Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15441 del 21/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 15/03/2017, dep.21/06/2017),  n. 15441

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22362/2015 proposto da:

R.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA V ARANGIO

RUIZ 23, presso lo studio dell’avvocato PIERFRANCESCO MACONE, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, C.F. (OMISSIS), in persona del Responsabile del

contenzioso esattoriale, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PIEMONTE 39, presso lo studio dell’avvocato PASQUALE VARI’, che la

rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1126/35/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 24/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da Decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e dato atto che parte ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

La CTR del Lazio, con sentenza n. 1126/35/2015, depositata il 24 febbraio 2015, non notificata, rigettò l’appello proposto dal sig. R.R. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e di Equitalia Sud S.p.A., avverso la sentenza della CTP di Roma, che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso avviso d’intimazione di pagamento rispetto al quale il contribuente aveva lamentato l’omessa o invalida notifica della prodromica cartella.

Avverso la pronuncia della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo.

Equitalia Sud S.p.A. resiste con controricorso, mentre l’Agenzia delle Entrate ha dichiarato di costituirsi al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.

Con l’unico motivo il ricorrente denuncia omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Il motivo risulta, in relazione a più profili, inammissibile.

Invero la motivazione in forza della quale la CTR ha disatteso il gravame del contribuente volto a sostenere l’inesistenza della notifica della cartella di pagamento direttamente da parte dell’agente della riscossione per mezzo del servizio postale, è conforme alla giurisprudenza di questa Corte in materia (tra le molte, più di recente, Cass. sez. un. 28 settembre 2016, n. 19071; Cass. sez. 5, 12 novembre 2015, n. 23182; Cass. sez. 6-5, ord. 22 ottobre 2015, n. 21558), nè parte ricorrente ha illustrato eventuali nuove ragioni atte a sollecitare una revisione del suddetto indirizzo.

Va poi rilevato che il motivo presenta ulteriore profilo d’inammissibilità, prospettando il contribuente la relativa censura in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la qual cosa nella fattispecie risulta preclusa, trattandosi di c.d. doppia conforme, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (cfr. Cass. 7 aprile 2014, n. 8053).

In memoria, a fronte della proposta del relatore di declaratoria d’inammissibilità del ricorso, parte ricorrente ha tentato di operare una riqualificazione del motivo come vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

Il tentativo invero non coglie nel segno perchè, come indicato sopra, se è vero che per alcuni aspetti la questione dedotta involgeva propriamente l’interpretazione di norme giuridiche (donde il primo profilo d’inammissibilità sopra rilevato), per altri non vi è dubbio che in ricorso (segnatamente pag. 4), il ricorrente abbia inteso prospettare propriamente il vizio di omesso esame di fatti storici (grassetto dell’estensore del ricorso) consistiti nell’omessa valutazione da parte della CTR della mancata produzione della cartella prodromica e della mancanza di sottoscrizione avviso dell’avviso di ricevimento da parte dell’agente postale notificatore; di qui la correttezza dell’inammissibilità del ricorso proposto ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per doppia conforme, non senza rilevare che secondo la giurisprudenza di questa Corte ai fini della prova della validità della notifica della cartella, in caso di contestazione, non è richiesta la produzione della stessa (cfr., più di recente, Cass. sez. 5, 11 novembre 2016, n. 23039), mentre ulteriore profilo d’inammissibilità investe la carenza di autosufficienza, non essendo stato riprodotto il contenuto dell’avviso di ricevimento in ricorso (cfr., da ultimo, Cass. sez. 5, 28 febbraio 2017, n. 5185), ovvero indicato tempo e luogo della relativa produzione nel giudizio di merito al fine di porre la Corte in condizione di esercitare il sindacato richiesto.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto processuale tra il ricorrente e l’agente della riscossione.

Nulla va statuito in ordine alle spese nel rapporto processuale tra ricorrente ed Agenzia delle Entrate, non avendo svolta quest’ultima difese.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente Equitalia Sud S.p.A. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, comma 1, n. 5, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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