Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15441 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 21/07/2020), n.15441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 26646 dell’anno 2018, proposto da:

SOC. PARADISO S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona

dell’amministratore unico, legale rappresentante pro tempore,

B.R., rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Picotti (C.F.:

PCT LNZ 52T22 L781R), Gabriella de Strobel (C.F.: DST GRL 56648

H501W) e Raffaella Turini (C.F.: TRN RFL 66M54 H501);

– ricorrente –

nei confronti di:

DOBANK S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, quale rappresentante di UNICREDIT

S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso dall’avvocato

Roberto Malizia (C.F.: MLZ RRT 71D28 H501G);

– controricorrente –

per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Brescia in data 24

luglio 2018, resa nel procedimento iscritto al n. 20059/2017 R.G.;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 27 febbraio 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

RILEVATO

che:

Nel corso di un processo di esecuzione forzata per espropriazione immobiliare promosso da Unicredit S.p.A. nei confronti di N.A.M., la società Paradiso S.r.l., aggiudicataria di un immobile oggetto del pignoramento, ha proposto reclamo, ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c., avverso il provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva respinto il suo ricorso diretto ad ottenere la dichiarazione di nullità dell’aggiudicazione e la restituzione della cauzione versata.

Il reclamo è stato rigettato dal Tribunale di Brescia.

Ricorre Paradiso S.r.l., sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso DoBank S.p.A., in rappresentanza di Unicredit S.p.A..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Due dei difensori dei ricorrenti (avvocati Picotti e De Strobel) hanno depositato atto di rinuncia al mandato.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RITENUTO

che:

1. Risulta pregiudiziale il rilievo di inammissibilità del presente ricorso per cassazione (peraltro oggetto di espressa eccezione della società controricorrente).

Con il provvedimento impugnato è stato deciso il reclamo proposto dall’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., avverso un provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva risolto difficoltà insorte nel corso delle operazioni di vendita, in base alla previsione di cui all’art. 591 ter c.p.c..

Orbene, secondo i principi di diritto enunciati da questa Corte, con sentenza di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonchè Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), “l’ordinanza collegiale pronunciata all’esito del reclamo ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c., avverso gli atti pronunciati dal giudice dell’esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura nè decisoria, nè definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicchè non è impugnabile con ricorso per cassazione, nè ordinario, nè straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7,” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12238 del 09/05/2019, Rv. 653893 – 01).

L’inammissibilità del ricorso assorbe ogni altra questione e rende superflua la stessa esposizione dei motivi posti a base dello stesso.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate tra le parti, in considerazione della novità della questione, sulla quale solo successivamente alla proposizione del ricorso si è consolidato l’indirizzo di legittimità richiamato in parte motiva.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– dichiara integralmente compensate le spese del presente giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012 n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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