Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15439 del 13/07/2011
Cassazione civile sez. VI, 13/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 13/07/2011), n.15439
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato President – –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 8371-2010 proposto da:
EQUITALIA CERIT SPA quale Agente della riscossione del Servizio di
Riscossione dei Tributi per le Province di Firenze, Massa Carrara,
nonchè per le Province di Arezzo, Pisa, Pistoia e Prato a seguito di
fusione per incorporazione di EQUITALIA GET SPA in persona del suo
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 68,
presso lo studio degli avvocati PUOTI GIOVANNI e CUCCHI BRUNO, che la
rappresentano e difendono, giusta procura speciale in calce al
ricorso;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO ISEA SPA;
– intimato –
avverso il decreto n. 30/2010 del TRIBUNALE di PISTOIA del
17/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
rilevato:
che sul ricorso proposto dalla Equitalia Cerit spa nei confronti del fallimento Isea spa il consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.
Il relatore Cons. dr. Ragonesi, letti gli atti depositati:
considerato:
che Equitalia Cerit spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo avverso il decreto del Tribunale di Pistoia del 17.2.10 con cui veniva rigettata l’opposizione alla stato passivo da essa Equitalia proposto avverso l’esclusione del privilegio ex art. 2752 c.c., comma 3 per il credito tributario per 1RAP ammesso al passivo soltanto in via chirografaria.
che non ha svolto attività difensiva il fallimento intimato.
Osserva:
Con il motivo di ricorso il fallimento ricorrente contesta la sentenza impugnata laddove la stessa ha escluso che al credito fiscale per Irap fosse attribuibile il privilegio di cui all’art. 2752 c.c., comma 1.
Lo stesso appare manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha avuto occasione di chiarire che il privilegio generale mobiliare previsto dall’art. 2752 c.c., comma 1, espressamente esteso ai crediti per imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 39 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, dev’essere riconosciuto a detti crediti anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore di tale modifica, alla, stregua di un’interpretazione estensiva del testo originario dell’art. 2752 c.c., giustificata dall’esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, nonchè dalla causa del credito, avente ad oggetto un’imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell’ILOR e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l’accertamento e la riscossione, (Cass. 4861/10).
Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..
Il Cons. relatore;
Considerato:
che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che, pertanto, il ricorso va accolto;
che il decreto impugnato va di conseguenza cassato e , sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con l’ammissione del credito vantato della società ricorrente al passivo del fallimento con il privilegio di cui all’art. 2752 c.c., n. 1;
che la novità della questione, giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e,decidendo nel merito, ammette con il privilegio ex art. 2752 c.c., n. 1 il credito della ricorrente al passivo del fallimento; compensa le spese dell’intero giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011