Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15435 del 13/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 13/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 13/07/2011), n.15435

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato President – –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

ERREBI s.r.l., con domicilio eletto in Roma, via dei Savorelli n. 11,

presso l’Avv. Fabrizio Peverini, rappresentata e difesa dall’Avv.

Cavaliere Angelo, come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ROSSI MECCANICA s.r.l., fallita, in persona del curatore pro tempore,

con domicilio eletto in Roma, via Oslavia n. 39/F, presso l’Avv.

Emanuele Carloni, rappresentata e difesa dall’Avv. Falconi Arnaldo

come da procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

R.O.;

– intimato –

nonchè sul ricorso proposto da:

ROSSI MECCANICA s.r.l., fallita, come sopra domiciliata e difesa;

– ricorrente incidentale –

contro

ERREBI s.r.l.; R.O.;

– intimati –

per la cassazione del decreto del Tribunale di Latina n. 131 Rep.

depositato il 19 gennaio 2010.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 26 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Errebi s.r.l. ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe con il quale il tribunale ha rigettato il suo reclamo avverso il provvedimento di aggiudicazione di un immobile pronunciato dal giudice delegato al fallimento della Rossi Meccanica s.r.l. in esito a vendita con incanto.

Resiste solo l’intimata curatela con controricorso e propone ricorso incidentale definito condizionato.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi debbono preliminarmente essere riuniti in quanto proposti avverso lo stesso provvedimento.

Il ricorso contro il provvedimento di aggiudicazione in favore di R.O., al limite dell’ammissibilità per la contemporanea e non sempre lineare illustrazione di più vizi di violazione di legge nell’ambito di un unico motivo, contiene tre censure.

La prima attiene alla dedotta illegittimità dell’ammissione dell’offerta in aumento dopo l’aggiudicazione in favore della Errebi s.r.l. presentata dalla Magie Form s.r.l. in quanto contenente l’offerta di aumento di un sesto e non di un quinto del prezzo di aggiudicazione. La censura è inammissibile in quanto, a tacer d’altro, al provvedimento di ammissione ha fatto seguito quello in data 27 agosto 2009 con il quale il giudice delegato ha indetto l’asta e che non è stato impugnato con conseguente inammissibilità della deduzione di vizi che avrebbero inficiato il procedimento, essendo principio già enunciato quello secondo cui “In tema di liquidazione dell’attivo nel concordato preventivo con cessione dei beni, all’ordinanza di vendita all’incanto emessa dal giudice delegato sono applicabili le disposizioni in tema di offerta di aumento di sesto previste dall’art. 584 cod. proc. civ. (compreso nel richiamo di cui all’art. 105, L. Fall.) ed altresì quelle sul regime dell’impugnabilità di cui all’art. 617 cod. proc. civ., non avendo essa natura di provvedimento meramente preparatorio; ne consegue che,per il parallelo richiamo all’art. 26, L. Fall., essendo il termine per la predetta impugnazione decorrente dalla pubblicazione dell’avviso ex art. 570 cod. proc. civ., è inammissibile il reclamo al tribunale avverso il provvedimento di aggiudicazione definitiva.

(Nella specie, il reclamo era fondato su pretesi vizi del provvedimento, mai impugnato, che aveva disposto la gara sull’offerta di aumento di sesto)” (Sez. 1, Sentenza n. 3903 del 18/02/2009).

La seconda censura attiene alla mancata ammissione della Errebi s.r.l., precedente aggiudicataria, all’udienza in cui si è tenuta la gara. La censura è manifestamente infondata dal momento che dal provvedimento impugnato risulta che la ricorrente non è stata ammessa unicamente a verbalizzare le ragioni per le quali aveva ritenuto di non partecipare alla medesima, posto che nessuna violazione di legge è dato ravvisare in tale esclusione ben potendo essa ricorrente impugnare motivatamente (così come ha fatto) il provvedimento di aggiudicazione.

La terza censura attiene all’ammissione alla gara di R.O. (poi aggiudicatario) che non aveva partecipato alla precedente fase.

La censura è manifestamente infondata poichè la Corte ha già avuto modo di precisare che “Nell’esecuzione forzata per espropriazione immobiliare, la fase del rincaro, conseguente alla formulazione di offerte con “aumento di sesto” (art. 584 cod. proc. civ.), rappresenta, non già il proseguimento del precedente (e concluso) incanto, bensì un’ulteriore fase del procedimento, retta da regole proprie e da un diverso sistema di aggiudicazione, in cui deve nuovamente effettuarsi la verifica della legittimazione a partecipare alla gara, alla quale possono ammettersi anche soggetti che, intervenuti all’incanto, non avevano superato il prezzo di aggiudicazione provvisoria, non potendosi desumerne dal mancato rilancio in quella fase l’intenzione di non superare l’offerta di detto prezzo, nè potendosi precludere una loro nuova e libera valutazione del proprio interesse, Ingiustificatamente menomandosi, altrimenti, la paritaria e comune libertà di contrattazione, A maggior ragione non possono essere esclusi dalla gara coloro che non abbiano partecipato al primo incanto, per questo solo fatto, senza con ciò ledere gli interessi del debitore e dei suoi creditori nei processo di esecuzionè (Sez. 1, Sentenza n. 19498 del 6/10/2005).

Tale principio può essere riaffermato anche alla luce della riscrittura dell’art. 584 c.p.c. intervenuta ad opera della L. n. 80 del 2005 (applicabile ratione temporis) dal momento che non ha apportato alcuna modifica in ordine alla legittimazione alla partecipazione all’incanto ribadendo la pubblicizzazione con la modalità di cui all’art. 570 c.p.c. e quindi rivolta a tutti i possibili interessati.

Alla ritenuta infondatezza del ricorso principale consegue l’assorbimento di quello incidentale condizionato.

Il ricorso principale deve dunque essere rigettato con assorbimento di quello incidentale condizionato.

Le spese seguono la soccombenza in favore della parte resistente.

P.Q.M.

la Corte, riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito quello incidentale; condanna la Errebi s.r.l. a rifondere alla curatela le spese del giudizio che liquida in complessivi Euro 3.200, di cui Euro 3.000 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011

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