Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15442 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 21/07/2020), n.15442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 26832 dell’anno 2018, proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del rappresentante per procura R.F. rappresentato e difeso

dall’avvocato Maria Rosaria Savoia (C.F.: SVA MRS 69H67 I119K);

– ricorrente –

nei confronti di:

M.F., (C.F.: (OMISSIS));

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Reggio

Calabria n. 153/2018, pubblicata in data 15 marzo 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 27 febbraio 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

RILEVATO

che:

M.F. ha agito in giudizio nei confronti del locale agente della riscossione (Equitalia Sud S.p.A. nelle cui posizioni soggettive è oggi subentrata l’Agenzia delle Entrate – Riscossione) per ottenere l’annullamento di tre iscrizioni ipotecarie da questi operate in virtù di una serie di crediti iscritti a ruolo, di varia natura.

Il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato il difetto di giurisdizione, in favore del giudice tributario, per i crediti di natura tributaria, l’incompetenza per valore e materia, in favore del Giudice di pace, per i crediti aventi ad oggetto sanzioni amministrative per violazione del codice della strada e canoni idrici, mentre ha annullato l’iscrizione ipotecaria con riguardo alle pretese relative a contributi INAIL ed a sanzioni amministrative di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507.

La Corte di Appello di Reggio Calabria, su appello dell’agente della riscossione, espressamente limitato alla questione della prescrizione dei crediti per le sanzioni amministrative, ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorre l’Agenzia delle Entrate – Riscossione, sulla base di un unico motivo.

L’intimato ha notificato una memoria di costituzione.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RITENUTO

che:

1. Va in primo luogo dichiarata l’inammissibilità della memoria di costituzione dell’intimato M., notificata alla controparte dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 370 c.p.c., e successivamente depositata, memoria alla quale va attribuita natura di controricorso e che però, come tale, risulta certamente tardivo.

2. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Vizio della sentenza per violazione dell’art. 2946 c.c., – Erronea applicazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, e della L. n. 689 del 1981, art. 28, Violazione del D.Lgs. n. 112 del 1999, artt. 19 e 20, – Erronea e falsa applicazione dell’art. 2953 c.c., – in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, punto 3)”.

Il ricorso è manifestamente infondato.

La decisione impugnata è conforme ai principi di diritto sanciti da questa Corte, secondo i quali “il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., si applica con riguardo a tutti gli atti – in ogni modo denominati – di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonchè di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonchè delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via; pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l’opposizione, non consente di fare applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016, Rv. 641633 – 01).

Non colgono nel segno le argomentazioni contenute nel ricorso, volte a sostenere che il predetto indirizzo non sarebbe applicabile al caso di specie, in quanto i crediti in contestazione non avrebbero natura previdenziale e/o contributiva, trattandosi di sanzioni amministrative emesse ai sensi del D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, nonchè in virtù di una pretesa “cristallizzazione” della pretesa erariale in ragione della mancata opposizione avverso la cartella di pagamento, argomentazioni del resto fondate sul richiamo di decisioni di questa Corte anteriori al richiamato arresto nomofilattico delle Sezioni Unite – nel quale è peraltro già dato conto dell’irrilevanza delle considerazioni fondate sul D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 20, – e da questo superate (non potendosi attribuire invece rilievo ad una sola decisione successiva, rimasta del tutto isolata e neanche massimata, che dell’arresto in esame non dà in alcun modo conto).

D’altro canto, la successiva giurisprudenza di questa Corte si è conformata in modo costante al principio dettato dalle Sezioni Unite, confermandone il carattere generale e la sua applicabilità anche in caso di crediti portati da cartelle di pagamento non oggetto di opposizione per crediti derivanti da sanzioni amministrative, specificamente confutando, in particolare, tutti gli argomenti contrari spesi nel presente ricorso (cfr., ex plurimis: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 11800 del 15/05/2018, Rv. 648542 – 01 e Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 31817 del 07/12/2018, Rv. 651977 – 01, in fattispecie relative a crediti per sanzioni amministrative; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 33797 del 19/12/2019, Rv. 656434 – 01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 31352 del 04/12/2018, Rv. 651918 – 01; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 11335 del 26/04/2019, Rv. 653462 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 5577 del 26/02/2019, Rv. 652721 – 02).

A tale indirizzo il Collegio intende dare piena continuità.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile, ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1.

Nulla è a dirsi in relazione alle spese del presente giudizio, in considerazione della già rilevata irregolarità della costituzione dell’intimato.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dell’ente ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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