Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15437 del 21/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/07/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 21/07/2020), n.15437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 23731 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

M.H., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso

dall’avvocato Alessandro Beltrame (C.F.: BLT LSN 46H26 E899H);

– ricorrente –

nei confronti di:

B.M., (C.F.: (OMISSIS)), rappresentato e difeso dagli

avvocati Paolo Gatti (C.F.: GTT PLA 49D26 L4830) e Gigliola Mazza

Ricci (C.F.: MZZ GLL 41A41 B519I);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Udine n. 739/2018,

pubblicata in data 5 giugno 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 27 febbraio 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatto

RILEVATO

che:

B.M. ha pignorato i crediti vantati dal suo debitore M.H. nei confronti di Italblock S.r.l. in virtù di un rapporto di lavoro dipendente. Il giudice dell’esecuzione ha assegnato i crediti pignorati ed avverso l’ordinanza di assegnazione il debitore ha proposto opposizione agli atti esecutivi, rigettata dal Tribunale di Udine.

Avverso la sentenza che ha deciso l’opposizione agli atti esecutivi M. ha proposto ricorso per revocazione.

La domanda di revocazione è stata rigettata dal Tribunale di Udine, con condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del giudizio, anche al pagamento dell’ulteriore importo di Euro 500,00 ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3.

Avverso tale decisione ricorre M.H., sulla base di due motivi.

Resiste con controricorso B.M..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Il collegio ha disposto che sia redatta motivazione in forma semplificata.

Diritto

RITENUTO

che:

1. Va in primo luogo dichiarato inammissibile il controricorso, che risulta notificato oltre il termine di cui all’art. 370 c.p.c., comma 1, (ricorso notificato in data 25 luglio 2018; controricorso notificato solo in data 2 ottobre 2018, quindi ben oltre i venti giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso; sulla non applicabilità della sospensione feriale dei termini, nei procedimenti per revocazione di sentenze che definiscono giudizi di opposizione all’esecuzione e/o agli atti esecutivi: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 14972 del 16/07/2015, Rv. 636186 – 01).

2. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Violazione dell’art. 395 c.p.c., e dell’art. 12 delle disp. gen.”.

Secondo il ricorrente, la decisione oggetto della domanda di revocazione era fondata su due errori percettivi.

In proposito premette che: a) con l’originaria opposizione agli atti esecutivi egli aveva sostenuto che era stato illegittimamente assegnato (in quanto non oggetto di pignoramento) anche il quinto dei suoi crediti mensili per stipendio, oltre che il quinto del trattamento di fine rapporto, e che erano state illegittimamente liquidate dal giudice dell’esecuzione le spese relative alla fase sommaria dell’opposizione; b) l’opposizione era stata respinta, con riguardo al primo profilo, sull’assunto che in realtà era stata assegnata dal giudice dell’esecuzione esclusivamente la quota del quinto del trattamento di fine rapporto e, con riguardo al secondo profilo, sull’assunto che la contestazione relativa alle spese della fase sommaria dell’opposizione fosse stata sollevata tardivamente, solo con la comparsa conclusionale.

Entrambi gli assunti, sempre secondo il ricorrente, costituirebbero manifestamente errori percettivi del giudice, dal momento che: a) il testo dell’ordinanza di assegnazione (trascritto nel ricorso, limitatamente alla parte dispositiva) sarebbe stato chiarissimo nel prevedere l’assegnazione sia del quinto del trattamento di fine rapporto che del quinto dello stipendio mensile del debitore; b) la contestazione relativa alle spese della fase sommaria dell’opposizione era stata espressamente sollevata già con l’atto di citazione introduttivo della fase di merito dell’opposizione.

La decisione nella presente sede impugnata sarebbe dunque errata nella parte in cui ha negato la sussistenza di tali errori percettivi.

Il motivo di ricorso è manifestamente infondato, anche se la motivazione della decisione impugnata va corretta nel senso di seguito precisato.

Entrambi i pretesi errori percettivi denunciati dal ricorrente riguardano questioni (che erano) controverse nel giudizio di merito e sulle quali il giudice dell’opposizione ebbe a pronunciarsi espressamente – come si evince sia dal tenore del ricorso, nell’esposizione del fatto, sia dal tenore della sentenza impugnata, nella parte in cui indica i motivi di impugnazione – il che esclude che la decisione potesse essere oggetto di revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4.

