Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15439 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 21/07/2020), n.15439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 25364 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

MIPTEC S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, P.M.I., rappresentata e

difesa dall’avvocato Daniele Granara (C.F.: GRN DNL 63D26 C621R);

– ricorrente –

nei confronti di:

T.G. & C. S.r.l., (P.I.: (OMISSIS)), in persona

del legale rappresentante pro tempore, T.G.;

T.G., (C.F.: (OMISSIS)) rappresentati e difesi dall’avvocato

Alberto Pangrazi Liberati (C.F.: PNG LRT 62T17 G337V);

– controricorrente –

nonchè

TERMEX S.r.l., (C.F.: non indicato), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

MILA di B.M. & C. S.n.c., (C.F.: non indicato), in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Genova n.

342/2018, pubblicata in data 26 febbraio 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 27 febbraio 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

RILEVATO

che:

Nel corso di tre distinti procedimenti esecutivi di espropriazione mobiliare (successivamente riuniti) promossi dalla T.G. & C. S.r.l. e da T.G. in proprio nei confronti della Termex S.r.l., la Miptec S.r.l. ha proposto opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., sostenendo di essere l’effettiva proprietaria dei beni pignorati e convenendo in giudizio anche la società Mila di B.M. & C. S.n.c., proprietaria dell’immobile all’interno del quale aveva avuto luogo il pignoramento. In subordine ha chiesto che fosse rideterminato il valore di stima dei medesimi beni pignorati.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Genova.

La Corte di Appello di Genova ha dichiarato inammissibile l’appello della Miptec S.r.l..

Ricorre la Miptec S.r.l., sulla base di due motivi.

Resistono con controricorso la T.G. & C. S.r.l. e T.G..

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

La società ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RITENUTO

che:

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., e in relazione alla violazione e/o falsa applicazione della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3, e s.m.i. e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 97, e s.m.i.”.

Secondo la società ricorrente, l’esclusione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale riguarderebbe esclusivamente la fase sommaria delle opposizioni esecutive, non la successiva fase del giudizio di merito a cognizione piena.

Il motivo è manifestamente infondato.

Secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, l’opposizione all’esecuzione, pur essendo distinta, dopo le modifiche introdotte dalla L. n. 52 del 2006, in due fasi, la prima sommaria e la seconda a cognizione piena, costituisce un unico procedimento (cfr., ex multis, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 9352 del 12/04/2017, Rv. 644000 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 5608 del 07/03/2017, Rv. 643389 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2353 del 31/01/2017, Rv. 642720 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 9246 del 07/05/2015, Rv. 635234 – 01).

Va pertanto confermato l’altrettanto consolidato orientamento per cui ai giudizi oppositivi in materia esecutiva, ivi inclusa l’opposizione di terzo all’esecuzione di cui all’art. 619 c.p.c., non è applicabile la sospensione feriale dei termini processuali, per tutto il loro corso, ivi incluse le fasi di impugnazione ed il giudizio di legittimità (ex plurimis: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 10212 del 11/04/2019, Rv. 653634 – 01; Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 21568 del 18/09/2017, Rv. 645765 – 01; Sez. 6 3, Ordinanza n. 22484 del 22/10/2014, Rv. 633022 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 8137 del 08/04/2014, Rv. 630934 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 171 del 11/01/2012, Rv. 620864 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 9998 del 27/04/2010, Rv. 612770 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4942 del 02/03/2010, Rv. 611652 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 12250 del 25/05/2007, Rv. 597640 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2708 del 10/02/2005, Rv. 579852 – 01). Non vi sono dubbi, in definitiva, che il regime della sospensione feriale dei termini processuali, secondo l’indirizzo consolidato di questa Corte, e diversamente da quanto sostiene la società ricorrente, che sostanzialmente ribadisce la propria tesi anche nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, non sia applicabile alla fase di merito a cognizione piena di tutti i giudizi oppositivi in materia esecutiva, proposti ai sensi degli artt. 615,617 c.p.c., e/o art. 619 c.p.c., e, in particolare, non sia applicabile ai termini per le impugnazioni.

2. Con il secondo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla violazione e/o falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., e in relazione alla violazione e/o falsa applicazione della L. 7 ottobre 1969, n. 742, artt. 1 e 3, e s.m.i., e del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 97, e s.m.i., sotto ulteriore e diverso profilo”.

Il ricorrente sostiene che nel presente giudizio sarebbero state proposte domande diverse ed ulteriori rispetto all’opposizione di terzo all’esecuzione di cui all’art. 619 c.p.c., e ciò in particolare sarebbe a dirsi in relazione alla contestazione della “errata affermazione del Giudice di primo grado, circa la simulazione dei contratti stipulati inter partes tra Miptec e Termex” nonchè con riguardo alla ” responsabilità degli appellati ex art. 96, per mala fede o colpa grave, con conseguente condanna al risarcimento dei danni patiti e patiendi”.

Anche questo motivo è manifestamente infondato.

L’oggetto del giudizio instaurato dalla ricorrente, come si desume dalla stessa esposizione di cui al ricorso (che contiene la trascrizione delle conclusioni dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado), è effettivamente quello di una opposizione di terzo all’esecuzione, ai sensi dell’art. 619 c.p.c., (ad eccezione della domanda subordinata di rideterminazione del valore dei beni pignorati, che peraltro costituisce opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., e quindi è anch’essa sottratta alla sospensione feriale dei termini processuali).

La circostanza che il giudice di primo grado abbia ritenuto simulati i contratti di compravendita e di comodato sulla base dei quali l’opponente fondava le sue pretese in relazione ai beni pignorati (e che in sede di gravame questa abbia contestato la relativa statuizione) non muta nè amplia il suddetto oggetto del giudizio e tanto meno configura una domanda nuova, distinta ed autonoma rispetto a quella originariamente avanzata, di dichiarazione di nullità del pignoramento e degli atti esecutivi ai sensi dell’art. 619 c.p.c.. Di conseguenza, la contestazione in ordine alla natura reale o simulata dei contratti di compravendita e comodato posti dall’opponente a base della sua opposizione di terzo all’opposizione non può ritenersi sufficiente per applicare al giudizio la disciplina della sospensione feriale dei termini processuali. Non si tratta cioè, come ancora sostiene la società ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2, di cumulo nel medesimo processo di distinte ed autonome domande, ma di unica domanda di opposizione di terzo all’esecuzione, con accertamento pregiudiziale in relazione alla simulazione dedotta dalla parte opposta in via di eccezione.

Altrettanto è a dirsi per la domanda di condanna delle parti convenute per responsabilità processuale aggravata, ai sensi dell’art. 96 c.p.c., che costituisce una domanda accessoria rispetto alla principale e che comunque non è stata neanche esaminata, in quanto assorbita in conseguenza del rigetto dell’opposizione, di modo che anch’essa non può in alcun modo ritenersi idonea a mutare l’oggetto del giudizio, ai fini dell’applicabilità delle disposizioni in tema di sospensione feriale dei termini processuali (cfr., con riguardo alla irrilevanza ai fini del regime della sospensione dei termini, della domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata, cfr.: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 17202 del 28/08/2004, Rv. 576319 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 10230 del 28/04/2010, Rv. 612784 – 01; per l’irrilevanza, in generale, delle domande diverse da quelle di opposizione non esaminate in quanto assorbite, cfr., ad es.: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 33728 del 18/12/2019, Rv. 656351 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17328 del 03/07/2018, Rv. 649841 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1123 del 21/01/2014, Rv. 629827 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 3688 del 15/02/2011, Rv. 616763 – 01).

3. Il ricorso è rigettato.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidandole in complessivi Euro 6.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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