Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1544 del 19/01/2022

Cassazione civile sez. VI, 19/01/2022, (ud. 16/11/2021, dep. 19/01/2022), n.1544

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. CROLLA Cosmo – rel. Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22332-2020 proposto da:

R.R., ELAFOOD INTERNATIONAL SRL, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE

CASTRO PRETORIO, 122, presso lo studio dell’avvocato MARIO

VALENTINI, rappresentati e difesi dagli avvocati GABRIELE BRICCHI,

ERMANNO VAGLIO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7021/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 17/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO

CROLLA.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. R.R. e Elafood srl impugnavano gli avvisi di liquidazione con cui l’Ufficio, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, procedeva a ricondurre il negozio giuridico con il quale il R., cedeva a Elafood srl le quote sociali detenute in Concept srl, valutato unitamente alla collegata cessione di quota dell’altro socio minoritario della società, nel paradigma contrattuale della cessione del ramo di azienda applicando le imposte complementari del registro, ipotecarie e catastali proporzionali previste per tale operazione negoziale complessiva in luogo di quella fissa versata per l’atto.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Roma, riuniti i ricorsi, li respingeva.

3. Sull’impugnazione dei contribuenti la Commissione Regionale del Lazio rigettava l’appello rilevando che era corretta la qualificazione giuridica dell’atto soggetto a tassazione in uno schema contrattuale diverso da quello che le parti anche concluso in via formale anche con la nuova formulazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, in quanto la qualificazione, ai fini della tassazione dell’imposta del registro, dell’atto nel negozio di cessione di azienda era stata effettuata dai dati testuali dell’atto e non da elementi esterni o da altri negozi collegati.

4. Avverso la sentenza della CTR hanno proposto ricorso per Cassazione i contribuenti sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo i contribuenti denunciano violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR erroneamente qualificato come trasferimento di azienda la cessione di quote sociali non tenendo conto di quelli che sono i dati testuali del contratto e gli effetti giuridici dell’atto ed attribuendo rilevanza interpretativa anche al collegato negozio di cessione delle quote del socio di minoranza in contrasto con le modifiche apportate al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, dalla L. n. 205 del 2017, art. 1, comma 87, lett. a), la cui retroattività è stata riconosciuta dalla L. n. 145 del 2018, art. 1, comma 1084, e confermata dalla Corte Costituzionale con sent. n. 158 del 2020.

1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, della L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 12, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3; si sostiene che, anche voler ritenere l’elusività dell’operazione, il procedimento impositivo sarebbe illegittimo per l’omesso contraddittorio previsto dalla normativa di settore.

2. Il primo motivo del ricorso è fondato con assorbimento del secondo.

2.1 Va chiarito che, come si evince dalla lettura dell’avviso di liquidazione riprodotto per estratto nel ricorso, l’Amministrazione Finanziaria ha operato una riqualificazione dei collegati contratti di trasferimento di quote sociali nel negozio di cessione di azienda, e, dunque, e” estranea all’oggetto della controversia la questione della condotta elusiva.

2.2 In tema di imposta di registro, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, quale modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, e dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’imposta di registro, l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati, elementi extratestuali o altri indici esterni; l’amministrazione finanziaria non può travalicare lo schema negoziale tipico in cui l’atto risulta inquadrabile.

2.2 Invero, la L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, prevede che: “Al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’art. 20, comma 1: 1) le parole: “degli atti presentati” sono sostituite dalle seguenti: “dell’atto presentato”; 2) dopo la parola: “apparente” sono aggiunte le seguenti: “, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi”.

La modifica legislativa si pone in netto contrasto con il radicato orientamento giurisprudenziale di legittimità, richiamato l’Ufficio nell’avviso di liquidazione, sul D.P.R. n. 131 del 1986, in base al quale la qualificazione dell’atto secondo parametri di tipo sostanzialistico e non nominalistico, comporterebbe la necessaria considerazione anche di elementi meta-testuali ed, in particolare di quelli desumibili da atti eventualmente collegati con quello presentato alla registrazione (cfr. tra le tante n. 25001 del 2015 e, con riferimento alla cessione totalitaria delle quote di una società, qualificata cessione di azienda Cass. n. 24594 del 2015).

2.3 La nuova disposizione legislativa è stata inizialmente interpretata nel senso che non esplicasse, in mancanza di espressa previsione, effetto retroattivo, in quanto priva dei connotati della legge interpretativa, poiché, da un lato, introdurrebbe limiti all’attività di riqualificazione giuridica della fattispecie in assenza non previsti e, da un altro, non sussisterebbe sulla portata della disposizione un contrasto giurisprudenziale, sicché la nuova disciplina trova applicazione soltanto per gli atti stipulati successivamente alla data in vigore della stessa, ovvero al 10 gennaio 2018 (cfr. Cass. n. 4407 del 2018; Cass. n. 2207 del 2018).

2.4 A smentire tale approccio interpretativo è intervenuto la L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084, a tenore del quale: “La L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a), costituisce interpretazione autentica del testo unico di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, comma 1”. E’ evidente che con tale disposizione, dunque, il legislatore ha palesato la volontà di attribuire portata retroattiva alla formulazione dell’art. 20, quale effetto riconducibile alla norma di interpretazione autentica e alla sua natura prettamente dichiarativa (cfr. Cass., ord., n. 23549 del 2019). 2.5 Della materia è stata investita la Corte Costituzionale che con la sentenza n. 158 del 21 luglio 2020 ha statuito l’infondatezza questione di legittimità costituzionale, posta in relazione agli artt. 3 e 53 Cost., del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, quale modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, e dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084, nella parte in cui prevede che, ai fini dell’imposta di registro, l’interpretazione degli atti presentati alla registrazione debba avvenire solo in base al loro contenuto, senza fare riferimento ad atti collegati o ad elementi extratestuali.

