Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15439 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 30/06/2010), n.15439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 4878-2005 proposto da:

COMUNE DI CASTELLALTO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 5637 presso lo studio

dell’avvocato D’AMARIO FERDINANDO, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

HYDRAULIC HOUSE SOUTH SPA, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A BERTOLONI 29 presso

lo studio dell’avvocato PETTINATO SALVO, che lo rappresenta e difende

giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 30/2003 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,

depositata il 28/11/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’AMARIO FERDINANDO, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito per il resistente l’Avvocato BERRUTTI PAOLO per delega Avv.

PETTINATO SALVO, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società HYDRAULIC HOSE SOUTH S.p.a. ha impugnato l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Castellalto relativa all’imposta TARSU per gli anni dal 1997 al 2000, in relazione alla rilevazione di una superficie produttiva tassabile superiore a quella dichiarata.

La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso con decisione che la Commissione Tributaria Regionale ha confermato in appello con la sentenza oggi denunciata.

La C.T.R. ha affermato l’illegittimità dell’accertamento per violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 73 in quanto l’accesso all’immobile degli incaricati a dal Comune non era stato preceduto dal preavviso richiesto dalla norma.

Ha inoltre rilevato che i rifiuti prodotti dall’azienda sono imballaggi secondari e terziari, sicchè la superficie in questione non è tassabile (non risultando, quanto agli imballaggi secondari, attivata la raccolta differenziata).

Avverso questa sentenza il Comune di Castellalto propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La parte intimata resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per extrapetizione, deducendosi che la questione della qualificazione come imballaggi dei rifiuti prodotti dall’azienda risulta estranea all’ambito della controversia, delimitata nella fase di appello dai motivi di gravame del Comune.

Il motivo merita accoglimento, posto che le doglianze dell’ente appellante riguardavano l’assoggettabilità a tassazione della superficie coperta operativa produttiva di rifiuti assimilati e della superficie scoperta, ritenendosi invece esente da tassazione la sola superficie producente rifiuti speciali non assimilati. A tale gravame la società appellata ha resistito limitandosi a chiedere la conferma della sentenza impugnata, senza porre la questione dell’esenzione da tassazione dell’intera superficie in relazione alla qualificazione della natura dei rifiuti prodotti dall’azienda.

Con il secondo motivo si denuncia, in via subordinata, un vizio di motivazione della statuizione sul punto, posto che la stessa sentenza impugnata fa cenno alle diverse tipologie di rifiuti prodotti dall’azienda, secondo l’assunto dell’ente impostore, e non offre alcuna spiegazione del convincimento espresso in ordine alla produzione di soli rifiuti consistenti in imballaggi.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 35, lett. d) deducendosi l’erronea interpretazione della definizione degli imballaggi fornita da questa norma ai fini dell’assoggettamento a tassazione.

L’esame di questi mezzi risulta assorbito dall’accoglimento del primo motivo.

Con il quarto motivo si denuncia la violazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 73, comma 2 sostenendosi che l’inosservanza della regola prevista per il preavviso dell’accesso non comporta la nullità dell’accertamento.

La censura è fondata, posto che nella procedura, prevista dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 73 per l’accesso agli immobili eseguito per conto del Comune ai fini della applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, l’eventuale preavviso corrisponde a ragioni di mera opportunità e cortesia, sicchè la sua mancanza – in assenza di qualsiasi comminatoria in caso di inosservanza delle disposizioni in materia – non determina l’invalidità della procedura (Cass. 9 marzo 2005 n. 5093, 9 giugno 2009 n. 13230).

L’accoglimento di questo motivo rende superfluo l’esame dell’ulteriore doglianza, svolta nell’ultimo motivo, di “omesso esame e pronuncia e immotivazione”, con cui si sostiene la legittimità dell’accesso avvenuto con l’assenso della contribuente.

Vanno dunque accolti il primo e il quarto motivo del ricorso,, risultando assorbiti gli altri. La sentenza impugnata deve essere quindi cassata, con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo che dovrà procedere a nuovo esame nell’ambito della controversia delimitata dalla questione dell’accertamento della superficie tassabile, con l’applicazione del principio sopra richiamato che esclude la nullità dell’accertamento per mancato preavviso dell’accesso ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 73.

Il giudice del rinvio dovrà procedere anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La corte accoglie il primo e il quarto motivo e dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Commissione Tributaria Regionale per l’Abruzzo.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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