Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1544 del 27/01/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 1544 Anno 2014
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 24502-2007 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

2013
2882

SOCOMED SRL;
– intimato –

avverso la sentenza n. 88/2006 della COMM.TRIB.REG.
di MILANO, depositata il 05/07/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 27/01/2014

udienza del 21/10/2013 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato DETTORI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

l’accoglimento del ricorso.

h

Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha concluso per

Svolgimento del processo

L’Agenzia

delle

Entrate

Ufficio

di

Milano

srl una cartella esattoriale per complessivi euro
24.900,00 circa, relativamente alle risultanze del
controllo ex art. 36 bis DPR 600/73 della
dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta
1999, dal quale era emerso un omesso versamento di
IVA per l’anno d’imposta 1999.
La società contribuente impugnava la cartella di
pagamento davanti alla Commissione Tributaria
Provinciale di Milano lamentando di non aver mai
ricevuto la comunicazione in data 19/2/2002 che
aveva preceduto la notifica della cartella e che la
predetta era stata notificata oltre il termine di
decadenza di cui all’art. 36 bis DPR 600/73.
La CTP rigettava l’impugnazione statuendo che il
termine prescrizionale per l’azione di recupero
dell’amministrazione era di dieci anni.
La sentenza successivamente appellata dalla Socomed
srl veniva riformata dalla Commissione Tributaria

1

notificava in data 6/8/2003 alla società Socomed

Regionale

della

Lombardia,

con

sentenza nr.88/24/06 che annullava la cartella
esattoriale.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
regionale della Lombardia ha proposto ricorso per

motivi motivi.
La società contribuente non ha spiegato difese.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente
Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art. art. 36 bis DPR 600/73 comma
3 in relazione all’art. 360 comma 1 nr.3 cpc in
quanto la CTR ha ritenuto che mancava la prova
della notifica al contribuente della comunicazione

cassazione la Agenzia delle Entrate con quattro

di irregolarità in data 10/2/2002 mentre tale
omissione non cOmporta l’inefficacia della
successiva cartella di pagamento.
Il motivo è fondato e deve essere accolto. Infatti
l’art. 36 bis DPR 600/73 comma 3 non prevede
nessuna conseguenza in caso di omissione della
comunicazione di irregolarità.
2

D*

Sul punto si è già espressa questa Corte con Sez.
5, Sentenza n. 3366 del 12/02/2013 secondo la quale
“In tema di sanzioni amministrative per violazioni
di norme tributarie, l’omessa comunicazione

ruolo, con la riduzione e per gli effetti previsti
dall’art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997,
non determina la nullità di tale iscrizione e degli
atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea
ad incidere sull’efficacia dell’atto, sia perché
non si tratta di condizione di validità, stante la
mancata espressa sanzione della nullità, avendo il
previo invito al pagamento l’unica funzione di dare
al contribuente la possibilità di attenuare le
conseguenze sanzionatorie dell’omissione di
versamento, sia perché l’interessato può comunque
pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con
riduzione della sanzione, una volta ricevuta la
notifica della cartella.”
Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente
Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa
112 cpc in relazione

applicazione dell’art.

all’art. 360 comma 1 nr.4 cpc in quanto la CTR,
contravvenendo al disposto dell’art. 112 cpc, in
assenza di domanda, ha rilevato la non conformità
3

dell’invito al pagamento prima dell’iscrizione a

del contenuto della

cartella

all’art.25 DPR 602/1973.
Il secondo motivo è fondato e deve essere accolto
in quanto dalla lettura della sentenza non emerge
in alcun modo che la

contribuente abbia mai

pertanto in assenza di domanda la CTR non poteva
/
/
pronunciarsi sul punto.
Con il terzo motivo di ricorso, la ricorrente
Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art.25 DPR 602/1973 in relazione
all’art. 360 comma l nr.3 cpc in quanto la CTR ha
ritenuto che mancava la motivazione della cartella
di pagamento mentre invece erano presenti i
requisiti minimi obbligatori previsti dall’art.25
DPR 602/1973.
Il terzo motivo è fondato perchè sono presenti i
requisiti minimi obbligatori previsti dall’art. 25
DPR 602/1973

periodo d’imposta ed

(tributo,

eccepito la violazione dell’art. 25 DPR 602/1973 e

imponibile), trattandosi nella fattispecie di
cartella liquidativa su dati forniti dal solo
contribuente.
Infatti, come già chiarito da questa Corte in Sez.
5,

Sentenza n.

l’amministrazione

9224 del 21/04/2011 “Allorché
finanziaria

riscontri

nella

4

T\

dichiarazione

dei

redditi un mero

errore materiale o di calcolo emergente “ictu
oculi”, e provveda di conseguenza a notificare al
contribuente una cartella di pagamento in esito
alla procedura di controllo automatizzato, ai sensi

d.P.R. n. 600 del 1973, essa non è tenuta ad alcuna
particolare motivazione di tale provvedimento,
onere necessario soltanto quando la contestazione
dell’erario si fondi su interpretazioni giuridiche
od elaborazioni della documentazione allegata dal
contribuente. (In applicazione di tale principio,
la S.C. ha ritenuto legittima, benché non motivata
e non preceduta da alcun avviso di accertamento, la
cartella di pagamento con la quale l’Agenzia delle
entrate aveva preteso il pagamento dell’imposta su
redditi da arretrati di lavoro dipendenti,
regolarmente esposti nella dichiarazione, ma
soggetti a tassazione separata, in base all’assunto
che l’aliquota d’imposta cui tali redditi erano
soggetti era stabilita direttamente dalla legge).
Con il quarto motivo di ricorso, la ricorrente
Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art.36 secondo comma lett. B)
D.L.gs 46 del 26 febbraio 1999 in relazione
all’art. 360 comma 1 nr.3 cpc in quanto la CTR ha
5

dell’art. 36-bis, comma secondo, lett. a), del

ritenuto

non

tempestiva

la

iscrizione a ruolo della cartella che, nella
fattispecie, doveva effettuarsi entro il quinto
anno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione.

Infatti poiché la dichiarazione è riferita all’anno
d’imposta 1999 risulta tempestiva l’iscrizione a
ruolo della cartella, stante che il visto di
esecutorietà è stato apposto il 13/12/2002 e
considerato che vale il termine quinquennale di
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Per quanto sopra il ricorso è fondato e deve essere
accolto e,

previa cassazione della sentenza

impugnata, la causa deve essere rinviata ad altra
sezione della commissione tributaria regionale
della Lombardia, che rinnoverà il giudizio
attenendosi ai principi di diritto formulati e
vorrà provvedere anche sulle spese di questo

Il quarto motivo è fondato e deve essere accolto.

giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata,
rinvia ad altra sezione della Commissione
Tributaria Regionale della Lombardia anche per le

6

P

SENTE, DA .77f3!7TRAZIONE
N. LE TA.3.ALL. . – N.5
MATERIA TRIBUTARIA
spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della
V sezione civile il 21/10/2013
Il

nte

Il consigliere estensore

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