Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15437 del 21/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 10/05/2017, dep.21/06/2017),  n. 15437

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 2639/2015 proposto da:

D.P.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FURIO CAMILLO

99, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO GUERRERA, rappresentato

e difeso dall’avvocato GIULIO DENIS;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 185/30/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 17/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 10/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

– D.P.M. propone ricorso per cassazione, affidate a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 185/30/2013, depositata in data 17/12/2013, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento per maggiore IRPEF dovuta, in relazione all’anno d’imposta 2003, a seguito di rideterminazione del reddito imponibile dell’associazione professionale Studio legale D.P. e B. Associati, a fini IVA ed IRAP, e del conseguente reddito da partecipazione; a fini IRPEF, dei singoli associati, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente;

– In particolare, i giudici d’appello hanno sostenuto che, essendo intervenuta definizione, mediante la procedura agevolata di cui al D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12, della lite fiscale riguardante l’associazione, pur non essendo possibile “automaticamente” estendere ai soci gli effetti del condono operato dalla sola società di persone, poteva essere determinato il reddito del socio, imputato pro quota, “sulla base dell’imponibile preso a base dall’Ufficio per l’ammissione al condono della società stessa”;

– Con ordinanza interlocutoria del 7/12/2016, il Collegio, rilevato che il ricorso per cassazione era stato notificato all’Agenzia delle Entrate presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che non aveva rappresentato l’Ufficio nel giudizio di appello, ordinava, non essendosi l’intimata costituita, la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione alla Agenzia delle Entrate, nel termine di gg.60; il ricorrente rinnovava la notifica del ricorso presso la sede centrare dell’Agenzia delle Entrate;

– A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che:

– Nella memoria depositata, il ricorrente ha dedotto la connessione del presente ricorso con quello avente n. 1275/2015 R.G., ubicato presso la 5^ Sezione di questa Corte, riguardante impugnazione dell’avviso di accertamento diretto all’altro associato, Avv.to Giusppe Brenna e ragioni di opportunità giustificano la trattazione congiunta dei due ricorsi, con conseguente necessità di trasmissione del presente ricorso alla sezione semplice, ai sensi del novellato art. 380-bis c.p.c., u.c..

PQM

 

Rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendo la trasmissione del fascicolo alla Quinta sezione civile per a trattazione, in pubblica udienza, congiunta del presente ricorso con quello n. 1275/2015 R.G..

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, previa riconvocazione del Collegio in medesima composizione, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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