Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15440 del 26/07/2016

Cassazione civile sez. lav., 26/07/2016, (ud. 19/04/2016, dep. 26/07/2016), n.15440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14359-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato STUDIO TRIFIRO’

& PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato TRIFIRO’

SALVATORE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.A.R., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

B.A.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente in ROMA,

PIAZZALE CLODIO 56, presso lo studio dell’avvocato FABRIZIO CASELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO GIOACCHINO MARIA

PAGLIARELLO, giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato STUDIO TRIFIRO’

& PARTNERS, rappresentata e difesa dall’avvocato TRIFIRO’

SALVATORE, giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 309/2010 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 21/05/2010 r.g.n. 508/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/04/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO MANNA;

udito l’Avvocato GINA LORENZO per delega verbale Avvocato TRIFIRO’

SALVATORE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 21.5.10 la Corte d’appello di Milano rigettava il gravame di Poste Italiane S.p.A. contro la sentenza n. 1024/07 del Tribunale della stessa sede che, dichiarata nulla la clausola di apposizione del termine al contratto stipulato da detta società con B.A.R. per il periodo 1.10.05 – 31.1.06, aveva accertato l’esistenza inter partes d’un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a decorrere dalla stipula del contratto, con condanna della società al ripristino del rapporto medesimo e al pagamento delle retribuzioni perdute dal lavoratore.

Ritenevano i giudici d’appello che, sebbene la causale dell’apposizione del termine fosse sufficientemente specifica, atteso che essa indicava l’ufficio al quale il lavoratore era stato assegnato (Polo Logistico (OMISSIS)) e l’inquadramento attribuito (livello E, profilo portalettere junior), oltre a specificare la necessità di sostituire personale assente nel periodo 1.10.05 31.1.06 addetto al servizio di recapito presso il Polo Logistico (OMISSIS), nondimeno era mancata la prova dell’effettiva ricorrenza delle esigenze addotte nella causale medesima, difettando qualsivoglia riferimento, anche a posteriori, al nominativo dei dipendenti di volta in volta sostituiti. Pertanto – concludeva la sentenza impugnata – oltre all’indeterminatezza in concreto della localizzazione, risultava la vera ragione dell’assunzione andava ricercata in una cronica carenza di organico, rivelata anche dall’insolita lunghezza e collocazione temporale del rapporto.

Per la cassazione della sentenza ricorre Poste Italiane S.p.A. affidandosi a sei motivi.

L’intimato resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale condizionato basato su due motivi, cui a sua volta resiste con controricorso Poste Italiane S.p.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va respinta l’eccezione, sollevata dalla difesa di B.A.R., di tardività del ricorso principale, atteso che esso è stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notifica in data 20.5.11, vale a dire un giorno prima della scadenza del termine annuale previsto dall’art. 327 c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis) a fronte della data – 21.5.10 – di deposito della sentenza oggetto d’impugnazione e ciò ai sensi dell’art. 149 c.p.c., u.c., aggiunto dalla L. n. 263 del 2005, art. 3.

1- Con il primo motivo il ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., deducendo che la causale del contratto de quo non era affatto generica in quanto precisava in modo circostanziato la ragioni di carattere sostitutivo che giustificavano l’apposizione del termine; in particolare, oltre alla durata del contratto, erano stati specificati l’inquadramento e le mansioni del lavoratore assunto, il numero dei dipendenti di ruolo assenti, la durata e il motivo dell’assenza, il personale da sostituire (Area operativa, mansioni di smistamento) e la funzione aziendale di riferimento (Polo Logistico (OMISSIS)).

Con il secondo motivo del ricorso principale si lamenta vizio di insufficiente motivazione riguardo alla ritenuta insussistenza delle esigenze sostitutive.

Il terzo motivo denuncia omessa motivazione in ordine all’eccezione di non convertibilità del rapporto a termine in uno a tempo indeterminato, sebbene la nuova disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 368 del 2001 non contenga la regola della conversione ed essendo quella sul termine una clausola essenziale, tale da determinare – se invalida – la nullità dell’intero contratto.

