Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15438 del 21/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 15/03/2017, dep.21/06/2017),  n. 15438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19137/2015 proposto da:

EURO PNEUS S.A.S. – P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

CARLO SERENI 15, presso lo studio dell’avvocato RICCARDO CAPONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati ENNIO CAPONE e LAURA CAPONE;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI ANGRI, SOGET S.P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 783/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI – SEZIONE DISTACCATA DI SALERNO, depositata il

27/01/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/03/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e dato atto che parte ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 783/4/2015, depositata il 27 gennaio 2015, non notificata, la CTR della Campania – sezione staccata di Salerno – ha rigettato l’appello proposto nei confronti del Comune di Angri e dalla SO.GE.T. S.p.A. dalla società Euro Pneus S.a.s. di R.D.P. & C. per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Salerno, che aveva rigettato il ricorso proposto dalla società avverso avviso di accertamento relativo a TARSU per gli anni dal 2006 al 2011.

Avverso la pronuncia della CTR la società ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

Il Comune di Angri e la SO.GE.T., intimati, non hanno svolto difese. Va premesso che la sentenza impugnata ha motivato sostanzialmente per relationem alla decisione dei giudici di primo grado, dopo avere peraltro affermato di ritenere che il gravame proposto non possa trovare accoglimento “per mancanza di motivi specifici”, affermando che le censure dell’appellante, “che riproducono in sostanza le argomentazione già svolte in prime cure, non concretizzano la necessaria specificazione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno della lamentata ingiustizia della sentenza appellata”, salvo poi, nel prosieguo, raccordate alle prime dall’impiego dell’avverbio “comunque”, esporre ulteriori considerazioni che avrebbero giustificato, secondo la CTR, il rigetto dell’appello.

Le censure di parte ricorrente, segnatamente nei primi due motivi, si appuntano sulla pretesa nullità della sentenza impugnata per difetto assoluto di motivazione o per motivazione apparente, ma non colgono quella che si pone in primis come l’autentica ratio decidendi della pronuncia impugnata, che ha natura di decisione in rito, laddove ritiene l’appello proposto non rispettoso dei requisiti posti a pena d’inammissibilità dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1, degradando le ulteriori considerazioni contenute nella sentenza a meri obiter dicta rispetto ai quali vi è dunque carenza d’interesse alla impugnazione, avendo già sostanzialmente la sentenza della CTR esaurito il proprio potere decisorio con la prima statuizione, rimasta priva, nel ricorso di parte ricorrente, di specifica censura, ciò comportando sul punto la formazione del giudicato (cfr. Cass. sez. un. 24 luglio 2013 n. 17931; Cass. sez. lav. 4 marzo 2016, n. 4293; Cass. sez. 6-5, ord. 18 luglio 2016, n. 14669).

Ciò preclude, pertanto, l’esame dei motivi ulteriori addotti da parte ricorrente, dovendo il ricorso, per le ragioni innanzi esposte, essere dichiarato inammissibile, non avendo peraltro la memoria depositata in atti confutato con argomenti convincenti la conforme proposta del relatore, che il collegio condivide nei termini sopra esposti.

Nulla va statuito in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, non avendo svolto difese le parti intimate.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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