Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15438 del 13/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 13/07/2011), n.15438

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato President – –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 5469-2010 proposto da:

B.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/49, presso lo studio dell’avvocato DE

PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle

liti in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

B.V. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio dell’avvocato DE

PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle

liti in calce al controricorso al ricorso incidentale;

– controricorrente al ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso il decreto n. 246/09 della CORTE D’APPELLO di TRENTO del

9.6.09, depositato il 09/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2011 dal Relatore Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che sul ricorso proposto da B.V. il consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.

Il relatore Cons. dott. Ragonesi, letti gli atti depositati:

Rileva:

CHE B.V. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Trento, dep. il 9.7.09, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze veniva condannato ex lege n. 89 del 2001 al pagamento di un indennizzo di Euro 1800,00 per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi innanzi al Tar Lazio.

Il Ministero non ha resistito con controricorso.

Osserva:

Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato una durata irragionevole di anni sei sulla base di una ritenuta durata ragionevole di anni tre.

Con il primo motivo di ricorso si censura, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la liquidazione del danno morale che sarebbe non conforme ai parametri Cedu.

Il motivo è manifestamente fondato in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale avvenuta sulla base di Euro 300,00 per anno di ritardo, essendo noto che i parametri di liquidazione Cedu oscillano normalmente tra i mille ed i millecinquecento Euro per anno di ritardo.

La Corte d’appello ha liquidato tale somma ritenendo che fosse giustificata dalla modestia della posta in gioco che aveva determinato un limitato patema d’animo al ricorrente.

Tale motivazione è di per sè corretta, essendo ben vero a tale proposito che la modestia della posta in gioco e la mancata presentazione della istanza di prelievo possono giustificare un liquidazione del danno non patrimoniale al di sotto dei parametri stabiliti dalla CEDI, ma tale liquidazione non può scendere – come avvenuto nel caso di specie – al di sotto di certi limiti divenendo altrimenti del tutto simbolica e non apparendo più conforme ai parametri Cedu.

La valutazione del secondo ed del terzo motivo, con cui sotto diversi profili ci si duole della compensazione delle spese di giudizio, resta assorbita dall’eventuale accoglimento da parte del Collegio del primo motivo di ricorso comportante la riliquidazione delle spese dell’intero giudizio.

In conclusione, ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..

Il Cons. relatore, Vista la memoria;

considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra;

che peraltro nella relazione è erroneamente riportato che il Ministero delle finanze non ha resistito con controricorso mentre, invece, l’Amministrazione in questione non solo ha resistito ma ha anche proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi cui ha resistito con controricorso il B.;

che i due ricorsi vanno riuniti;

che il ricorso incidentale è per certi versi manifestamente infondato e per altri inammissibile in quanto l’eccezione di inammissibilità del ricorso, ai sensi del D.L. n. 112 del 2008, art. 54, comma 2 per non essere stata presentata nel giudizio presupposto istanza di prelievo da parte del ricorrente è stata rigettata dalla Corte d’appello in base al rilevo che erano state invece presentate ben due istanze di prelievo;

che pertanto non solo vi è stata motivazione sulla doglianza ma vi è stato altresì un accertamento in punto di fatto che non appare sindacabile in questa sede di legittimità;

che, in conclusione , il ricorso principale va accolto per quanto di ragione con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione alla censura accolta mentre va respinto quello incidentale;

che, sussistendo le condizioni di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con condanna del Ministero dell’Economia al pagamento della somma di Euro 5250,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo nonchè al pagamento delle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale nei termini di cui in motivazione ,cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’amministrazione al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 5250,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo nonchè delle spese di giudizio liquidate per il giudizio di legittimità in Euro 880,00 oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in complessivi Euro 800,00 di cui Euro 350,00 per onorari ed Euro 50,00 per spese oltre spese generali, Iva e cpa da distrarsi in favore dei procuratori antistatari limitatamente al giudizio di merito. Rigetta il ricorso incidentale.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011

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