Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15444 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 03/02/2021, dep. 03/06/2021), n.15444

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRAZIOSI Chiara – Presidente –

Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere –

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14701-2019 proposto da:

D.E., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTE SANTO,

2, presso lo studio dell’avvocato SIMONA CARLONI, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA C. BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE

DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dall’avvocato PIERA MESSINA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 733/2018 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 28/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 3/02/2021 dal Consigliere Relatore Dott. SCRIMA

ANTONIETTA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso ex art. 442 c.p.c. D.E. adì il Tribunale di Lucca per sentir dichiarare la responsabilità contrattuale e precontrattuale dell’INPDAP e la condanna di quest’ultimo al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali.

Il D., a sostegno della domanda, espose di essere iscritto, quale dipendente pubblico, presso la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali del predetto istituto, cui era poi subentrato l’INPS, e di aver inoltrato in data 1 luglio 2008 domanda di mutuo ipotecario per l’acquisto di un’unità immobiliare da adibire a prima casa. Rappresentò che, a seguito di tale domanda, I’INPDAP aveva provveduto ad istruire la pratica facendo eseguire la stima dell’immobile cui si riferiva il mutuo e comunicando il prospetto del piano di ammortamento, dal quale risultava il 15 ottobre come data di erogazione del finanziamento e del rogito notarile. Dedusse che in data 7 ottobre 2008 l’INPDAP, richiamando la nota operativa del 24 settembre 2008, gli aveva richiesto un’integrazione della documentazione e, in particolare, una dichiarazione dell’Ufficio postale di Napoli attestante l’inoltro della domanda di mutuo durante l’orario di apertura al pubblico. Il D. ottenne da tale ufficio una dichiarazione – che provvide ad inoltrare all’INPDAP – dalla quale risultava che in data 1 luglio un’operatrice di quell’ufficio, mentre si accingeva ad entrare nella sede di lavoro, era stata avvicinata dal titolare della tabaccheria ubicata nei pressi dell’ufficio postale nonchè utente abituale di quest’ultimo, che le aveva consegnato un plico con preghiera di spedirlo a mezzo raccomandata a.r., non potendo trattenersi oltre per non lasciare incustodito il suo negozio; l’operatrice, in considerazione dell’esistente fiducia reciproca, aveva accolto la richiesta ed aveva provveduto ad accettare la raccomandata in parola “prima ancora dell’apertura al pubblico, onde evitare di dimenticarsene e anche in considerazione della folla di clienti che si accingeva ad entrare”. Con lettera del 13 ottobre 2008, l’INPDAP comunicò che la pratica di mutuo non poteva ritenersi “procedibile” in quanto dagli accertamenti disposti dall’ufficio era emerso che la raccomandata con cui era stata inoltrata la domanda di mutuo in questione era stata accettata dall’Ufficio postale di Napoli alle ore 7,54, prima dell’apertura degli sportelli al pubblico.

L’INPDAP si costituì chiedendo il rigetto della domanda proposta ex adverso.

Il Tribunale adito, convertito il rito, con sentenza n. 1329/2010, rigettò la domanda proposta dal D. evidenziando che, alla luce del regolamento INPDAP del 19 aprile 2008, il comportamento tenuto dall’Istituto dovesse valutarsi del tutto corretto e legittimo e si sottraesse alle censure mosse dal ricorrente, che aveva inoltrato la domanda prima dell’apertura al pubblico dell’ufficio postale e, quindi, in violazione delle disposizioni disciplinanti l’iter procedimentale, ispirate a razionali criteri di trasparenza e di pari opportunità.

Avverso tale sentenza il D. propose gravame del quale l’INPS, costituendosi quale successore ex lege dell’INPDAP, chiese il rigetto.

La Corte di appello di Firenze, con sentenza n. 733/2018, depositata il 28 marzo 2018, rigettò l’impugnazione, confermando integralmente la sentenza impugnata e condannò il D. alle spese di quel grado.

Avverso la sentenza della Corte di merito Enrico D. h proposto ricorso per cassazione basato su due motivi, cui ha resistito l’INPS con controricorso.

