Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15437 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 26/07/2016, (ud. 12/04/2016, dep. 26/07/2016), n.15437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMOROSO Giovanni – Presidente –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15522-2011 proposto da:

HI FI CAR DI M.V., in persona dell’omonimo titolare Sig.

M.V. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO OZZOLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCO CECI, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

VODAFONE OMNITEL N.V., P.I. (OMISSIS);

– intimata –

nonchè da:

VODAFONE OMNITEL N.V. P.I. (OMISSIS), società soggetta a direzione e

coordinamento di Vodafone Omnitel Group Plc., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

PO 25/B, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GIAMMARIA, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA MORDA’, giusta

delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

HI FI CAR DI M.V., in persona dell’omonimo titolare Sig.

M.V. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO OZZOLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCO CECI, giusta delega

in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 174/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 15/06/2010 R.G.N. 435/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito l’Avvocato BIANCO MARIA GRAZIA per delega Avvocato CECI

GIANFRANCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per il rigetto del ricorso proncipale

e dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso notificato in data 20.3.2006 M.V. titolare della ditta Hi Fi Car chiedeva la condanna della Vodafone Omnitel N.V. al pagamento della somma di Euro 250.000,00 a titolo di provvigioni residue sull’attività prestata in forza del rapporto di agenzia intercorso dal marzo 1998 all’aprile 2001, nonchè di Euro 11.000,00 a titolo di scioglimento del rapporto e di indennità suppletiva di clientela considerato il recesso del preponente, oltre al risarcimento del danno. Il Tribunale di Bergamo accoglieva le domande e condannava la società al pagamento di Euro 11.723,45 per provvigioni non corrisposte durante il mandato, di Euro 97.199,37 per provvigioni maturate successivamente alla cessazione del rapporto, di Euro 88.000,00 per indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c., oltre rivalutazione monetaria ed interessi di legge.

2. Avverso la detta sentenza la società proponeva appello chiedendone la riforma, riproponendo l’eccezione di decadenza ex art. 1751 c.c., comma 5, e rilevando l’erronea interpretazione del contratto con riguardo alle provvigioni maturate sul traffico telefonico nei tre anni successivi all’acquisizione del cliente, l’erronea liquidazione dell’indennità di scioglimento del rapporto, l’esatto adempimento degli obblighi di informazione all’agente. M.V. si costituiva e contrastando le avverse pretese e proponendo appello incidentale con riguardo alla determinazione delle provvigioni spettanti, agli accessori di legge, all’omessa liquidazione del FIRR sulle maggiori provvigioni riconosciute per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

3. La Corte di Appello di Brescia, con sentenza depositata il 15.6.2010, in parziale accoglimento dell’appello e in parziale riforma dell’impugnata sentenza, dichiarava inammissibile la domanda relativa all’indennità di cessazione del rapporto e condannava la società appellante al pagamento del FIRR sulle somme liquidate a titolo di provvigione nella sentenza impugnata; confermava nel resto e compensava per un terzo le spese del doppio grado.

4. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso il M. con cinque motivi, illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.. La Vodafone Omnitel N.V. ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale condizionato affidato a tre motivi (due dei quali condizionati all’accoglimento del ricorso principale).

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il proposto ricorso, articolato in cinque motivi, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 1751 c.c., anche in relazione alla direttiva 86/653/CEE, nonchè omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio. Il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha respinto la domanda di liquidazione dell’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. per intervenuto giudicato (considerata la sentenza n. 566/2006 emessa tra le stesse parti, con cui la Omnitel è stata condannata al pagamento in favore dell’agente dell’indennità suppletiva di clientela, quale indennità di scioglimento del contratto, ritenuta più favorevole all’agente) nonchè per violazione del criterio di infrazionabilità dei crediti. La Corte avrebbe trascurato che la prima causa proposta dall’agente (conclusa con la sentenza n. 566/2006, passata in giudicato) aveva ad oggetto (l’indennità f.i.r.r. e) l’indennità di fine rapporto dovuta in base alle provvigioni effettivamente corrisposte da Omnitel, mentre il presente procedimento giudiziale ha diverso petitum e causa petendi, ossia è volto ad accertare le provvigioni realmente spettanti all’agente (e non corrisposte) e, di conseguenza, l’esatta determinazione dell’indennità di cessazione del rapporto; inoltre, avrebbe – la Corte – erroneamente reputato che si sia formato giudicato sul tipo di indennità per fine rapporto spettante all’agente, in quanto l’opzione tra indennità suppletiva di clientela di cui all’AEC del 1992 e indennità di scioglimento del rapporto di cui all’art. 1751 c.c. (consentita ove con verifica ex post emerga che la contrattazione collettiva garantisca un compenso equo e compensativo del merito dimostrato dall’agente, come statuito dalla Corte di Giustizia Comunità Europea nella causa C 465/2004 e dal successivo consolidato orientamento della Suprema Corte) doveva essere effettuata unicamente con riguardo alle circostanze del caso concreto che, nel caso di specie, all’esito della CTU espletata in primo grado (ai fini della esatta determinazione delle provvigioni spettanti all’agente), dimostravano come i criteri pattizi erano nettamente più sfavorevoli rispetto alla disciplina legale.

2. Con il primo motivo di ricorso incidentale condizionato, la società deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1751 c.c., comma 5, riproponendo l’eccezione di decadenza dall’indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

3. Con il secondo motivo, la società ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss, art. 1748 c.c., comma 3, nonchè omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, avendo la Corte trascurato – ove ha confermato la condanna al pagamento di provvigioni maturate nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di agenzia – gli obblighi di gestione del cliente a carico dell’agente che producevano distinte provvigioni (rispetto a quelle maturate al momento del procacciamento di un nuovo cliente) e presupponendo l’ultrattività (dopo la cessazione del contratto) della clausola relativa al pagamento di provvigioni in carenza di espressa previsione delle parti contrattuali pur in relazione ad affari conclusi prima dello scioglimento del contratto (e quindi al di fuori dei casi previsti dall’art. 1748 c.c., comma 3).

