Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15436 del 13/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 13/07/2011), n.15436

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato President – –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3307-2010 proposto da:

EQUITALIA ROMAGNA SPA (OMISSIS) in persona dell’Amministratore

Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FORTE TIBURTINO 160,

presso lo studio dell’avvocato SAMMARCO ANNUNZIATO, rappresentata e

difesa dall’avvocato PODRINI CRISTIANO, giusta procura speciale a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO COSTRUZIONI EDILMARE SRL;

– intimata –

avverso il decreto n. 2767/09 del TRIBUNALE di RIMINI del 21.11.09,

depositato il 29/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

26/05/2011 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. PIERFELICE

PRATIS.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato:

che sul ricorso proposto dalla Equitalia Romagna spa nei confronti del fallimento Costruzioni Edilmare srl il consigliere relatore ha depositato la relazione che segue.

il relatore Cons. dott. Ragonesi, letti gli atti depositati:

considerato:

che Equitalia Romagna spa ha proposto ricorso per cassazione affidato a un solo motivo avverso il decreto del Tribunale di Rimini dep. il 29.12.09 con cui veniva rigettata l’opposizione alla stato passivo da essa Equitalia proposto avverso l’esclusione del privilegio ex art 2752 c.c., comma 3 per il credito tributario per IRAP ammesso al passivo soltanto in via chirografaria.

che il fallimento intimato non ha resistito con controricorso.

Osserva quanto segue.

Con l’unico motivo di ricorso la società ricorrente contesta la sentenza impugnata laddove la stessa ha escluso che al credito da essa vantato a titolo di Irap per anni antecedenti alla entrata in vigore del D.L. n. 159 del 2007 potesse essere riconosciuto il privilegio di cui all’art. 2752 c.c., comma 3.

Il motivo appare manifestamente fondato alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha avuto occasione di chiarire che il privilegio generale mobiliare previsto dall’art. 2752 c.c., comma 1, espressamente esteso ai crediti per imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) dal D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, art. 39 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n. 222, dev’essere riconosciuto a detti crediti anche per il periodo anteriore all’entrata in vigore di tale modifica, alla stregua di un’interpretazione estensiva del testo originario dell’art. 2752 c.c., giustificata dall’esigenza di certezza nella riscossione del credito, ai fini del reperimento dei mezzi necessari per consentire allo Stato ed agli altri enti pubblici di assolvere i loro compiti istituzionali, nonchè dalla causa del credito, avente ad oggetto un’imposta erariale e reale, introdotta in sostituzione dell’ILOR e soggetta alla medesima disciplina, per quanto riguarda l’accertamento e la riscossione. (Cass 4861/10).

Il ricorso può pertanto essere trattato in camera di consiglio ricorrendo i requisiti di cui all’art. 375 c.p.c..

P.Q.M.:

Considerato:

che non emergono elementi che possano portare a diverse conclusioni di quelle rassegnate nella relazione di cui sopra e che, pertanto, il ricorso va accolto;

che il decreto impugnato va di conseguenza cassato e, sussistendo i presupposti di cui all’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito con l’ammissione del credito vantato della società ricorrente al passivo del fallimento con il privilegio di cui all’art 2752 c.c., n. 1;

che la novità della questione, giustifica la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito,ammette con il privilegio ex art. 2752 c.c., n. 1 il credito della ricorrente al passivo del fallimento; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011

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