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in Camera di Consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, rubricato “Violazione dell’art. 1337 c.c., alla luce del Regolamento dell’INPDAP per la concessione di mutui ipotecari agli iscritti alla gestione unitaria del credito e delle attività sociali, art. 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, il ricorrente deduce – come riportato dallo stesso in sintesi a p. 3 del ricorso – che “I giudici di appello interpretano l’art. 7 del Regolamento nel senso che il criterio cronologico di priorità delle domande ivi previsto deve essere inteso come criterio ad horas, concludendo, dunque che l’INPDAP, con la nota operativa n. 7 del 2008, non abbia introdotto alcun nuovo criterio successivo al bando di concorso e, conseguentemente, non sia incorso in violazione dell’art. 1337 c.c., nonostante il suddetto art. 7 non offra alcuno spunto letterale, ovvero sistematico per sostenere tale interpretazione”.

2. Con il secondo motivo, rubricato “Sotto diverso profilo, violazione dell’art. 1337 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, il D. sostiene – come riportato dal medesimo in sintesi a p. 3 del ricorso – che “Anche a voler ritenere corretta l’interpretazione del Regolamento INPDAP per la concessione dei mutui, art. 7, offerta dai Giudici d’appello, l’Istituto resistente ha senz’altro violato i canoni di correttezza e buona fede previsti dall’art. 1337 c.c., dichiarando improcedibile la domanda del Sig. D. solo nell’imminenza del rogito notarile, dopo aver compiuto tutta l’attività preliminare, nonostante fosse a conoscenza dell’orario di invio della domanda sin dalla ricezione della stessa”.

3. I due motivi – che, essendo strettamente connessi, ben possono essere esaminati congiuntamente – sono manifestamente infondati.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il recesso o la sospensione delle trattative, provenga da soggetto privato o da una P.A., può essere causa di responsabilità precontrattuale quando sia privo di giustificato motivo, l’accertamento della cui sussistenza è riservato al giudice di merito ed è censurabile in cassazione per vizi logici o giuridici della motivazione (Cass. 1/03/2007, n. 4856). E’ stato pure affermato che, per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale occorre che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto. La verifica della ricorrenza di tutti tali elementi si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità ove adeguatamente motivato (Cass. 15/04/2016, n. 7545; Cass. 29/03/2007, n. 7768).

Nella specie la Corte di merito ha ritenuto, così confermando la statuizione del Tribunale, “corretto” e “legittimo” “il comportamento dell’INPDAP che ha valutato non conforme alla normativa regolamentare, disciplinante l’erogazione del mutuo, l’inoltro della raccomandata da parte del D. prima dell’apertura dell’ufficio postale accettante, con conseguente esclusione dello stesso dal beneficio” richiesto (concessione del mutuo a condizioni evidentemente di favore), evidenziando che l’accettazione da parte dell’ufficio postale di Napoli risulta avvenuta alle ore 7,45, prima, cioè, dell’apertura degli sportelli al pubblico previsto per le ore 8,00, come risulta dagli atti e che tale circostanza è di per sè idonea ad escludere che la presentazione della domanda sia intervenuta a termini del regolamento e giustifica, quindi, il susseguente comportamento dell’istituto che ha valutato non conforme alla normativa regolamentare la procedura di inoltro adottata dal D..

In particolare, la Corte di merito ha precisato che “sorregge tale conclusione la precipua considerazione che l’iter procedimentale di presentazione della domanda, per l’estrema rilevanza che assume il criterio cronologico nella preferenza di accordare alle varie richieste per l’attenzione da cui è circondato il rispetto da parte dell’Istituto della priorità di presentazione in un ambito di risorse limitate e in un’ottica di trasparenza, serietà e buon e corretto andamento dell’azione amministrativa, deve conformarsi a schemi che consentono un efficace controllo basato su criteri oggettivi e tali da escludere inammissibili particolarismi”. La medesima Corte ha puntualizzato pure che “seguendo tale logica, è dunque evidente che non si conforma alla disciplina regolamentare la domanda che venga inoltrata in un momento in cui l’ufficio accettante non è ancora aperto al pubblico e ciò per due ordini di ragioni. Anzitutto, perchè nel prevedere che faccia fede il timbro a data dell’ufficio postale si è inteso indiscutibilmente individuare una fascia temporale di piena ed ufficiale operatività degli uffici addetti alla ricezione, suscettibile di controllo in base agli orari di apertura e chiusura al pubblico; in secondo luogo, perchè una pratica di accettazione al di fuori dell’orario di ufficio, e dunque attraverso canali “non ufficiali”, determinando una disparità di condizioni, finirebbe per agevolare taluni a discapito di altri, creando situazioni di iniquità tra i soggetti interessati”. Inoltre, la Corte territoriale ha ritenuto che,”nel caso di specie, non può dubitarsi come l’accettazione avvenuta prima dell’orario di apertura dell’ufficio abbia posto di fatto il D., rispetto a coloro che hanno atteso l’apertura dell’ufficio, in una condizione privilegiata in spregio alla ratio della disciplina regolamentare, la cui logicità e razionalità non può essere posta in discussione per il semplice fatto che l’esigenza di garantire la diffusione del servizio nel rispetto dei principi di trasparenza e uniformità deve conciliarsi con i possibili diversi orari di apertura degli uffici postali sull’intero territorio nazionale; ciò sia perchè l’Istituto ha tenuto conto del fatto che nella generalità dei casi l’orario di apertura al pubblico degli uffici postali è fissato alle 8:00, sia perchè non è impedito agli interessati, e sempre nel rispetto delle pari opportunità a ciascuno riconosciute, di presentare domanda in un qualsiasi ufficio postale”.

