Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15438 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 21/07/2020), n.15438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 24228 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

IMMOBILGEST S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore, D.M.N., rappresentato e difeso

dall’avvocato Salvatore Mezzanotte (C.F.: MZZ SVT 68R15 F839Y);

– ricorrente –

nei confronti di:

D.D.F., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentata e difesa

dall’avvocato Silvio Di Domizio (C.F.: DDM SLV 49T28 G482W);

– controricorrente –

I.N.P.S. – Istituto Nazionale Previdenza Sociale, (C.F.: (OMISSIS)),

in persona del Presidente, legale rappresentante pro tempore,

rappresentato e difeso dagli avvocati Ester Ada Vita Sciplino (C.F.:

SCP SRD 66S47 E974L), Antonino Sgroi (C.F.: SGR NNN 60D29 C3516),

Lelio Maritato (C.F.: MRT LLE 64622 D390K), Carla D’Aloisio (C.F.:

DLS CRL 71H57 G482G), Emanuele De Rose (C.F.: DRS MNL 70L12 H501W) e

Giuseppe Matano (MTN GPP 58C28 H5015);

– resistente –

nonchè

R.P., (C.F.: (OMISSIS));

SOGET S.p.A., – Società Gestione Entrate e Tributi (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro Tempore;

S.E. S.r.l., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

legale rappresentante pro tempore;

CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DI CHIETI S.p.A., (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore;

BANCO DI NAPOLI S.p.A., (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

D.F.R., B.E., G.A., D.M.,

eredi di Br.Ma. (C.F.: non indicati);

F.A., (C.F.: (OMISSIS));

F.R., (C.F.: (OMISSIS));

D.N.M., (C.F.: non indicato);

D.S.S., (C.F.: non indicato);

D.L.M., (C.F.: non indicato);

D.B.G., (C.F.: non indicato);

Fallimento (OMISSIS) S.p.A. (C.F.: non indicato), in persona dei

Curatori pro tempore;

CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO DELL’ABRUZZO S.c.a.r.l., (C.F.: non

indicato), in persona del legale rappresentante pro tempore;

(OMISSIS), (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante

pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di L’Aquila

n. 1180/2018, pubblicata in data 15 giugno 2018 (e notificata in

data 29 giugno 2018);

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 27 febbraio 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

RILEVATO

che:

Nel corso di una procedura esecutiva immobiliare, D.D.R. e V.R., quali legali rappresentanti della figlia minore D.D.F. (divenuta maggiorenne nel corso del giudizio), hanno proposto opposizione avverso un provvedimento del giudice dell’esecuzione con il quale – nel confermare l’aggiudicazione di uno degli immobili pignorati in favore della creditrice Immobilgest S.r.l., che aveva chiesto di essere dispensata dal versare il prezzo di aggiudicazione – era stato disposto il versamento da parte dell’aggiudicataria di un importo pari alla differenza tra il prezzo di aggiudicazione ed il suo credito ipotecario.

L’opposizione è stata accolta dal Tribunale di Chieti.

La Corte di Appello di L’Aquila ha dichiarato inammissibile l’appello di Immobilgest S.r.l..

Ricorre Immobilgest S.r.l., sulla base di un unico motivo. Resiste con controricorso D.D.F. (che chiede la correzione di un errore materiale contenuto nella sentenza impugnata).

L’INPS ha depositato procura speciale in favore di sei difensori per il presente giudizio di legittimità.

Non hanno svolto alcuna attività difensiva in questa sede gli altri intimati.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile e, comunque, manifestamente infondato. E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

La società ricorrente ha fatto pervenire a mezzo posta memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il Collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RITENUTO

che:

1. Non può prendersi in considerazione la memoria inviata dalla ricorrente a mezzo posta (cfr. in proposito Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8835 del 10/04/2018, Rv. 648717 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 7704 del 19/04/2016, Rv. 639477 – 01; Sez. 2, Ordinanza n. 182 del 04/01/2011, Rv. 616374 – 01: “l’art. 134 disp. att. c.p.c., comma 5, a norma del quale il deposito del ricorso e del controricorso, nei casi in cui sono spediti a mezzo posta, si ha per avvenuto nel giorno della spedizione, non è applicabile per analogia al deposito della memoria, perchè il deposito di quest’ultima è esclusivamente diretto ad assicurare al giudice ed alle altre parti la possibilità di prendere cognizione dell’atto con il congruo anticipo – rispetto alla udienza di discussione – ritenuto necessario dal legislatore, e che l’applicazione del citato art. 134 finirebbe con il ridurre, se non con l’annullare, con lesione del diritto di difesa delle controparti”).

2. L’oggetto del presente giudizio andrebbe senz’altro qualificato in termini di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., trattandosi della contestazione della regolarità di un provvedimento del giudice dell’esecuzione e non della contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata da parte del creditore.

Peraltro, nella sentenza impugnata vi è una espressa qualificazione in senso contrario, quale opposizione all’esecuzione (cfr. a pag. 4, righi 14-18), che non è oggetto di specifica censura nella presente sede, il che comporta il giudicato interno sul punto ed impedisce quindi di rilevare di ufficio l’inammissibilità dell’appello.

3. Con l’unico motivo del ricorso si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 327 c.p.c., e della L. n. 69 del 2009, art. 58”.

Secondo la società ricorrente, l’opposizione della D.D. era stata originariamente avanzata anteriormente al 4 luglio 2009 e quindi il termine cd. “lungo” per impugnare la sentenza ai sensi dell’art. 327 c.p.c., era di un anno e non di sei mesi, ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, come ritenuto dalla corte di appello.

