Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15436 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 30/06/2010), n.15436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. DIDOMENICO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 28210-2006 proposto da:

COMUNE DI GENOVA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIALE GIULIO CESARE 14, presso lo studio

dell’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ODONE EDDA, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

SAGITTARIO IMM. FIN SRL, AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO PROV. DI

GENOVA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 64/2005 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 14/09/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/05/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DIDOMENICO;

udito per il ricorrente l’Avvocato PAFUNDI, che ha chiesto

l’estinzione per rinuncia;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’estinzione del ricorso per

rinuncia.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

premesso che la Commissione Regionale della Liguria con sentenza dep. il 14/09/2005 aveva, accogliendo l’appello della Sagittario Immobiliare Finanziaria srl, riformato la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Genova che aveva rigettato il ricorso della società in ordine all’avviso di accertamento per ICI per l’anno 1999;

che la CTR,in particolare, considerato che la società contribuente aveva presentato proposta DOCFA per la determinazione della rendita catastale di un immobile in cat. (OMISSIS) e che aveva chiesto un sopralluogo per verificare errori nella determinazione della rendita e che l’UTE aveva ridotto la rendita applicando un saggio di capitalizzazione del 2% anzichè del 3/%,aveva ritenuto applicabile all’anno in esame la rendita catastale accertata in via di autotutela dell’UTE;

che per la cassazione di detta sentenza il Comune di Genova ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a due motivi fondati su violazione di legge e vizio motivazionale;

che la società contribuente e l’agenzia del Territorio non hanno resistito;

che la causa è stata rimessa alla decisione in pubblica udienza;

che il Comune ricorrente ha depositato memoria con cui ha comunicato che era stato raggiunto un accordo transattivo con la società contribuente che aveva provveduto al pagamento di quanto convenuto, per cui era cessata la materia del contendere;

che il sopravvenuto accordo ha fatto venir meno l’interesse alla decisione, in relazione anche alla posizione processuale degli intimati che non hanno resistito al ricorso;

che non occorre provvedere sulle spese in quanto glìintimati che non hanno espletato alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dichiara Inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

 

 

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