Nel confermare integralmente la sentenza del Tribunale, la Corte di merito ha, in conclusione, rimarcato che “alla luce delle considerazioni fin qui esposte, deve escludersi che la “nota operativa” n. 7/2008 richiamata nella richiesta di integrazione documentale rivolta al D. introduca criteri diversi, sopravvenuti e posteriori al regolamento, rivestendo la, stessa all’evidenza finalità meramente esplicativa di principi già connaturati alla disciplina regolamentare, la cui inosservanza da parte del D. è incompatibile con l’insorgere nello stesso di un legittimo affidamento nella conclusione del contratto di mutuo”.

Quanto affermato dalla Corte di merito risulta del tutto condivisibile così come si palesa del tutto plausibile l’interpretazione operata dalla medesima Corte della nota n. 7 del 2008, come meramente esplicativa di principi già connaturati alla disciplina regolamentare e non foriera di criteri diversi sopravvenuti o comunque posteriori al regolamento.

Nè la circostanza che all’invio della raccomanda in parola non abbia provveduto il D. personalmente bensì avvalendosi di un conoscente può avere rilievo dirimente nei confronti dell’attuale controricorrente, contrariamente a quanto prospettato dal ricorrente, al quale va riferita l’attività del delegato, in difetto di elementi di segno contrario.

In tale contesto, sulla base di un accertamento in fatto adeguatamente motivato e, quindi, alla luce della giurisprudenza sopra richiamata, incensurabile in sede di legittimità, la Corte di merito ha affermato che, nel caso all’esame, l’interruzione delle trattative non è avvenuta senza giustificato motivo, avendo l’Istituto, nel dichiarare improcedibile la domanda, valutato non conforme alla normativa regolamentare le modalità seguite nella presentazione dell’istanza di concessione di mutuo in parola, in conformità, peraltro, ai principi di trasparenza, di serietà e di buon e corretto andamento dell’azione amministrativa; quella medesima Corte ha, altresì, rilevato che, anzi, l’inosservanza, da parte del D. dei principi già insiti nella disciplina regolamentare, di cui la nota operativa n. 7 del 2008, ha finalità meramente esplicativa, è “incompatibile con l’insorgere nello stesso di un legittimo affidamento nella conclusione del contratto di mutuo” (v. Cass. 15/04/2016, n. 7545, già cit.).

Si osserva, inoltre, che q9esta Corte ha già avuto pure modo di affermare che, ai fini dell’accertamento della responsabilità precontrattuale, il giudice di merito, dopo aver individuato il comportamento della parte che si assume contrario ai doveri di correttezza, deve altresì considerare l’idoneità di tale condotta ad ingenerare nella controparte l’idea di una rottura ingiustificata delle trattative e in tale valutazione non può prescindere dal comportamento tenuto dalla stessa parte adempiente (Cass., ord., 12/07/2019, n. 18748). E nella specie tale valutazione in fatto è stata compiutamente effettuata dai giudici del merito, come sopra rimarcato.

Per completezza si osserva che, se è pur vero che I’INPDAP ben poteva essere a conoscenza dell’orario di accettazione della raccomandata, è altrettanto vero che solo con l’invio della dichiarazione dell’ufficio postale di Napoli il predetto ente ha avuto precisa e certa contezza dell’orario di apertura del predetto ufficio e, quindi, dell’accettazione della raccomandata in orario anteriore all’apertura degli sportelli al pubblico.

4. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

6. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta Civile – 3 della Corte Suprema di Cassazione, il 3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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