4. Il ricorso è inammissibile, ancor prima che manifestamente infondato.

Non risulta infatti rispettato il requisito della esposizione sommaria dei fatti prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3.

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sentenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 – 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 – 01; Sez. 6 – 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 – 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 – 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 – 01). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l’indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza impugnata.

Il ricorso in esame, nell’esposizione del fatto, non presenta tale contenuto minimo.

Non sono infatti, tra l’altro, adeguatamente indicate le ragioni alla base delle opposizioni che si sostengono essere state avanzate dalla D.D. nel maggio 2009 e nel luglio 2009, oltre che l’esatto oggetto di ciascuna di esse, in modo che sia possibile comprendere adeguatamente l’effettiva materia del contendere e le reciproche difese delle parti.

Neanche è adeguatamente chiarito, nel ricorso, l’esatto modus procedendi adottato dal giudice dell’esecuzione in relazione alla sollecitazione che si assume operata in data 27 maggio 2009 dai genitori allora legali rappresentanti di D.D.F. con riguardo all’istanza di dispensa dal versamento del prezzo proposta dalla Immobilgest S.r.l. (sollecitazione che la ricorrente qualifica come “opposizione” e che in sostanza sembrerebbe una istanza rivolta al giudice dell’esecuzione perchè rigettasse l’istanza dell’aggiudicataria).

Del pari, non è adeguatamente richiamato lo specifico contenuto dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, in modo tale da consentire eventualmente di verificare se, con esso, l’opponente aveva inteso promuovere la fase di merito a cognizione piena in relazione ad entrambe le opposizioni e non solo in relazione a quella proposta al giudice dell’esecuzione il 27 luglio 2009.

Neanche è adeguatamente richiamato il contenuto della sentenza di primo grado e, in particolare, le ragioni dell’accoglimento dell’opposizione.

5. In ogni caso, anche sulla base della lacunosa esposizione di cui al ricorso, è senz’altro possibile escludere che l’opposizione di cui al presente giudizio – e cioè quella introdotta dalla D.D. (all’epoca rappresentata dai genitori), nella sua fase di merito, con atto di citazione notificato in data 31 ottobre 2009 (secondo quanto dichiara la stessa ricorrente nel ricorso), tendente ad ottenere la revoca dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione emessa in data 10 luglio 2009 – possa essere stata introdotta prima del 4 luglio 2009, e ciò innanzi tutto per la semplice ma assorbente ragione che si tratta di una opposizione diretta ad impugnare un’ordinanza del giudice dell’esecuzione emessa solo in data 10 luglio 2009 e che la contestazione di tale ordinanza è pacificamente avvenuta per la prima volta con ricorso al giudice dell’esecuzione in data 27 luglio 2009.

Nella stessa decisione impugnata è del resto chiarito che l’opposizione la cui fase di merito era stata instaurata dalla D.D. era esclusivamente quella proposta con il ricorso al giudice dell’esecuzione depositato in data 27 luglio 2009 ed aveva ad oggetto l’ordinanza del giudice dell’esecuzione pronunciata in data 10 luglio 2009, con conseguente applicabilità alla fattispecie della nuova formulazione dell’art. 327 c.p.c., (introdotta dalla L. n. 69 del 2009), nella parte in cui ha ridotto il termine cd. “lungo” per impugnare da un anno a sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Tale ricostruzione dell’oggetto dell’opposizione proposta con l’atto di citazione del 31 ottobre 2009 deve ritenersi corretta. Che la D.D. avesse in precedenza proposto un atto denominato come “opposizione all’istanza di dispensa dal versamento del prezzo formulata dalla Immobilgest” – in sostanza qualificabile come una istanza rivolta al giudice dell’esecuzione perchè rigettasse l’istanza dell’aggiudicataria non consente, a giudizio di questa Corte, di ritenere che l’opposizione oggetto della presente controversia – volta ad ottenere la revoca dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione che quell’istanza aveva poi sostanzialmente solo in parte accolto, confermando l’aggiudicazione e disponendo il versamento di una parte del prezzo – potesse ritenersi già proposta (e cioè che addirittura l’opposizione fosse stata proposta, paradossalmente, prima ancora della pronuncia del provvedimento opposto).

Il ricorso, dunque, oltre che inammissibile, risulta altresì manifestamente infondato.

6. Non può essere accolta l’istanza di correzione di errore materiale avanzata dalla controricorrente (peraltro dalla stessa espressamente abbandonata nella memoria irritualmente depositata), in mancanza di ricorso incidentale, trattandosi di istanza da rivolgersi eventualmente al giudice di appello che ha pronunciato la sentenza impugnata, ai sensi degli artt. 287 e 288 c.p.c., in quanto la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, sempre rivolta l’istanza di correzione (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10289 del 27/07/2001, Rv. 548563 – 01; Sez. L, Sentenza n. 7451 del 21/05/2002, Rv. 554595 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1940 del 03/02/2004, Rv. 569844 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 2300 del 06/02/2004, Rv. 569939 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 4993 del 11/03/2004, Rv. 570998 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 16353 del 20/08/2004, Rv. 576541 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 7301 del 07/04/2005, Rv. 581351 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21492 del 07/11/2005, Rv. 585351 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 28712 del 30/12/2013, Rv. 629237 – 01).

7. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore della controricorrente, che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo ai sensi dell’art. 93 c.p.c., (mentre nulla è a dirsi in ordine alle spese con riguardo agli intimati, che non hanno svolto attività difensiva, ivi incluso l’INPS, che si è limitato a depositare una procura ai difensori).

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna la società ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente D.D., liquidandole in complessivi Euro 5.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge con distrazione in favore dell’avvocato Silvio Di Domizio.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte della società ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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