Doglianza sostanzialmente analoga viene fatta valere anche con il quarto motivo, sotto forma di denuncia di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e degli artt. 1418 e 1419 c.c..

Con il quinto motivo del ricorso principale ci si duole di omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio concernente le conseguenze economiche della ritenuta nullità del termine.

Con il sesto motivo ci si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217, 1219, 2094 e 2099 c.c. perchè, in forza della corrispettività delle prestazioni, le retribuzioni si sarebbero dovute riconoscere solo dal momento dell’effettiva ripresa del servizio e non anche negli intervalli in cui non vi era stata alcuna prestazione lavorativa; in via subordinata, Poste Italiane chiede l’applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32, entrato in vigore successivamente alla sentenza impugnata.

2- Il primo motivo del ricorso principale è fondato.

Questa Corte (cfr., ad esempio, Cass. 7 luglio 2011 n. 14990) si è ripetutamente pronunciata su fattispecie sostanzialmente analoghe (ragioni di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla sostituzione di personale assente inquadrato nell’area operativa ed addetto al servizio di recapito presso il Polo (OMISSIS)) affermando alcuni principi (sui quali v., altresì, Cass. 15 dicembre 2011 n. 27052) che devono essere in questa sede pienamente ribaditi e che possono essere esplicitati nei termini che seguono: a) il quadro normativo che emerge a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001 è caratterizzato dall’abbandono del sistema rigido previsto dalla L. n. 230 del 1962 – che prevedeva la tipizzazione delle fattispecie legittimanti – e dall’introduzione di un sistema articolato per clausole generali, in cui l’apposizione del termine è consentita a fronte di “ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”. Tale sistema, al fine di non cadere nella genericità, impone al suo interno un fondamentale criterio di razionalizzazione, costituito dal già rilevato obbligo per il datore di lavoro di adottare l’atto scritto e di specificare in esso le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo adottate. L’onere di specificazione della causale nell’atto scritto costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta al datore di lavoro di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo), a prescindere da fattispecie predeterminate. Tale onere ha l’evidente scopo di evitare l’uso indiscriminato dell’istituto per fini solo nominalmente riconducibili alle esigenze riconosciute dalla legge, imponendo la riconoscibilità e la verificabilità della motivazione addotta già nel momento della stipula del contratto.

D’altro canto, tuttavia, proprio il venir meno del sistema delle fattispecie legittimanti impone che il concetto di specificità sia collegato a situazioni aziendali non più standardizzate ma obiettive, con riferimento alle realtà specifiche in cui il contratto viene ad essere calato. Il concetto di specificità in questione risente, dunque, di un certo grado di elasticità che, in sede di controllo giudiziale, deve essere valutato dal giudice secondo criteri di congruità e ragionevolezza.

Nel caso di specie, il contratto indicava un ambito territoriale (Polo Logistico (OMISSIS)), il luogo di destinazione del lavoratore ((OMISSIS)), il suo inquadramento (Livello E) e le mansioni assegnategli (recapito della corrispondenza), coincidenti con quelle svolte dal personale assente da sostituire.

Tali indicazioni erano sufficienti ad integrare il requisito di specificità della clausola contrattuale.

Nè è dovuto, contrariamente a quanto ritenuto nella gravata pronuncia, il riferimento, anche a posteriori, al nominativo dei dipendenti di volta in volta sostituiti o una più precisa localizzazione dell’assegnazione del lavoratore, essendo erroneo affermare che in difetto di tale indicazione debba per ciò solo supporsi – come, invece, ha fatto la sentenza impugnata – che l’assunzione dell’odierno controricorrente debba imputarsi a cronica carenza di organico.

3- L’accoglimento del primo motivo importa l’assorbimento delle restanti doglianze formulate nel ricorso principale.

4- Le considerazioni sopra svolte in ordine alla legittimità del termine apposto al contratto stipulato inter partes valgono altresì a dare conto del rigetto del ricorso incidentale condizionato, che con il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 e vizio di motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha escluso la genericità della causale dell’assunzione a termine e che formula doglianza sostanzialmente analoga con il secondo motivo, sotto forma di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, degli artt. 2109 e 2110 c.c. e di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

5- In conclusione, la Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti i restanti, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Milano in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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