Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1544 del 24/01/2011

Cassazione civile sez. VI, 24/01/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 24/01/2011), n.1544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 27648-2009 proposto da:

V.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA NAPOLEONE COLAJANNI 3, presso lo studio dell’avvocato

GIUGNI OTTORINO, rappresentato e difeso dall’avvocato MAIDA FABIO,

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Z.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA MASSAROSA 3, presso lo studio dell’avvocato AMICI GIANCARLO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato BORELLI GIANFRANCO,

giusta procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso

rinnovata in calce al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 886/2 009 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA del

30/05/08, depositata il 09/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. ADELAIDE AMENDOLA;

udito l’Avvocato Maida Fabio, difensore del ricorrente che si riporta

agli scritti;

udito l’Avvocato Amici Giancarlo, difensore del controricorrente e

ricorrente incidentale che rileva la tardività del ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. LIBERTINO ALBERTO RUSSO che

ha concluso per l’improcedibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

E’ stata depositata in cancelleria la seguente relazione, regolarmente comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti.

“Il relatore Consigliere Dr. Adelaide Amendola;

Letti gli atti depositati;

Osserva:

1. V.V. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello di Bologna in data 9 luglio 2009 con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, è stata rigettata la domanda di retratto agrario da lui avanzata nei confronti di Z.G. ed è stato altresì respinto il suo appello incidentale.

2 Ha resistito con controricorso Z.G. il quale ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per tardi vita e, comunque, la sua infondatezza.

3 Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., per esservi dichiarato improcedibile, per violazione del disposto dell’art. 369 cod. proc. civ..

3.1 E invero, a prescindere dai profili di inammissibilità prospettati dal resistente, il ricorrente, dopo avere allegato che la sentenza impugnata, depositata il 9 luglio 2009, gli è stata notificata l’8 ottobre successivo, si è limitato a produrre una copia autentica della stessa, senza la relata di notificazione, così venendo meno all’onere di deposito di copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta, impostogli a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2. Tale onere, il quale è posto a tutela dell’esigenza pubblicistica (e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale, va accertato prima e indipendentemente dal riscontro della tempestività o meno del rispetto del termine breve, atteso che il riscontro della improcedibilità precede quello dell’eventuale inammissibilità (Cass. sez. un. 16 aprile 2009, n. 9005). Non è superfluo aggiungere che la declaratoria di improcedibilità è evitabile soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata, ex art. 372 c.p.c., comma 2, purchè entro il termine di cui all’art. 369 cod. proc. civ., comma 1 mentre deve essere escluso ogni rilievo dell’eventuale deposito di una copia con la relata da parte del controricorrente o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio (Cass. civ. sez. un. 16 aprile 2009, n. 9005; Cass. civ. 11 maggio 2010 n. 11376)”.

Il collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, che non sono in alcun modo infirmate dalle deduzioni svolte nella memoria di parte ricorrente. A confutazione delle medesime è invero sufficiente osservare che la mancata conoscenza della legge processuale non può in alcun modo essere considerata causa di rimessione in termini.

Quanto poi alla pretesa illegittimità costituzionale dell’art. 369 c.p.c., comma 2, nella parte in cui sanziona con l’improcedibilità il ricorso per cassazione al quale non sia allegata la copia notificata della decisione impugnata, anche nell’ipotesi in cui detta copia sia stata prodotta dal controricorrente, per violazione degli artt. 3 e 111 Cost., alla proposizione dell’incidente osta la mancanza del requisito della non manifesta infondatezza del dubbio, considerato che spetta al legislatore un’ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute, limite che qui non ricorre. E invero ammettere equipollenti al tempestivo deposito della sentenza impugnata contraddirebbe la previsione dell’onere quale adempimento che deve essere eseguito, a pena di improcedibilità e al fine di consentire la valutazione della tempestività dell’impugnazione, entro il termine per il deposito del ricorso, in funzione dell’ordinato e celere svolgimento del giudizio di cassazione e, inoltre, metterebbe la sorte del giudizio di cassazione nelle mani del controricorrente, dalla cui decisione di produrre o meno la suddetta copia con la relata dipenderebbe la procedibilità (Cass. sez. un. 16 aprile 2009, n. 9005 cit.).

In definitiva il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile.

Da tanto consegue altresì l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo, e tanto non già in applicazione analogica dell’art. 334 c.p.c., comma 2, dettato per la diversa ipotesi dell’inammissibilità dell’impugnazione principale, bensì in base ad un’interpretazione logico-sistematica dell’ordinamento, che impone di ritenere irrazionale che un impugnazione possa trovare ingresso in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto in funzione del quale è stata riconosciuta la sua proponibilità (Cass. civ., sez. un. 14 aprile 2008, n. 9741).

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e inefficace il ricorso incidentale. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.700 (di cui Euro 200 per spese), oltre IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2011

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