Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15436 del 22/07/2015
Civile Decr. Sez. 6 Num. 15436 Anno 2015
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 22/07/2015
DECRETO
sul ricorso 6663-2014 proposto da:
INTESA SANPAOLO SPA, società incorporante il
SANPAOLO IMI SPA, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata In ROMA, VIA DI VILLA GRAZIOLI
15, presso lo studio dell’avvocato BENEDETTO
GARGANI, che la rappresenta e difende
unitamente all’avvocato NICOLA ROCCO DI
TORREPADULA giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
FALLIMENTO ITES SRL;
2015
116
– intimato –
avverso la sentenza n. 138/2013 della CORTE
http://10.2.239.81/SICCivileWEB/redazionesentenzavisjsp
15/07/2015
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• A’
D’APPELLO
NAPOLI,
del
5/12/2012
1/2013;
depositata
di
http:// 10.2239. 8 1/SICCivileWEB/redazionesentenzavis.jsp
15/07/2015
Il Coordinatore Consigliere Delegato
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. come
modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
P.Q.M.
la corte dichiara estinto il giudizio.
Dichiara non luogo a provvedere sulle spese.
Dispone che’ del presente decreto sia data comunicazione al difensore della parte costituita e lo
avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può chiedere che sia fissata l’udienza.
Così deciso in Roma il 13.07.2015
Letta la rinuncia proposta da INTESA SAN PAOLO SPA nel ricorso RG 6663/14;