Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15441 del 13/07/2011
Cassazione civile sez. VI, 13/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 13/07/2011), n.15441
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato President – –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 10733-2010 proposto da:
EQUITALIA CERIT SPA (OMISSIS) quale Agente della Riscossione del
Servizio di Riscossione dei Tributi per le Province di Firenze, Massa
Carrara nonchè per le Province di Arezzo, Pisa, Pistoia e Prato a
seguito di fusione per incorporazione di EQUITALIA GET SPA in persona
del suo rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA
68, presso lo studio 2011 degli avvocati PUOTI GIOVANNI e CUCCHI
BRUNO, che la 17 rappresentano e difendono, giusta procura speciale
in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO CARTIERA MAGNANI 2000 SPA;
– intimato –
avverso il decreto n. 42/2010 del TRIBUNALE di PISTOIA del 11.3.2010,
depositato il 18/03/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato:
che sul ricorso proposto dalla Equitalia Cerit spa il consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.
Il relatore Cons. dr. Ragonesi, letti gli atti depositati:
considerato:
che Equitalia Cerit spa ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo avverso il decreto del Tribunale di Pistola dep. il 18.3.10 con cui veniva rigettata l’opposizione alla stato passivo da essa Equitalia proposto avverso l’esclusione del privilegio ex art. 2752 c.c., comma 3 per il credito tributario per IRAP ammesso al passivo soltanto in via chirografaria.
che non ha svolto attività difensiva il fallimento intimato;
Osserva quanto segue.
Con i cinque motivi di ricorso la società ricorrente contesta la sentenza impugnata laddove la stessa ha escluso che al credito da essa vantato a titolo di Irap per anni antecedenti alla entrata in vigore del D.L. n. 159 del 2007 potesse essere riconosciuto il privilegio di cui all’art. 2752 c.c., comma 3.
I motivi , ponendo la stessa questione sotto diversi profili possono essere esaminati congiuntamente.
Li stessi appaiono manifestamente fondati alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha avuto occasione di chiarire che il privilegio generale mobiliare previsto dall’art. 2752 c.c., comma 1, espressamente esteso ai crediti per imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 39 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, dev’essere riconosciuto a detti crediti anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore di tale modifica, alla stregua di un’interpretazione estensiva del testo originario dell’art. 2752 c.c., giustificata dall’esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, nonchè dalla causa del credito, avente ad oggetto un’imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell’ILOR e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l’accertamento e la riscossione. (Cass. 4861/10).
Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..
Il Cons. relatore;
Considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che, pertanto, il ricorso va accolto;
che il decreto impugnato va di conseguenza cassato e sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con l’ammissione del credito vantato della società ricorrente al passivo del fallimento con il privilegio di cui all’art. 2752 c.c., n. 1;
che la novità della questione, giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ammette con il privilegio ex art. 2752 c.c., n. 1 il credito della ricorrente al passivo del fallimento; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011