2.6 Secondo il giudice delle leggi, “il legislatore, con la denunciata norma ha inteso, attraverso un esercizio non manifestamente arbitrario della propria discrezionalità, riaffermare la natura di “imposta d’atto” dell’imposta di registro, precisando l’oggetto dell’imposizione in coerenza con la struttura di un prelievo sugli effetti giuridici dell’atto presentato per la registrazione, senza che assumano rilievo gli elementi extratestuali e gli atti collegati privi di qualsiasi nesso testuale con l’atto medesimo, salvo le ipotesi espressamente regolate dal testo unico”. Per altro verso un’interpretazione della norma in chiave antielusiva provocherebbe “incoerenze nell’ordinamento, quantomeno a partire dall’introduzione della L. n. 212 del 2000, art. 10-bis” e “consentirebbe all’amministrazione finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale e, dall’altro, di svincolarsi da ogni riscontro di “indebiti” vantaggi fiscali e di operazioni “prive di sostanza economica”, precludendo di fatto al contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell’ordinamento tributario nazionale e dell’Unione Europea)”.

2.7 Da ultimo, poi, la sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 16 marzo 2021 ha avuto modo di tornare sulla questione di legittimità costituzionale del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a, nn. 1 e 2, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., che è stata dichiarata manifestamente infondata con specifico riguardo all’efficacia retroattiva. Secondo il giudice delle leggi, “si deve escludere che possa essere considerato irragionevole attribuire efficacia retroattiva a un intervento che, come quello descritto, ha assunto un carattere di sistema”.

2.8 In tale prospettiva, la Corte Costituzionale ha ritenuto che la retroattività conseguente alla natura di interpretazione autentica riconosciuta alla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, lett. a, nn. 1 e 2, trova adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non contrasta con altri valori e interessi costituzionalmente protetti, avendo riguardo al carattere di sistema assunto dall’intervento legislativo oggetto di scrutinio, che, per tale motivo, si sottrae al dubbio sollevato dal remittente. Inoltre, la medesima ragione impone di disattendere la censura di irragionevolezza della disposizione anche sotto il profilo della ipotizzata violazione dei “motivi imperativi di interesse generale” desumibili dalla Carta Europea dei Diritti dell’Uomo, art. 6, sottolineando che tali norme sono volte a tutelare i diritti della persona contro il potere dello Stato e della Pubblica Amministrazione e non viceversa (vedasi anche: Cass., Sez. 5, 1 aprile 2021, n. 9065).

2.9 Adeguandosi a tale interpretazione, anche questa Corte ha ribadito che l’imposta colpisce l’atto sottoposto a registrazione quale risulta dallo scritto, senza tener conto di elementi extra-testuali, poiché il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, dispone che “l’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall’atto medesimo, prescindendo da quelli extra testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi” (da ultime: Cass., Sez. 5, 18 febbraio 2021, nn. 4315 e 4319; Cass., Sez. 5, 1 aprile 2021, n. 9065).

2.10 Dunque, ai fini della presente decisione, non resta che prendere atto della portata retroattiva della norma di interpretazione autentica di cui alla L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084, ritenendo applicabile il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, nel testo novellato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, anche agli atti stipulati in epoca antecedente alla sua entrata in vigore per i quali i processi dinanzi ai giudici tributari siano ancora pendenti.

Invero, è pacifico che la qualificazione di una disposizione di legge come norma di interpretazione autentica- al di là del carattere effettivamente interpretativo della previsione esprime univocamente l’intento del legislatore di imporre un determinato significato a precedenti disposizioni di pari grado, così da far regolare dalla nuova norma fattispecie sorte anteriormente alla sua entrata in vigore, dovendosi escludere, in applicazione del canone ermeneutico che impone all’interprete di attribuire un senso a tutti gli enunciati del precetto legislativo, che la disposizione possa essere intesa come diretta ad imporre una determinata disciplina solo per il futuro (in termini: Cass., Sez. Un., 29 aprile 2009, n. 9941).

2.11 Nel caso di specie, stante l’applicabilità retroattiva del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 20, nel testo novellato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87, per effetto della precisazione contenuta nella L. 30 dicembre 2018, n. 145, art. 1, comma 1084, l’amministrazione finanziaria non aveva facoltà di riqualificare due diversi atti di cessione di quote (da R.R. alla Elafood e da Eleni Tesfamichael alla stessa società), nei termini complessivi ed unitari di cessione indiretta di ramo aziendale, dovendo limitarsi a verificare la corretta liquidazione dell’imposta di registro in relazione a ciascuna delle predette operazioni, i cui effetti giuridici dovevano essere singolarmente e separatamente valutati ai fini fiscali.

2.12 La CTR non ha, quindi, fatto corretta applicazione della normativa di settore (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20, nel testo novellato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1, comma 87) cosi come interpretata dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione.

3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso; la sentenza va, quindi, cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia in diversa composizione la quale oltre ad adeguarsi ai principi sopra esposti provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2022

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