Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15436 del 21/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 03/05/2017, dep.21/06/2017), n. 15436
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –
Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 10313/2016 proposto da:
C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR
presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
MARIO MANGINO;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n. 1062/36/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di TORINO, depositata il 16/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
– E’ regolarmente costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197).
– Il commercialista Dott. C.F. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Piemonte che il 16 ottobre 2015, riformando la decisione della CTP – Torino, ha confermato la cartella per il pagamento laddove dell’IRAP dovuta per il 2008. L’avvocatura erariale di costituisce tardivamente senza presentare controricorso.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
– Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, introduce la “definizione agevolata delle controversie tributarie”, laddove il comma 8 stabilisce che “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo”.
– Il contribuente, prima dell’odierna adunanza camerale, avanza regolare istanza di sospensione alle condizioni dettate dall’art. 11 cit..
PQM
La Corte sospende il giudizio e rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017