Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15440 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 21/07/2020), n.15440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 26456 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

P.G.F., (C.F.: (OMISSIS)), V.I., (C.F.:

(OMISSIS)), rappresentati e difesi dall’avvocato Benedetta Bellini

(C.F.: 66E64 C745T)

– ricorrenti –

P.A.;

CREDITO FONDIARIO E INDUSTRIALE S.p.A. – FONSPA, in persona del

legale rappresentante pro tempore;

INTERNATIONAL CREDIT RECOVERY (6) S.r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

SAGRANTINO ITALY S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

BANCA DI ANGHIARI E STIA CREDITO COOP. A R.L., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

LE.CO. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

BPEL S.c.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

GEMINI SPV S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

BANCA TOSCANA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

F.LLI T. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore;

C.M.;

C.I.T.A. S.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore;

CO.Ka.;

CA.Ba.;

S.S.;

Z.L.;

B.A.;

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore;

FIATSAVA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore;

BANCA COMMERCIALE ITALIANA S.p.A., in persona del legale

rappresentante pro tempore;

N.G.;

F.P.L.;

LA POLIMERCATO DI CERBARA S.r.l., in rappresentante pro tempore;

SOCIETA’ PUBBLICITA’ EDITORIALE S.p.A., legale rappresentante pro

tempore;

O.M.A. di M.G. & C. S.n.c., in rappresentante pro

tempore;

c.g.;

R.M.;

BI.Sa.;

AKZO NOBEL WOOD COATING S.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore;

ZEUS FINANCE S.r.l., in persona del legale rappresentante pro

tempore;

SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI, in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della ordinanza del Tribunale di Arezzo in data 9

novembre 2017, emessa nel procedimento iscritto al n. 2859/2017 del

R.G.;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 27 febbraio 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

RILEVATO

che:

P.G.F. e V.I. ricorrono avverso un’ordinanza del Tribunale di Arezzo che, in accoglimento di un reclamo proposto da Sagrantino Italy S.r.l., ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., ha revocato l’ordinanza del giudice dell’esecuzione di una procedura di espropriazione immobiliare con la quale era stata confermata la sospensione del processo esecutivo.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. I ricorrenti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RITENUTO

che:

1. Il ricorso è inammissibile per plurime ragioni.

1.1 Esso risulta in primo luogo tardivo, in quanto notificato in data 21 settembre 2018, oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, (nella specie certamente applicabile, trattandosi di decisione resa a definizione di sub-procedimento di incerta qualificazione, ma che senza dubbio risulta iniziato ed iscritto a ruolo nel 2017), dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato (9 novembre 2017).

La tardività sussiste anche a voler dare seguito all’affermazione dei ricorrenti (invero ribadita nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2), secondo i quali essi avrebbero avuto conoscenza del provvedimento in questione solo in data 27 febbraio 2018, trattandosi di giudizio in materia esecutiva, per il quale non è applicabile la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

1.2 In ogni caso, non è rispettato il requisito della esposizione sommaria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 – 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.

I ricorrenti, in particolare, non chiariscono, tra l’altro, adeguatamente:

la loro posizione processuale nell’ambito del processo esecutivo che ha dato luogo al provvedimento impugnato (si limitano in proposito ad affermare di essere “regolarmente costituiti” in tale processo; dall’esposizione delle censure a base del ricorso parrebbe forse potersi desumere che essi avrebbero avanzato una opposizione di terzo all’esecuzione; vi sono dei anche dei riferimenti alla pendenza di un giudizio di usucapione, ma non vi è alcuna chiarezza su tutto ciò, nè sull’esatto oggetto di tale eventuale opposizione di terzo);

l’esatto oggetto e tutte le parti dello stesso processo esecutivo (si limitano in proposito ad affermare che esso sarebbe stato promosso da Credito Fondiario ed Industriale – Fonspa, nei confronti di P.A.; pare evidente che vi siano creditori intervenuti, ma non vi sono adeguate specificazioni sul punto);

la natura, l’oggetto ed il contenuto del provvedimento di sospensione dell’esecuzione emesso dal giudice dell’esecuzione nel 2009, che sarebbe stato confermato dal giudice dell’esecuzione con un’ordinanza del 2017, oggetto del reclamo definito con il provvedimento impugnato.

Non sarebbe quindi in nessun caso possibile per questa Corte valutare adeguatamente il merito delle censure avanzate, così come l’integrità del contraddittorio e lo stesso interesse ad impugnare dei ricorrenti.

1.3 E’ peraltro appena il caso di osservare, anche per completezza di motivazione, che, sulla base di quel che è possibile intendere dalla lacunosa esposizione di cui al ricorso, il provvedimento impugnato non potrebbe in nessun caso ritenersi soggetto al ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost..

E tanto è a dirsi sia se esso (come sembrerebbe potersi desumere dal richiamo operato dal tribunale all’art. 669 terdecies c.p.c.), debba qualificarsi come ordinanza resa su reclamo relativo a una sospensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 624 c.p.c., (trattandosi in tal caso di provvedimento non decisorio, non definitivo e, quindi, non impugnabile, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte; cfr., tre le più recenti: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 25411 del 10/10/2019, Rv. 655372 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 743 del 18/01/2016, Rv. 638218 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 1228 del 22/01/2016, Rv. 638416 – 01; Sez. L, Sentenza n. 1176 del 22/01/2015, Rv. 634301 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9371 del 28/04/2014, Rv. 630429 – 01), sia se possa intendersi come decisione su reclamo in tema di estinzione del processo esecutivo, come in qualche modo potrebbe ritenersi adombrato nella confusa esposizione dei ricorrenti (trattandosi in tal caso di decisione soggetta ad appello, anche se resa erroneamente in forma di ordinanza anzichè di sentenza; cfr., ex multis: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19102 del 18/07/2018, Rv. 650239 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 16790 del 26/06/2018, Rv. 649549 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 2185 del 30/01/2018, Rv. 647697 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14449 del 15/07/2016, Rv. 640527 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 14096 del 01/07/2005, Rv. 582634 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4875 del 07/03/2005, Rv. 580776 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 2500 del 19/02/2003, Rv. 561049 – 01).

In base al contenuto del ricorso non pare possibile ipotizzare altra natura del provvedimento impugnato, nè altra natura di esso è espressamente prospettata dai ricorrenti, difettando anche in relazione a tale questione la necessaria specificità dell’impugnazione.

I ricorrenti si limitano infatti a sostenere (ribadendo tale affermazione nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2), che l’ordinanza impugnata avrebbe valore sostanziale di sentenza.

Ma è evidente che, anche a voler dare seguito a tale allegazione, essa non comporterebbe di per sè l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione, essendo impugnata una decisione pronunciata dal tribunale (che certamente non ha deciso in grado di appello): il ricorso resterebbe anche in tal caso comunque inammissibile, in quanto avrebbe dovuto essere proposto l’appello.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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