Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15439 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 26/07/2016, (ud. 14/04/2016, dep. 26/07/2016), n.15439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18192-2013 proposto da:

BANCA POPOLARE PUGLIESE S.C.P.A.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato

ANTONIO VALLEBONA, che la rappresenta e difende, giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

A.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MANTEGAZZA 24, presso lo studio del Dott. MARCO GARDIN,

rappresentato e difeso dall’avvocato ITALO PORCARI, giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2060/2013 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 31/05/2013 R.G.N. 3280/2011:

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/04/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato VALLEBONA ANTONIO;

udito l’Avvocato PORCARI ITALO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di Lecce, con sentenza depositata il 31/5/2013, ha confermato la pronuncia del giudice di primo grado che aveva dichiarato l’illegittimità del licenziamento intimato da Banca Popolare Pugliese SCPARL nei confronti di A.F., dipendente dell’istituto di credito presso la sede di (OMISSIS). Al dipendente era addebitato di avere prelevato senza autorizzazione dal conto corrente di un cliente la somma di Euro 7.000,00, in violazione della normativa antiriciclaggio e con lesione dell’immagine aziendale.

2.La Corte territoriale, tenuto conto dei criteri indicati nella contrattazione collettiva (che ai fini dell’applicazione dei provvedimenti disciplinari prende in considerazione la gravità oggettiva del fatto, la recidiva e il grado della colpa), riteneva che, sulla base degli elementi dell’istruttoria, erano emerse condotte atte ad escludere l’intenzione del dipendente di appropriarsi indebitamente della somma prelevata. Reputava, pertanto, conforme ai fatti una sanzione disciplinare conservativa e non espulsiva.

3. Avverso la sentenza propone ricorso la Banca con unico motivo. Resiste l’ A. con controricorso. Entrambe le parti hanno presentato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.La ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e della L. 15 luglio 1966, n. 604, artt. 1 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere erroneamente affermato l’ingiustificatezza del licenziamento, mentre l’inadempimento del dipendente bancario pacificamente accertato, consistente nell’avere effettuato un’operazione di prelievo di settemila Euro dal conto corrente di un cliente senza il suo consenso, costituiva certamente giusta causa o giustificato motivo di licenziamento. Rileva che la sentenza impugnata ha errato nel qualificare i fatti accertati come inadempimento non notevole, mentre gli stessi dovevano essere qualificati come “causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto” (art. 2119 c.c.).

2. Tanto premesso, si evidenzia che il ragionamento della Corte territoriale non è censurabile sotto l’evidenziato profilo della correttezza del metodo seguito nell’applicazione della clausola generale di cui all’art. 2119 c.c. Ed invero risulta adeguatamente esaminata, sulla base degli elementi desumibili dall’istruttoria, la condotta del dipendente nella sua portata soggettiva ed oggettiva, in relazione agli aspetti sintomatici rispetto a un’utile prosecuzione del rapporto di lavoro. E’ stato evidenziato sul punto che l’ A. “non ebbe a prelevare la somma dal conto dell’avv. S. ad insaputa di questi, bensì dopo averlo interpellato telefonicamente ed averne ricevuto l’assenso (ovvero avendo ritenuto in assoluta buona fede di averne ricevuto l’assenso), peraltro compilando la distinta e lasciandola in evidenza per la firma da parte del titolare”. Da ciò, oltre che da altri elementi orientati nel senso della buona fede dell’agente (quali le dichiarazioni dello S. in ordine alla comunicazione ricevuta dall’ A. e alla consapevolezza che l’operazione prospettata comportasse il prelievo di somme dal suo conto, nonchè i rapporti di amicizia tra il beneficiario dell’esborso e lo S., tali da determinare la disponibilità di quest’ultimo ad autorizzare un eventuale prelievo di somma da dare in prestito, ed, altresì, la successiva condotta restitutoria) la Corte territoriale ha tratto il convincimento dell’inesistenza nei fatti contestati del carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro, con specifico riferimento all’elemento fiduciario, spiegando adeguatamente le ragioni che hanno condotto a negare l’idoneità del fatto a mettere in dubbio la futura correttezza dell’adempimento. La critica svolta dalla ricorrente, pertanto, non censura utilmente l’applicazione dei parametri normativi di cui all’art. 2119 c.c., ma investe sostanzialmente il giudizio di fatto operato dai giudici di merito, agli stessi demandato in via esclusiva e non censurabile in questa sede (cfr. Sez. L., n. 25144 del 13/12/2010, Rv. 615742,: “Giusta causa di licenziamento e proporzionalità della sanzione disciplinare sono nozioni che la legge, allo scopo di adeguare le norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo, configura con disposizioni, ascrivibili alla tipologia delle cosiddette clausole generali, di limitato contenuto e delineanti un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è, quindi, deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, ovvero a far sussistere la proporzionalità tra infrazione e sanzione, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici o giuridici. Pertanto, l’operazione valutativa compiuta dal giudice di merito nell’applicare le clausole generali come quella di cui all’art. 2119 c.c. o all’art. 2106 c.c., che dettano tipiche “norme elastiche”, non sfugge ad una verifica in sede di giudizio di legittimità, sotto il profilo della correttezza del metodo seguito nell’applicazione della clausola generale, poichè l’operatività in concreto di norme di tale tipo deve rispettare criteri e principi desumibili dall’ordinamento generale, a cominciare dai principi costituzionali e dalla disciplina particolare (anche collettiva) in cui la fattispecie si colloca”. Neppure è ravvisabile nel caso in disamina un vizio di motivazione, eventualmente dedotto nell’ambito di una censura articolata quale violazione di legge, peraltro in mancanza della deduzione dell’omessa considerazione di un fatto, in regime di nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

3. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va integralmente rigettato. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore di A.F. delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 4.000,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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