Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15439 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 05/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15439

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2014-2020 proposto da:

SIEM SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18,

presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIUSEPPE VESPERTINA;

– ricorrente –

contro

A.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO BUONFRATE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 466/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE

SEZIONE DISTACCATA di TARANTO, depositata l’08/10/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 05/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA

GIANNACCARI.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con comparsa di riassunzione ex artt. 669 octies e 688 c.p.c., la Siem S.r.l. conveniva in giudizio A.C. per sentirlo condannare al ripristino dello stato dei luoghi con materiali della stessa consistenza preesistente allo scavo da quest’ultimo eseguito ovvero al pagamento della spesa necessaria all’esecuzione dei lavori in favore della società istante e al risarcimento dei danni. Il giudizio traeva origine dalla domanda di inadempimento proposta dalla Siem s.r.l., nei confronti dell’ A. in relazione alla scrittura privata, conclusa in data (OMISSIS), in forza della quale veniva riconosciuta all’ A. la facoltà di eseguire uno scavo lungo il confine tra le proprietà delle parti, con l’obbligo, tuttavia, che, a fine lavori, detto scavo fosse dall’ A. riempito con materiale di tipologia uguale a quella esistente.

La corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in riforma della sentenza di primo grado, accertava come, dall’istruttoria espletata emergesse che l’ A. avesse adempiuto, nella realizzazione dello scavo, alle obbligazioni assunte con la scrittura summenzionata, sia rispettando i confini tra le proprietà contermini sia, soprattutto, riempendo con il materiale rimosso e secondo la stessa stratigrafia lo scavo realizzato. Con specifico riguardo all’obbligazione da ultimo citata la Corte motivava l’orientamento conclusivo adottato richiamando l’elaborato peritale depositato nel giudizio di primo grado che, testualmente, recitava “il ritombamento non potrà mai avere le stesse caratteristiche di un terreno costituitosi nel corso di millenni di attività tettonica”. Siffatto accertamento istruttorio, fondata sull’esegesi letterale della scrittura privata, induceva, quindi, la Corte a concludere per l’insussistenza di alcuna responsabilità contrattuale addebitale a parte convenuta.

Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la Siem S.r.l. sulla base di due motivi.

Ha resistito con controricorso A.C..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, si censura la violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti – per avere la corte distrettuale omesso di esaminare il fatto storico del riempimento dello scavo realizzato, non avendo dato rilievo alla circostanza decisiva della radicale diversità della tipologia di terreno utilizzata a tale scopo rispetto alla qualità originaria della materia. Nel rendersi responsabile di siffatta omissione, quindi, la corte di merito sarebbe pervenuta alla fallace conclusione dell’insussistenza di alcun inadempimento contrattuale imputabile all’ A., con ciò disattendendo l’orientamento cristallizzato nell’elaborato peritale del CTU, chiaramente comprovante la non conformità dell’azione agli accordi pattuiti.

Il motivo è inammissibile.

La corte distrettuale ha puntualmente esaminato il fatto decisivo relativo al riempimento dello scavo realizzato dall’ A.; più precisamente, nel pervenire alla conclusione dell’insussistenza di alcun inadempimento imputabile all’ A. avente ad oggetto l’obbligazione de qua, il giudice di merito ha puntualmente richiamato l’elaborato peritale del CTU che, nel prevedere espressamente che “il ritombamento non potesse mai avere le caratteristiche di un terreno costituitosi nel corso di millenni di attività tettonica”, avvalorava il sillogismo della corte, nel senso di ritenere correttamente adempiuta l’obbligazione in esame, essendo ontologicamente irrealizzabile un’attività di riempimento dello scavo con materiale esattamente corrispondente a quello originariamente prelevato, come da espressa previsione negoziale.

Ciò posto, la doglianza in esame è inammissibile in quanto volta a censurare non già, come normativamente previsto, l’omesso esame di un “fatto storico” oggetto di discussione processuale tra le parti, bensì l’inesatta ricostruzione, a mezzo degli elementi istruttori acquisiti – nella specie, l’elaborato peritale – della fattispecie concreta oggetto di giudizio, indagine non consentita in sede di legittimità.

Con il secondo motivo di ricorso, si censura, in via subordinata, la violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. e ss., per avere la Corte d’appello violato i principi di ermeneutica contrattuale e, più precisamente, per aver limitato la propria indagine al dato letterale della scrittura, senza, tuttavia, valutare la concreta intenzione delle parti, finalizzata a condizionare la realizzazione dello scavo al puntuale riempimento dello stesso con materiale di tipologia identica a quello esistente. Nel ricostruire la comune intenzione delle parti, la Corte avrebbe, altresì, violato la previsione di cui all’art. 1368 c.c., che stabilisce che clausole ambigue – quale quella oggetto di giudizio – si interpretano secondo ciò che si pratica generalmente nel luogo in cui il contratto è stato concluso, ove è uso e consuetudine che gli scavi non debbano erodere lo strato calcarenitico compatto e, in caso di erosione, sia necessario il ripristino attraverso l’infiltrazione di materiale della stessa consistenza.

Il motivo è inammissibile.

Osserva il collegio che, secondo l’orientamento costante di questa Corte, in materia di interpretazione del contratto, l’accertamento della volontà degli stipulanti, in relazione al contenuto del negozio, si traduce in un’indagine di fatto affidata in via esclusiva al giudice di merito, onde la possibilità di censurare tale accertamento in sede di legittimità è limitata al caso di violazione delle norme ermeneutiche, violazione da dedursi, peraltro, con la specifica indicazione nel ricorso per cassazione del modo in cui il ragionamento del giudice si sia da esse discostato, poichè, in caso contrario, la critica alla ricostruzione del contenuto della comune volontà si sostanzia nella proposta di un’inammissibile interpretazione diversa (Cass., 23.08.2006, n. 18375; Cass. 13.12.2006, n. 26683; Cass. 08.03.2017, n. 5795).

Come noto, difatti, i canoni legali di ermeneutica contrattuale sono governati da un principio di gerarchia – desumibile dal sistema delle stesse regole – in forza del quale i canoni strettamente interpretativi prevalgono su quelli interpretativi-integrativi e ne escludono la concreta operatività, quando l’applicazione degli stessi canoni strettamente interpretativi risulti, da sola, sufficiente per rendere palese la comune intenzione delle parti. Nell’ambito dei canoni strettamente interpretativi, poi, risulta prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole. Quando quest’ultimo canone risulti sufficiente, quindi, l’operazione ermeneutica è utilmente e definitivamente conclusa. Ciò perchè l’art. 1362 c.c., comma 2, che invita a identificare il significato dell’atto in base al comportamento complessivo delle parti, va applicato in via sussidiaria, ove la interpretazione letterale e logica sia insufficiente (Cass., sez. III, 13.08.2015; n. 16795).

Ebbene, nel caso di specie, non viene censurata la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale, basata sulla ricostruzione della comune intenzione delle parti con riguardo alla specifica obbligazione di riempimento dello scavo, sicchè la censura si risolve in una generica contrapposizione fra l’interpretazione proposta da parte ricorrente e quella accolta dai giudici di merito.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2 della Corte di cassazione, il 5 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA