Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15437 del 13/07/2011
Cassazione civile sez. VI, 13/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 13/07/2011), n.15437
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato President – –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 5426-2010 proposto da:
B.G.M. (OMISSIS), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA GIULIA DI COLLOREDO 46/48, presso lo studio
dell’avvocato DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta
procura alle liti in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto n. 229/09 della CORTE D’APPELLO di TRENTO del
9.6.09, depositato il 09/07/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE
PRATIS.
La Corte:
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rileva:
che sul ricorso proposto da B.G.M. il consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.
Il relatore Cons. dott. Ragonesi, letti gli atti depositati:
Rileva che B.G.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi avverso il provvedimento emesso dalla Corte d’appello di Trento, dep. il 9.7.09, con cui il Ministero dell’Economia e delle Finanze veniva condannato ex lege n. 89 del 2001 al pagamento di un indennizzo di Euro 1800,00 per l’eccessivo protrarsi di un processo svoltosi innanzi al Tar Lazio.
Il Ministero non ha resistito con controricorso.
Osserva:
Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato una durata irragionevole di anni sei sulla base di una ritenuta durata ragionevole di anni tre.
Con il primo motivo di ricorso si censura, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la liquidazione del danno morale che sarebbe non conforme ai parametri Cedu.
Il motivo è manifestamente fondato in relazione alla liquidazione del danno non patrimoniale avvenuta sulla base di Euro 300,00 per anno di ritardo, essendo noto che i parametri di liquidazione Cedu oscillano normalmente tra i mille ed i millecinquecento Euro per anno di ritardo.
La Corte d’appello ha liquidato tale somma ritenendo che fosse giustificata dalla modestia della posta in gioco che aveva determinato un limitato patema d’animo al ricorrente.
Tale motivazione è di per sè corretta, essendo ben vero a tale proposito che la modestia della posta in gioco e la mancata presentazione della istanza di prelievo possono giustificare un liquidazione del danno non patrimoniale al di sotto dei parametri stabiliti dalla CEDU, ma tale liquidazione non può scendere – come avvenuto nel caso di specie – al di sotto di certi limiti divenendo altrimenti del tutto simbolica e non apparendo più conforme ai parametri Cedu.
La valutazione del secondo ed del terzo motivo, con cui sotto diversi profili ci si duole della compensazione delle spese di giudizio, resta assorbita dell’eventuale accoglimento da parte del Collegio del primo motivo di ricorso comportante la riliquidazione delle spese dell’intero giudizio.
In conclusione, ove si condividano i testè formulati rilievi, il ricorso può essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art 375 c.p.c..
Il Cons.relatore Vista la memoria;
considerato: che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che, pertanto, il ricorso va accolto per quanto di ragione con conseguente cassazione del decreto impugnato in relazione alla censura accolta;
che, sussistendo le condizioni di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con condanna del Ministero dell’Economia al pagamento della somma di Euro 5250,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo nonchè al pagamento delle spese di giudizio liquidate i come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito condanna l’Amministrazione al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 5250,00 oltre interessi legali dalla domanda al saldo nonchè delle spese di giudizio liquidate per il giudizio di legittimità in Euro 880,00 oltre Euro 100,00 per esborsi ed oltre spese generali ed accessori di legge, nonchè al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in complessivi Euro 800,00 di cui Euro 350,00 per onorari ed Euro 50,00 per spese oltre spese generali, Iva e cpa da distrarsi in favore dei procuratori antistatari limitatamente al giudizio di merito Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011