Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15438 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 16/02/2010, dep. 30/06/2010), n.15438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MAGNO Giuseppe Vito Antonio – Consigliere –

Dott. POLICHETTI Renato – rel. Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

Dott. MELONCELLI Achille – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24392-2004 proposto da:

COMUNE DI CASTELLALTO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE presso lo studio

dell’avvocato D’AMARIO FERDINANDO, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

PENTA SRL;

– intimato –

sul ricorso 27943-2004 proposto da:

PENTA SRL, in persona del legale rappresentante e amministratore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO 22

presso lo studio dell’avvocato MARTINO GIANLUIGI, rappresentato e

difeso dall’avvocato RANALLI ATTANASIO MARIO, giusta delega a

margine;

– controricorrente e ric. inc.le –

contro

COMUNE DI CASTELLALTO, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA TRIONFALE 5637 presso lo studio

dell’avvocato D’AMARIO FERDINANDO, che lo rappresenta e difende

giusta delega a margine del ricorso principale;

– controricorrente a ric. inc.le –

avverso la sentenza n. 43/2003 della COMM. TRIB. REG. di L’AQUILA,

depositata il 22/09/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/02/2010 dal Consigliere Dott. RENATO POLICHETTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato D’AMARIO FERDINANDO, che insiste

per l’accoglimento del ricorso;

sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DE NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale, l’inammissibilità di quello incidentale.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.r.l. Penta ha impugnato l’avviso di accertamento emesso dal Comune di Castellalto per il pagamento della tassa di smaltimento rifiuti solidi urbani per gli anni dal 1997 al 2000, relativa ad uno stabilimento della società. La Commissione Tributaria Provinciale adita ha rigettato il ricorso con decisione che la Commissione Tributaria Regionale ha riformato in appello con la sentenza oggi impugnata, annullando l’avviso di accertamento. La C.T.R. ha ritenuto illegittimo l’accertamento in quanto l’accesso degli incaricati dell’ente nei locali della società non era stato preceduto dal preavviso previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 73.

Avverso questa sentenza il Comune di Castellalto propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. La società Penta resiste con controricorso e ricorso incidentale con dieci motivi. Il Comune ha presentato controricorso al ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorsi proposti avverso la stessa sentenza devono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

Con il primo motivo del ricorso principale si denunciano omesso esame di un punto decisivo della controversia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, illogicità e difetto di motivazione.

Le censure si fondano sul rilievo della inammissibilità delle nuove richieste ed eccezioni formulate dalla contribuente solo in appello (con particolare riferimento alla “violazione di domicilio” e alla “violazione della privacy” compiute in occasione dell’accesso degli incaricati del Comune”). La Commissione non ha esaminato tali profili di inammissibilità prospettati dal Comune appellante.

Con il secondo motivo si denuncia, per le stesse questioni, un vizio di ultrapetizione o extrapetizione della sentenza impugnata.

I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili, in quanto non investono la specifica ratio decidendi della sentenza fondata sul rilievo, ritenuto “assorbente”, del mancato preavviso dell’accesso all’immobile della società contribuente.

Con il terzo motivo si denuncia “travisamento dei fatti, illogicità e difetto di motivazione” in relazione alla rilevata omissione del preavviso che avrebbe dovuto precedere l’accesso, sostenendosi che l’accesso era stato autorizzato e compiuto ai fini della misurazione della superficie, con verbale redatto con la piena partecipazione della contribuente.

Con i quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 73 e L. n. 689 del 1981, art. 13 nonchè difetto di motivazione, osservandosi che la prima norma citata consente la rilevazione dei dati per l’accertamento senza previsioni procedimentali limitative nell’acquisizione dei dati.

Questo mezzo è fondato, posto che nella procedura, prevista dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 73 per l’accesso agli immobili eseguito per conto del Comune ai fini della applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani l’eventuale preavviso corrisponde a ragioni di mera opportunità e cortesia, sicchè la sua mancanza – in assenza di qualsiasi comminatoria in caso di inosservanza delle disposizioni in materia – non determina l’invalidità della procedura (Cass. 9 marzo 2005 n. 5093, 9 giugno 2009 n. 13230) La sentenza impugnata risulta quindi affetta dalla denunciata violazione di norma di legge.

Il terzo motivo resta assorbito.

Con i dieci motivi del ricorso incidentale la società Penta propone una serie di questioni sui presupposti della pretesa impositiva (inesistenza del regolamento comunale per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, inapplicabilità delle misurazioni per i diversi anni di imposta, mancata emissione di autonomi avvisi per ogni anno di imposta, necessaria riduzione delle tariffe per mancanza del servizio, limitazione delle aree soggette ad imposizione, non assimilabilità dei residui di lavorazione ai rifiuti solidi urbani, esclusione dall’assoggettamento a tassazione, inefficacia del regolamento comunale). Su tali questioni il giudice di appello non si è pronunciato, ritenendole assorbite. La parte censura infine la statuizione di compensazione di compensazione delle spese processuali, che resta assorbita con l’annullamento della sentenza impugnata.

Il ricorso incidentate è inammissibile per carenza di interesse (mancando la soccombenza che costituisce il presupposto dell’impugnazione) in quanto propone censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito, ma sono relative a questioni possono solo essere riproposte nel giudizio di rinvio a seguito dell’accoglimento del ricorso principale.

La sentenza impugnata deve essere quindi cassata in relazione al motivo del ricorso principale accolto, con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale per l’Abruzzo che dovrà procedere a nuovo esame attenendosi al principio di diritto sopra enunciato, e provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte riunisce i ricorsi. Accoglie il quarto motivo del ricorso principale, dichiara inammissibile il primo motivo ed il secondo, assorbito il terzo dello stesso ricorso. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Commissione Tributaria Regionale per l’Abruzzo.

Così deciso in Roma, il 16 febbraio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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