Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15443 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 26/07/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 26/07/2016), n.15443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5183-2011 proposto da:

S.G., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio degli avvocati PATRIZIA

PELLICCIONI, ALBERTO BUZZI, che lo rappresentano e difendono, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

TRENITALIA S.P.A., P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA

GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO OZZOLA, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5753/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/03/2010 R.G.N. 5112/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.Con sentenza depositata il 4/3/2010, la Corte d’appello di Roma ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado che, adito da S.G., dipendente di Trenitalia s.p.a., aveva ritenuto corretta l’interpretazione del CCNL 1998-99 per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato nel senso della computabilità dell’EDR previsto dall’accordo nazionale 8/11/1995 nell’assegno personale pensionabile di cui all’art. 82 di tale contratto collettivo. Ha dichiarato, altresì, la compensazione delle spese di lite “attesa la precedente oscillazione giurisprudenziale”.

2.Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il S. con unico motivo, illustrato mediante memorie. Trenitalia resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.Con unico motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all’art. 92 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Osserva che la Corte d’appello aveva ritenuto fondata la pretesa del lavoratore facendo richiamo a un principio espresso dalla Corte di Cassazione, definito ormai consolidato e, pur accogliendo totalmente la domanda del lavoratore, contraddittoriamente ha compensato le spese di lite adducendo come motivazione la “precedente oscillazione giurisprudenziale”.

2. Va premesso che il presente giudizio, in ragione della data di introduzione, ricade nella previsione normativa dell’art. 92 c.p.c., nella versione anteriore alla modifica introdotta con la L. 18 giugno 2009, n. 69 (in forza della quale la compensazione delle spese è consentita per “giusti motivi”). Deve rilevarsi, altresì, che la disciplina del vizio di motivazione, invocata nella specie, va rapportata alla previsione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo antecedente all’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 (“omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”), stante la disciplina transitoria di cui all’art. 27 del citato decreto.

3.Ciò posto, non è ravvisabile il rilevato vizio motivazionale (del quale soltanto si discute, poichè la censura riguarda esclusivamente il profilo della contraddittorietà della motivazione, restando la violazione di legge meramente enunciata nell’intestazione). Ed invero non vi è contraddizione nel ragionamento seguito dalla Corte territoriale, la quale ha dato atto, ai fini della decisione della controversia, dell’esistenza nell’attualità di un orientamento consolidato della Corte di Cassazione sulla questione, circostanza che non esclude l’enunciato antecedente contrasto giurisprudenziale in materia, posto a giustificazione della pronuncia in punto di compensazione delle spese.

4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico della parte soccombente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della contro, ricorrente delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 2.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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