Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15436 del 21/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 03/05/2017, dep.21/06/2017),  n. 15436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 10313/2016 proposto da:

C.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MARIO MANGINO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1062/36/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO, depositata il 16/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 03/05/2017 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

– E’ regolarmente costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. (come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197).

– Il commercialista Dott. C.F. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR – Piemonte che il 16 ottobre 2015, riformando la decisione della CTP – Torino, ha confermato la cartella per il pagamento laddove dell’IRAP dovuta per il 2008. L’avvocatura erariale di costituisce tardivamente senza presentare controricorso.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

– Il D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, introduce la “definizione agevolata delle controversie tributarie”, laddove il comma 8 stabilisce che “Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo”.

– Il contribuente, prima dell’odierna adunanza camerale, avanza regolare istanza di sospensione alle condizioni dettate dall’art. 11 cit..

PQM

 

La Corte sospende il giudizio e rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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