In particolare, sia la questione relativa al preciso oggetto della dichiarazione di quantità e dell’interpretazione della corrispondente ordinanza di assegnazione pronunciata dal giudice dell’esecuzione, sia la questione della debenza delle spese della fase sommaria, costituivano specifici motivi posti a base dell’opposizione agli atti esecutivi avanzata da M.H.. Il tribunale ha osservato in proposito: a) che la dichiarazione di quantità resa dal datore di lavoro del debitore aveva avuto ad oggetto esclusivamente le somme allo stesso dovute a titolo di trattamento di fine rapporto (nei limiti del quinto) e che l’ordinanza di assegnazione faceva riferimento a tale dichiarazione nell’assegnare i crediti pignorati (sebbene contenesse un evidentissimo e riconoscibile errore materiale nella parte dispositiva, con il riferimento al carattere “mensile” del credito assegnato, che peraltro non ingenerava alcun equivoco sull’effettivo oggetto dell’assegnazione stessa), il che escludeva in radice il presupposto posto a base dell’impugnazione per revocazione e lo stesso carattere decisivo dell’errore percettivo denunciato, in quanto non erano affatto stati assegnati i crediti dovuti a titolo di stipendio mensile, come postulato dal ricorrente; b) che il motivo di opposizione relativo alle spese della fase sommaria della stessa non era in realtà stato affatto dichiarato inammissibile perchè avanzato tardivamente solo con la comparsa conclusionale (sulla tardività della proposizione della questione non vi era anzi alcuna espressa presa di posizione del giudice dell’opposizione), ma respinto nel merito, sia pure in assenza di adeguata motivazione sul punto, ovvero al più era stato oggetto di una vera e propria omissione di pronuncia e, in entrambi i casi, non si trattava di errore percettivo ma di vizio da far eventualmente valere con i mezzi ordinari di impugnazione.

In base a quanto in precedenza osservato, in realtà il giudice del merito avrebbe dovuto pregiudizialmente rilevare l’inammissibilità della domanda di revocazione per errore di fatto, sotto entrambi i profili indicati, avendo essa ad oggetto fatti che avevano costituito punti controversi sui quali la sentenza aveva pronunciato.

In siffatta situazione, essendo stata comunque la domanda di revocazione rigettata, può essere confermato il dispositivo della decisione impugnata, con semplice correzione della relativa motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c..

3. Il secondo motivo del ricorso è così rubricato: “Per quanto attiene la condanna alla responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., comma 3, violazione della norma sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (error in procedendo)”.

Secondo il ricorrente, la sua condanna ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 3, non avrebbe potuto essere motivata sull’assunto della temerarietà della domanda di revocazione, sia perchè a tale fine sarebbe necessario il diverso presupposto dell'”abuso del processo”, sia perchè si tratterebbe di una motivazione apparente.

Anche questo motivo è manifestamente infondato.

Secondo l’indirizzo di questa Corte “la condanna ex art. 96 c.p.c., comma 3, è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all’esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonchè interessi della parte vittoriosa ed a sanzionare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall’art. 88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della “potestas agendi” con un’utilizzazione del potere di promuovere la lite, di per sè legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte; ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede nè la domanda di parte nè la prova del danno, essendo tuttavia necessario l’accertamento, in capo alla parte soccombente, della mala fede (consapevolezza dell’infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell’ordinaria diligenza volta all’acquisizione di detta consapevolezza), venendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell’iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione” (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018, Rv. 650452 – 01).

Nella specie, il tribunale ha ritenuto il ricorso per revocazione “temerario”, dopo aver ampiamente chiarito, anche in precedenza, nella motivazione, che le ragioni poste a base dello stesso risultavano inconsistenti e costituivano espressione di “pervicacia” da parte del debitore. Ha, in altri termini, ritenuto che il ricorrente fosse consapevole della infondatezza della propria impugnazione straordinaria (o che, quanto meno, avrebbe dovuto esserlo, in base all’ordinaria diligenza) e che la stessa fosse stata avanzata per fini diversi da quelli suoi propri, comunque abusivi. L’affermazione della “temerarietà” dell’impugnazione, considerata in uno agli ulteriori riferimenti contenuti nella sentenza sull’inconsistenza dei relativi motivi, costituisce in definitiva adeguata (se pur sintetica) motivazione in ordine ai presupposti della condanna di cui all’art. 96 c.p.c., comma 3, come precisati nella giurisprudenza di questa Corte, onde la decisione impugnata si sottrae alle censure di cui al motivo di ricorso in esame (e può anzi osservarsi in proposito che la correzione operata in relazione al primo motivo del presente ricorso, con riguardo alla motivazione della decisione impugnata, evidenzia a maggior ragione la temerarietà della domanda di revocazione avanzata dal ricorrente).

4. Il ricorso è rigettato. Il controricorso è dichiarato inammissibile.

Nulla è a dirsi in relazione alle spese del giudizio di legittimità, in considerazione dell’inammissibilità del controricorso.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del cit. art. 13, comma 1-bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2020

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