Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15442 del 13/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 13/07/2011), n.15442

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato President – –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10496-2010 proposto da:

ERROI COSTRUZIONI e SERVIZI SRL (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 73,

presso lo studio dell’avvocato IVONE GIUSEPPINA, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato FIMMANO’ FRANCESCO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI LECCE (OMISSIS) in persona del

Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA UNIONE

SOVIETICA 8, presso lo studio dell’avvocato CERCHIARA MAURIZIO, che

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA SPALLUTO,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

FALLIMENTO ERROI COSTRUZIONI E SERVIZI SRL in persona del Curatore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 294,

presso lo studio dell’avv. CATERINA GIUFFRIDA, rappresentato e difeso

dall’avv. ANTONIO CASILLI, giusta procura speciale a margine del

controricorso;

– controricorrente –

contro

P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 56,

presso lo studio dell’avv. GIUSEPPE PECORILLA, rappresentato e difeso

dagli avvocati ALESSANDRO DE MATTEIS e PASQUALE GABALLO, giusta

procura speciale a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.C., + ALTRI OMESSI

PROCURATORE GENERALE PRESSO LA PROCURA GENERALE DELLA CORTE

DI APPELLO DI LECCE;

– intimati –

avverso la sentenza n. 9/2010 della CORTE D’APPELLO di LECCE del

14.1.2010, depositata il 26/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO DIDONE;

udito per la controricorrente (Cassa Edile della Provincia di Lecce)

l’Avvocato Maurizio Cerchiara che si riporta agli scritti;

udito per il controricorrente (Fallimento Erroi Costruzioni e Servizi

Srl) l’Avvocato Antonio Casilli che si riporta ai motivi del

controricorso.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1.- La relazione depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: “1.- La s.r.l. Erroi Costruzioni e Servizi ha proposto ricorso per cassazione – affidato a due motivi – contro la sentenza della Corte di appello di Lecce depositata il 26.2.2010 con la quale è stato respinto il suo reclamo contro la sentenza del Tribunale che ne aveva dichiarato il fallimento.

Resistono con controricorso il Fallimento s.r.l. Erroi Costruzioni e Servizi, la Cassa Edile della Provincia di Lecce e il creditore istante P.M..

Non hanno svolto difese gli intimati: C.C., + ALTRI OMESSI P.G. Corte di appello Lecce.

2.- Con il primo motivo la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c., nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione del diritto di difesa ai sensi degli artt. 24 e 111 Cost. e per violazione degli artt. 743, 744 c.p.c. e art. 76 disp. att. c.p.c.. Lamenta che la Corte di appello abbia erroneamente dichiarato inammissibile la censura con la quale aveva dedotto che alla società ricorrente era stato impedito di accedere e prendere visione, estraendo copia, ai documenti allegati alle istanze di fallimento.

2.1.- Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza: soltanto dal controricorso della curatela si apprende dell’esistenza di un’istanza depositata dalla società ricorrente diretta a prendere visione dei documenti, mentre nel ricorso manca qualsiasi riferimento all’istanza stessa e alla data nella quale sarebbe depositata, con puntuale indicazione del luogo in cui risulta. Infatti, “a seguito della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 del 2006, il novellato art. 366 cod. proc. civ. richiede la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, al fine di realizzare l’assoluta precisa delimitazione del “thema decidendum”, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di esorbitare dall’ambito dei quesiti che gli vengono sottoposti e di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente. Nè può ritenersi sufficiente la generica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi” (Sez. U, Sentenza n. 23019 del 31/10/2007).

3.- Con il secondo motivo la società ricorrente denuncia “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, L. Fall. (R.D. n. 267 del 1942), ovvero omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione circa diversi punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabile d’ufficio”.

Deduce che erroneamente la Corte di merito abbia ritenuto sussistente una profonda crisi strutturale anzichè una temporanea difficoltà dovuta soprattutto alla contestazione di un credito di rilevante entità per il quale era già intervenuto lodo arbitrale favorevole.

Deduce che la cessazione di attività era atto dovuto. La Corte di merito avrebbe dovuto applicare i principi relativi non ad impresa in esercizio bensì ad una “impresa che aveva formalmente e sostanzialmente avviato la liquidazione”. Il giudice del merito avrebbe dovuto disporre una c.t.u..

3.1.- Il motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte di appello, benchè la società ricorrente non fosse stata formalmente posta in liquidazione, ha correttamente applicato il principio per il quale quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’applicazione dell’art. 5, L. Fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte (Sez. 1, Sentenza n. 21834 del 14/10/2009).

Invero, la Corte territoriale ha accertato che a fronte di un passivo di Euro 11.471.078,80 e nonostante i crediti contestati vantati dalla società fallita, residuava ®comunque una sproporzione così notevole tra debiti e crediti da non poter ipotizzare neppure in prospettiva un pareggio, anche ai fini del compimento di una regolare liquidazione, posto che la stessa risulta di fatto già avviata mediante la dismissione dei beni strumentali”. Situazione aggravata dalla pendenza di numerosissime procedure esecutive (41) e dall’avvenuta iscrizione di ipoteca giudiziale sull’unico immobile, già gravato da ipoteca.

La motivazione è congrua e logica. Il vizio denunciato non sussiste e il motivo si risolve nella formulazione di censure in fatto, come tali inammissibili in sede di legittimità. Priva della necessaria specificità e autosufficienza (non è neppure specificato se la richiesta sia stata formulata in sede di impugnazione) è la censura relativa alla c.t.u.. Il ricorso, pertanto, può essere deciso in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”.

2.- Il Collegio condivide le conclusioni della relazione e le argomentazioni sulle quali esse si fondano e che conducono al rigetto del ricorso.

Le spese del giudizio di legittimità – liquidate in dispositivo – seguono la soccombenza.

Il rigetto è pronunciato ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1 in applicazione del principio per il quale quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell’applicazione dell’art. 5, L. Fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l’eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l’impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell’eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori come per legge, in favore di ciascuno dei controricorrenti Cassa Edile e Curatela fallimentare e in Euro 1.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali e accessori come per legge in favore del resistente P..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011

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