Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15440 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 30/06/2010), n.15440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6339-2005 proposto da:

FILATURA CERVINIA SPA, in persona del Presidente del CdA e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

DANTE 12 presso lo studio dell’avvocato AVELLANO SILVIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato JASELLI CARLO, giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TOLLEGNO;

– intimato –

sul ricorso 9230-2005 proposto da:

COMUNE DI TOLLEGNO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA AURELIA 190 presso lo studio dell’avvocato

TESTA CESARE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

COTRONEO VINCENZO, giusta delega in calce;

– controricorrente e ric. inv.le –

contro

FILATURA CERVINIA SPA in persona del Presidente del CdA e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA

DANTE 12 presso lo studio dell’avvocato AVELLANO SILVIO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato JASELLI CARLO, giusta

delega in calce;

– controricorrente a ric. inc. –

avverso la sentenza n. 15/2004 della COMM. TRIB. REG. di TORINO,

depositata il 19/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato AVELLANO SILVIO, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato TESTA CESARE, che ha chiesto il

rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per il rigetto di entrambi i

ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nel 1993 la S.p.a. Filatura Cervinia propose ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale nei confronti dell’U.T.E. di Vercelli, contestando la rendita attribuita dal 1990 per un immobile di cat.

(OMISSIS), e provvedendo poi, per il periodo successivo all’istituzione dell’ICI, al versamento dell’imposta al Comune di Tollegno sulla base della rendita già attribuita. Con decisione del 24 aprile 1995 la Commissione Tributaria Provinciale di Vercelli accolse il ricorso della società, mandando all’UTE di provvedere all’attribuzione della rendita con stima diretta. Tale stima fu effettuata dall’ufficio competente solo nel 2001, anno in cui venne notificata alla contribuente la stima de la rendita, in misura ridotta rispetto a quella originaria.

Nel 2001 la società ha impugnato il silenzio rifiuto formatosi in relazione alla domanda di rimborso delle somme versate in eccedenza per l’imposta ICI relativa alle annualità dal 1993 al 2000. La Commissione Tributaria Provinciale adita ha accolto il ricorso; con la sentenza oggi denunciata la Commissione Tributaria Regionale, su appello del Comune di Tollegno, ha riformato tale decisione ordinando il rimborso della differenza pagata in più dell’ICI per gli ultimi tre anni rispetto alla rendita catastale definitiva. La C.T.R. ha affermato l’applicabilità nel caso di specie il termine triennale di prescrizione del diritto al rimborso di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13.

Avverso tale sentenza la S.p.a. Filatura Cervinia propone ricorso per cassazione con unico motivo. Il Comune di Tollegno resiste con controricorso e ricorso incidentale affidato ad unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I ricorsi proposti contro la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

2. La ricorrente principale censura la decisione della C.T.R. contestando l’applicabilità del disposto del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13 nel senso indicato dalla sentenza impugnata, ed affermando che nella specie opera invece l’ordinaria prescrizione decennale, interrotta, secondo la parte, dalla data del ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado.

2. Con il ricorso incidentale si denuncia la violazione del principio posto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5 in base al quale ai fini del calcolo dell’imposta si devono assumere le rendite vigenti al 1 gennaio dell’atto di imposizione. La sentenza impugnata, secondo la difesa del Comune, ha erroneamente attribuito efficacia retroattiva alla rendita catastale: l’attribuzione da parte dell’Ufficio del territorio della rendita definitiva può aver efficacia solo dal momento in cui viene comunicata all’interessato e con decorrenza dall’anno successivo.

Ai fini del rimborso non rileva il ritardo da parte di detto ufficio nella determinazione della rendita catastale, posto che nella specie quanto meno dal 1995 l’immobile doveva considerarsi privo di rendita catastale. Doveva quindi operare la previsione del terzo comma dello stesso art. 5 cit., secondo cui per gli immobili di cat. (OMISSIS) privi di rendita occorre far riferimento alla cd. rendita contabile.

3. Il motivo del ricorso incidentale, che occorre esaminare per primo, è infondato. Nella specie, la decisione definitiva, sopra richiamata, della Commissione Tributaria Provinciale del 24 aprile 1995 ha determinato l’annullamento del precedente provvedimento di attribuzione della rendita catastale, conseguentemente privo di effetti ai fini dell’applicazione successiva dell’imposta ICI. Trova applicazione il principio, enunciato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di imposta comunale sugli immobili, in caso di impugnazione dell’atto di attribuzione della rendita catastale, la sentenza di annullamento di tale rendita opera, in virtù degli effetti retroattivi propri delle statuizioni giudiziali, fin dal momento dell’efficacia delle maggiori rendite contenute nell’atto annullato, con la conseguenza che il contribuente può richiedere al Comune il rimborso di tutte le annualità di imposta non dovute, entro il termine previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13 (cfr. Cass. 1 giugno 2006 n. 13069, 7 maggio 2008 n. 11094).

Nella specie, la determinazione della rendita definitiva dovuta è avvenuta solo con il provvedimento dell’U.T.E. del 2001; ma, dati gli effetti retroattivi della richiamata pronuncia giudiziale, è alla data della relativa domanda che si deve risalire per il riconoscimento del diritto al rimborso delle somme versate negli anni in questione in eccedenza rispetto all’importo della imposta dovuta, la cui misura non può essere determinata in base alla rendita attribuita in epoca precedente all’introduzione dell’ICI. E’ del resto infondata la tesi, prospettata dal ricorrente incidentale, secondo cui a seguito dell’annullamento del provvedimento del 1990 l’immobile in questione dovrebbe essere considerato privo di rendita, con conseguente determinazione dell’imponibile, fino al 2001, secondo il criterio contabile. La richiamata norma del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3 trova infatti applicazione solo per gli immobili non iscritti in catasto.

4. La censura del ricorso principale merita accoglimento per l’errata applicazione del principio posto dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 13 in base al quale è stato riconosciuto il diritto al rimborso delle eccedenze versate solo per “gli ultimi tre anni” del periodo in questione.

Contrariamente a quanto sostiene la difesa della società, si deve far riferimento a questa speciale disciplina dettata in tema di ICI per i rimborsi delle somme pagate e non dovute, e non alle generali regole civilistiche in tema di prescrizione dei diritti.

La norma sopra richiamata stabilisce peraltro la decorrenza del diritto al rimborso “dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione”.

Questa seconda previsione trova applicazione nel caso in esame, con la conseguenza che il momento iniziale di decorrenza del termine triennale va fissato alla data in cui la parte ha avuto cognizione della nuova rendita definitiva, in relazione alla quale si determinano le eccedenze non dovute e quindi il diritto alla restituzione.

5. Questo accertamento di fatto in ordine al decorso del termine non è stato compiuto nel giudizio di merito, e la sentenza impugnata va dunque cassata, in accoglimento del ricorso principale, con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale che attenendosi al principio sopra richiamato procederà a tale indagine e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il ricorso principale e rigetta l’incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia anche per le spese alla Commissione Tributaria Regionale per il Piemonte.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA