Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15440 del 13/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 13/07/2011), n.15440

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato President – –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto da:

Tribunale di Milano, con ordinanza n. 1168/09, depositata

l’11.1.2010, nel procedimento pendente fra:

IMPRESA MAX SRL;

SYNERGICA SPA IN LIQUIDAZIONE;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI;

per la Soc. ricorrente è presente l’Avvocato Ludovico F. Villani

(per delega avv. Leonardo Fiorelli) che produce dichiarazione di

Fallimento, depositando la sentenza fallimentare del Tribunale di

Vigevano.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS il quale non si oppone alla produzione.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato:

che sul ricorso per regolamento di competenza proposto d’ufficio dal Tribunale di Milano a seguito del provvedimento di ammissione della Synergica spa alla procedura di concordato preventivo emesso in data 10.12.09 dal tribunale di Vigevano, il relatore ha depositato la relazione che segue.

Il relatore Cons. dr. Ragonesi, letti gli atti depositati:

Rilevato:

che il Tribunale di Milano, innanzi al quale è stata presentata istanza di fallimento nei confronti della Synergica spa, ha proposto d’ufficio regolamento di competenza a seguito del provvedimento in data 10.12.09 di ammissione alla procedura di concordato preventivo da parte del tribunale di Vigevano;

che la Synergica spa ha depositato memoria;

Rienuto:

Che risulta che la società debitrice ha trasferito in data 18 marzo 2009 la propria sede da (OMISSIS);

che il disposto dell’art. 161, L. Fall., stabilisce che, ai fini della domanda di ammissione al concordato preventivo, il trasferimento della sede avvenuto nell’anno antecedente al deposito della domanda non rileva ai fini della determinazione della competenza;

che, pertanto, in virtù del principio di coincidenza della sede legale dell’impresa con quella principale della stessa, deve ritenersi che la Synergica spa abbia avuto la propria sede legale in (OMISSIS) fino al 18 marzo 2009 e che .quindi, la competenza territoriale anche in ordine alla proposta di concordato preventivo deve ritenersi spetti al tribunale di Milano, essendo stata la proposta stessa presentata entro l’anno dall’avvenuto trasferimento;

che, in generale, deve ritenersi legittimamente configurabile una ipotesi di conflitto positivo di competenza qualora pendano, dinanzi a due diversi tribunali, procedure concorsuali di tipo diverso (come quella fallimentare e quella di ammissione al concordato preventivo), stante l’interesse dei creditori alla concentrazione delle procedure ed alla luce dei peculiari principi ispiratori della normativa fallimentare (e, in particolare, di quello, fondamentale, della unitarietà della procedura concorsuale), (Cass. 8152/97);

che, in particolare il regolamento di competenza d’ufficio in caso di conflitto virtuale positivo può essere proposto anche in caso di ammissione al concordato preventivo dinnanzi a un tribunale diverso da quello avanti al quale è stata presentata istanza di fallimento, posto che la detta ammissione non comporta l’improcedibilità della domanda di fallimento .dovendosi pregiudizialmente risolvere il problema della competenza ai sensi dell’art. 9, L. Fall. (Cass 8152/97; Cass 8413/00);

che tale principio, concernente la proponibilità del regolamento di competenza, non risulta modificato dalla recente novellazione della legge fallimentare, posto che la nuova disciplina introdotta dagli artt. 9 bis e 9 ter, L. Fall., costituisce una normativa speciale che riguarda alcune fattispecie specifiche, e che lascia, per il resto, inalterata l’applicabilità dalla normativa generale del codice di procedura civile in tema di regolamento di competenza e, in particolare, quella in tema di conflitto virtuale come nella fattispecie; che non può sostenersi che a seguito della recente novellazione l’ammissione alla procedura di concordato preventivo determina l’improcedibilità di qualsiasi istanza di fallimento,non essendo ciò espressamente previsto dalla normativa in esame e risultando, in ogni caso .pregiudiziale la questione della competenza;

che, a tale proposito, non rileva che l’art. 168, L. Fall. dopo la novellazione stabilisce, il divieto di instaurare procedure esecutive dopo la presentazione della istanza di concordato preventivo poichè tale divieto era già previsto dall’art. 168, L. Fall. nella sua versione anteriore alla novellazione del 2006 e del 2007, e comunque, tale divieto si riferiva e si riferisce solo alle procedure esecutive individuali (Cass. 5854/86);

che, pertanto, sembra doversi riconoscere la competenza del tribunale di Milano con l’adozione dei provvedimenti conseguenti;

che ove si condividano i formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..

Il Cons. relatore;

Considerato:

che la intervenuta dichiarazione di fallimento della Synergica spa da parte del tribunale di Vigevano risultante dalla sentenza prodotta in atti non rileva ai fini della decisione del presente regolamento di competenza;

che non vi sono elementi che possano portare a conclusioni diverse da quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che pertanto il ricorso è fondato;

che di conseguenza va dichiarata la competenza del tribunale di Milano.

P.Q.M.

Pronunciando sul ricorso, dichiara la competenza del tribunale di Milano.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011

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