Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15442 del 21/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 15/03/2017, dep.21/06/2017),  n. 15442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22511/2015 proposto da:

COMUNE ISCHIA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 17,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE VITOLO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

IACP – ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, in

persona del legale rappresentante pro tempore e Commissario

Straordinario, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 172,

presso lo studio dell’avvocato NICOLA BULTRINI, rappresentato e

difeso dall’avvocato SERGIO CAIANIELLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1496/47/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI, depositata il 16/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 1496/47/2015, depositata il 16 febbraio 2015, non notificata, la CTR della Campania – pronunciando in sede di rinvio a seguito dell’ordinanza di questa Corte Cass. 6-5, 8 marzo 2013, n. 5910, che, accogliendo il ricorso dell’I.A.C.P. della Provincia di Napoli, aveva cassato la sentenza del giudice tributario d’appello favorevole al Comune – ha accolto l’appello proposto dall’Istituto medesimo nei confronti del Comune di Ischia, per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Napoli, che non aveva riconosciuto la detrazione ICI di cui del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4, con riferimento a quarantotto alloggi di proprietà dell’Istituto ricorrente, rigettandone il ricorso proposto avverso avviso di accertamento ai fini ICI per l’anno 2003.

Avverso la pronuncia della CTR il Comune d’Ischia ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, cui resiste con controricorso l’I.A.C.P..

Con l’unico motivo il Comune ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 3, 8 e 10, nonchè della L. n. 212 del 2000, art. 10; violazione e falsa applicazione della circolare n. 118 del 7 giugno 2000 del Ministero delle Finanze; violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza.

Il motivo, nell’ambito del quale parte ricorrente compendia una pluralità di censure di ordine diverso, anche laddove ne sia ritenuto possibile l’esame separato, è privo di fondamento.

Nel suo nucleo essenziale parte ricorrente lamenta che la decisione impugnata non avrebbe fatto corretta applicazione del principio di diritto affermato da questa Corte nella succitata ordinanza n. 5910/2013.

Il motivo è manifestamente infondato.

Invero, nel rilevare l’applicabilità, con riferimento al periodo d’imposta per cui è causa, della detrazione, con conseguente riduzione d’imposta, prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 8, comma 4, questa Corte, in conformità a quanto del resto affermato anche in ulteriori occasioni (cfr. Cass. sez. 5, 27 aprile 2012, n. 6556), aveva statuito che si deve “presumere che gli alloggi di cui si discute siano gestiti dall’ente pubblico in conformità alla legge e quindi siano “regolarmente assegnati” (così come vuole la norma agevolativa), incombendo sull’ente impositore la eventuale prova contraria”.

Di tale principio ha fatto corretta applicazione la sentenza impugnata, ritenendo quindi, in forza di detta presunzione, non superata da prova contraria da parte dell’ente impositore, che tutti gli alloggi in questione fossero regolarmente assegnati.

D’altronde è corretto il rilievo da parte dell’Istituto controricorrente secondo cui, in relazione alle procedure di assegnazione degli alloggi che fanno capo al Comune, lo stesso è ben al corrente della situazione di effettiva assegnazione degli alloggi medesimi.

In relazione agli ulteriori profili nei quali la censura è articolata essa risulta inammissibile nella parte in cui l’ente impositore ha lamentato direttamente la violazione da parte della sentenza impugnata di documenti di prassi, quale la circolare n. 118 del 7 giugno 2000 del Ministero delle Finanze (cfr. Cass. sez. 6- 5, ord. 18 luglio 2016, n. 14678; Cass. sez. 6-2, ord. 10 agosto 2015, n. 16644; Cass. sez. 3, 19 giugno 2008, n. 16612), e nella parte in cui ha denunciato il vizio motivazionale della sentenza impugnata in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua anteriore formulazione, non più applicabile, ratione temporis, al presente giudizio, avente ad oggetto la proposizione di ricorso per cassazione avverso sentenza della Commissione tributaria regionale depositata il 16 febbraio 2015 (cfr. Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053 e successiva giurisprudenza conforme).

Il ricorso va dunque rigettato in quanto manifestamente infondato.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore del controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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