4. Con il terzo motivo di ricorso incidentale condizionato, la società ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 1751 c.c., comma 1, e comma 5, nonchè omessa ed erronea valutazione su un punto decisivo e controverso del giudizio rilevando che – in caso di accoglimento della domanda di liquidazione dell’indennità di scioglimento del rapporto a favore dell’agente e di accoglimento altresì della non debenza di provvigioni post mandato, la misura massima dell’indennità coinciderebbe con l’ammontare delle provvigioni maturate in corso di mandato, ossia Euro 11.723,45 mentre, in caso di conferma della sentenza relativamente alla liquidazione altresì di provvigioni maturate successivamente alla cessazione del rapporto, nulla spetterebbe a titolo di indennità di scioglimento del rapporto non essendo equo (come prescritto dall’art. 1751, comma 1) liquidare una somma a fronte dell’assenza della perdita di provvigioni (perduranti, anzi, anche dopo la cessazione del rapporto).

5. I motivi del ricorso principale, che si prestano ad essere trattati congiuntamente, in quanto involgenti questioni intrinsecamente connesse, tutti relativi alla pretesa spettanza dell’indennità di scioglimento del rapporto di agenzia, sono in parte inammissibili e In parte infondati.

6. La Corte territoriale ha rilevato che con “sentenza n. 566/2006 la società è stata condannata al pagamento in favore dell’agente della indennità suppletiva di clientela, quale indennità di scioglimento del contratto, ritenuta più favorevole all’agente. La pronuncia è quindi preclusiva di una seconda domanda per lo stesso titolo, essendo l’indennità ex art. 1751 c.c. alternativa e non cumulativa rispetto all’indennità di clientela prevista dall’accordo collettivo e non potendo essere riproposta la domanda nemmeno come richiesta supplementare in ragione delle maggiori provvigioni liquidate e ciò per un duplice ordine di ragioni. Il giudicato esaurisce il titolo della domanda (indennità di scioglimento del contratto) e copre il dedotto e il deducibile. E’ inoltre in violazione della buona fede processuale il non necessario frazionamento della domanda”.

7. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui la cosa giudicata copre non solo il dedotto, ma anche il deducibile (ex plurimis Cass. n. 5514/2004, Cass. n. 28719/2008). Il “deducibile” coperto dal giudicato corrisponde a quanto costituisce necessaria premessa ovvero presupposto logico e indefettibile del decisum (ex plurimis Cass. 16 agosto 2012, n. 14535; Cass 28 ottobre 2011, n. 22520). In applicazione del suddetto principio, deve ritenersi che, qualora l’indennità di scioglimento del rapporto formi oggetto di un’azione giudiziaria di condanna proposta dall’agente contro il preponente dopo la cessazione del rapporto, resta preclusa una nuova domanda di riliquidazione dello stesso trattamento, ancorchè fondata su ragioni non dedotte ma tuttavia deducibili nel precedente giudizio (nello stesso senso, con riguardo al trattamento di fine rapporto nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato e sempre in riferimento a due azioni giudiziarie proposte entrambe dopo la cessazione del contratto, cfr. Cass. 28719/2008).

Nel caso di specie, il M. ha proposta la prima causa nei confronti della società Vodafone Omnitel per il pagamento dell’indennità di cessazione del rapporto in data 16.6.2004 (il cui contenuto, in violazione degli oneri di specificità dei motivi dettati dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, non è stato riprodotto nel presente ricorso), ossia a distanza di tre anni dalla cessazione del contratto di agenzia (il recesso della società era intervenuto nell’aprile 2001); l’agente poteva, pertanto, richiedere – con quell’azione giudiziario – di accertare l’entità di tutte le provvigioni maturate sia durante il rapporto che nel triennio successivo alla cessazione (così come ritenuto sulla base delle clausole contrattuali) nonchè di condannare la società al pagamento dell’indennità di cessazione del rapporto ex art. 1751 c.c. (nel caso in cui l’indennità suppletiva prevista dall’accordo economico collettivo del 1992 si presentasse meno favorevole rispetto all’istituto legale).

8. Il primo motivo ed il terzo motivo di ricorso incidentale sono assorbiti dal rigetto del ricorso principale.

9. Il secondo motivo del ricorso incidentale è inammissibile. La censura è prospettata con modalità non conformi al principio di specificità dei motivi di ricorso per cassazione, secondo cui parte ricorrente avrebbe dovuto, quantomeno, trascrivere nel ricorso il contenuto delle clausole del contratto di agenzia stipulato tra il M. e la società, fornendo al contempo alla Corte elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento negli atti processuali, potendosi solo così ritenere assolto il duplice onere, rispettivamente previsto a presidio del suddetto principio dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (Cass. 12 febbraio 2014, n. 3224; Cass. SU 11 aprile 2012, n. 5698; Cass SU 3 novembre 2011, n 22726).

10. In conclusione, il ricorso principale va rigettato, assorbiti il primo ed il terzo motivo del ricorso incidentale; il secondo motivo del ricorso incidentale va dichiarato inammissibile.

Le spese di lite sono compensate tra le parti in considerazione della reciproca soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, assorbiti il primo ed il terzo motivo del ricorso incidentale;

dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale. Spese compensate tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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