Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15443 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 05/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15443

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19995-2020 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIULIO

VENTICINQUE N. 6, presso lo studio POLIMENO, rappresentato e difeso

da se stesso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso l’ordinanza N. R.G. 984/2019 del TRIBUNALE di LECCE,

depositata il 03/06/2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non

partecipata del 05/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

GIANNACCARI ROSSANA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il giudizio trae origine dalla richiesta di compenso da parte dell’Avv. M.M. per l’attività di sostituto del difensore d’ufficio svolta nell’ambito di un processo penale in favore di V.D.;

– per quel che ancora rileva nel giudizio di legittimità, a seguito di ricorso D.P.R. n. 115 del 2002 ex art. 170, il Tribunale, con ordinanza del 3.6.2020, in parziale accoglimento dell’opposizione proposta dall’Avv. M., liquidava le spese necessarie per il recupero del credito nella misura complessiva di Euro 600,00;

– per la cassazione della ha proposto ricorso l’Avv. M.M. sulla base di un unico motivo;

– il Ministero della Giustizia ha depositato un atto di costituzione.

Diritto

RITENUTO

che:

– con l’unico motivo di ricorso, si denuncia la violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116, e dell’art. 2333 c.p.c., comma 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere il Tribunale liquidato i compensi per l’attività svolta per il recupero del credito in modo parziale e forfettario, senza tener conto dell’attività effettivamente svolta dal difensore, in tal modo arrecando lesione al decoro professionale;

– il motivo è fondato;

– la giurisprudenza di questa Corte (ex multis Cass. n. 4871/2018) ha affermato che il D.M. n. 55 del 2014, indica i parametri medi del compenso professionale dell’avvocato, dai quali il giudice si può discostare, purchè si mantenga tra il minimo ed il massimo risultanti dall’applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dall’art. 4, comma 1, di tale decreto.

– anche nel regime dettato dal D.M. n. 55 del 2014, deve riconoscersi al giudice il potere di scendere al di sotto, o di salire al di sopra, dei limiti risultanti dall’applicazione delle massime percentuali di scostamento come fatto palese dall’inciso “di regola” che si legge, ripetutamente, nel suddetto comma 1 – ma, proprio per il tenore letterale di detto inciso, tale possibilità può essere esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione;

– ne deriva che il giudice, anche in assenza di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, deve indicare il sistema di liquidazione adottato, con la tariffa applicata, non potendo limitarsi ad una determinazione globale di tali compensi senza indicazione delle voci non considerate o ridotte.

– nel caso di specie, il Tribunale, dopo aver enunciato specificamente le attività svolte dal difensore d’ufficio per il recupero del credito (richiesta del decreto ingiuntivo, notifica del decreto e dell’atto di precetto, esecuzione mobiliare, procedimento ex art. 492 bis c.p.c. e esecuzione mobiliare presso terzi), ha liquidato il compenso in modo unitario ed omnicomprensivo, senza indicare le ragioni della decurtazione;

– in presenza di una nota specifica, non poteva limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato in misura inferiore a quelli esposti ma aveva l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione a quanto risulta dagli atti ed alle tariffe, in relazione all’inderogabilità dei relativi minimi, a norma della L. n. 794 del 1942, art. 24 (Cassazione civile sez. III, 14/10/2015, n. 20604);

– l’ordinanza impugnata va, pertanto cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità innanzi al Tribunale di Lecce in diversa composizione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per I spese del giudizio di legittimità innanzi, al Tribunale di Lecce in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile, – 2 della Corte di cassazione, il 5 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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