Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15436 del 26/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 26/07/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 26/07/2016), n.15436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24752/2013 proposto da:

M.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell’avvocato DANIELA DAL BO

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

GS S.P.A., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

nonchè da:

GS S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA EZIO 24, presso lo

studio dell’avvocato GIANCARLO REGGANO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GEROLAMO BELLONI 88, presso lo studio dell’avvocato DANIELA DAL BO

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 8428/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/10/2012 R.G.N. 6014/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/04/2016 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato DAL BO DANIELA;

udito l’Avvocato PEZZANO GIANCARLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale, assorbito ricorso incidentale condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.M. appellava la sentenza con cui il Tribunale di Roma respinse la sua domanda diretta alla declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli dalla datrice di lavoro G.S. s.p.a. in data 18.7.03, per contestati rilevanti ammanchi di merce, dichiarando l’Intervenuta prescrizione quinquennale dell’azione di annullamento del recesso.

Con sentenza depositata il 31 ottobre 2012, la Corte d’appello di Roma respingeva il gravame.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il M., affidato a quattro motivi.

Resiste la s.p.a. G.S. con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, affidato a quattro motivi. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e /o falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, art. 2, comma 2, e art. 3, nel testo ratione temporis applicabile (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Lamenta che la sentenza impugnata non considerò che l’azienda non diede seguito alla richiesta di comunicazione dei motivi del licenziamento da parte del lavoratore, con conseguente illegittimità del recesso.

La censura è inammissibile per non risultare proposta nella precedente fase di merito, nè il ricorrente, in contrasto col principio di autosufficienza, specifica e documenta in quale sede, quando ed in quali termini la questione venne proposta. Deve infatti considerarsi che, nulla risultando al riguardo nella motivazione della sentenza impugnata, era onere del ricorrente, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente (ed in quali termini) ciò sarebbe avvenuto, onde dar modo alla Corte di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (cfr. Cass n 7149 / 2015, Cass.n. 23675 / 2013).

2.- Con il secondo motivo il ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5).

Lamenta che la sentenza impugnata omise di esaminare l’effettiva condotta addebitata al M. e quella svolta invece dal collega Pacifici (in tesi reale autore dei fatti contestati).

3.- Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per motivazione solo apparente in ordine alla gravità dei fatti ed alla proporzionalità del licenziamento, elementi essenziali ai fini della legittimità della sanzione. Lamenta che la Corte capitolina si basò esclusivamente su di un inciso della sentenza penale secondo cui la condotta del M. era passibile di sanzione civilistica (id est, all’interno del rapporto di lavoro).

4.- Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2119 c.c. per aver ritenuto sussistente nella specie una giusta causa di licenziamento, senza avere adeguatamente esaminato il profilo soggettivo della condotta ed in particolare il dolo, nella specie insussistente.

5.- I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente stante la loro connessione, sono inammissibili.

Deve infatti considerarsi che in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione o falsa applicazione di norma di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ricorre o non ricorre a prescindere dalla motivazione (che può concernere soltanto una questione di fatto e mai di diritto) posta dal giudice a fondamento della decisione (id est: del processo di sussunzione), sicchè quest’ultimo, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, presuppone la mediazione di una ricostruzione del fatto incontestata (ipotesi non ricorrente nella fattispecle); al contrario, il sindacato ai sensi dell’art. 360 c.pc.., comma 1, n. 5 (oggetto della recente riformulazione interpretata quale riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione: Cass. sez. un. 7 aprile 2014, n. 8053), che invece postula un fatto ancora oggetto di contestazione tra le parti. Ne consegue che mentre la sussunzione del fatto incontroverso nell’ipotesi normativa è soggetta al controllo di legittimità, l’accertamento del fatto controverso e la sua valutazione (proporzionalità della sanzione: Cass n 8293 del 25/05/2012, Cass. n. 144 del 08/01/2008, Cass. n. 21965 del 19/10/2007, Cass n 24349 del 15/11/2006, e gravità dell’inadempimento: Cass n. 1788 del 26/01/2011, Cass. n. 7948 del 07/04/2011) è limitato al controllo motivazionale (quanto alle sentenze impugnate depositate prima dell’11.9.12) e successivamente all’omesso esame di un fatto storico decisivo, in base al novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass. sez. un. 22 aprile 2014, n. 19881).

Deve infatti rimarcarsi che “..Il nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 cod. proc. civ. introduce nell’ordinamento un nuovo e diverso vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia). L’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sè vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. sez. un. 22 settembre 2014 n. 19881).

La sentenza impugnata ha ampiamente esaminato il fatto storico in questione (la commissione di irregolarità da parte del M. quanto meno in ordine al controllo sulla merce), mentre il ricorso non rispetta il dettato di cui al novellato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., comma 1, limitandosi in sostanza a richiedere un mero ed inammissibile riesame delle circostanze di causa, ampiamente valutate dalla Corte di merito.

6.- Il ricorso principale deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente inefficacia del ricorso incidentale (art. 334 cpv. c.p.c.), peraltro condizionato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale ed inefficace quello incidentale. Condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 100,00 per esborsi, Euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, il nella Camera di Consiglio, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA