Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15434 del 26/07/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. lav., 26/07/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 26/07/2016), n.15434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5338-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

e contro

S.A., C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

S.A. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che

lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente incidentale –

e contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 7620/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 19/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2016 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO;

udito l’Avvocato BONFRATE FRANCESCA per delega Avvocato FIORILLO

LUIGI;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per rigetto del ricorso

principale, accoglimento per quanto di ragione in subordine rinvio a

nuovo ruolo del ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza depositata il 19/2/2010, in parziale riforma della statuizione del giudice di primo grado, accoglieva la domanda avanzata nei confronti di Poste Italiane s.p.a. da S.A., assunto con due contratti a termine per i periodi 1/2/2001-31/5/2001 e 1/10/2002-31/12/2002, dichiarava la nullità della clausola appositiva del termine ed accertava la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal 1/12/2002, limitando il risarcimento del danno, con decorrenza dalla messa in mora, al triennio successivo alla scadenza del contratto affetto da nullità. La Corte, pur accertando anche l’illegittimità del termine apposto al primo contratto intercorso tra le parti, riteneva, tuttavia, che, in ragione dell’intervallo di tempo trascorso e in assenza di messa a disposizione delle energie lavorative, il contratto medesimo non potesse essere unificato al successivo.

2. Il primo contratto era giustificato con la seguente causale: assunzione effettuata ai sensi della vigente disciplina legale e a norma dell’art. 25 ccnl dell’11/1/2001 per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi; il secondo dalla seguente causale: sostenere il livello di servizio della sportelleria durante la fase di realizzazione dei processi di mobilità tutt’ora in fase di completamento di cui agli accordi del 17, 18 e 22 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio, 17 aprile, 30 luglio e 18 settembre 2002 che prevedono al riguardo il riposizionamento su tutto il territorio degli organici della società.

3. La Corte territoriale poneva a fondamento della decisione la ritenuta assoluta genericità della giustificazione del termine, rilevando che la società non aveva offerto alcuna allegazione valevole a dimostrare che la complessa ed estesa ristrutturazione e riorganizzazione aziendale avesse reso necessario, in attesa della definizione ultimativa del riassetto in corso di attuazione, il ricorso all’assunzione a termine, nè aveva saputo fornire elementi utili a comprovare il livello e la consistenza del riassetto che affermava in atto.

3.Per la cassazione della sentenza ricorre Poste italiane s.p.a. sulla base di otto motivi. Resiste lo S. con controricorso, proponendo, altresì, ricorso incidentale sostenuto da dieci motivi, illustrati mediante memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va premesso che il collegio ha autorizzato la redazione della motivazione della sentenza in forma semplificata.

2. Con il primo motivo di ricorso Poste deduce violazione e falsa applicazione della L. 18 aprile 1962, n. 230, artt. 1 e 2, nonchè della L. 26 febbraio 1987, n. 56, art. 23 – art. 360 c.p.c., n. 3. Osserva che la menzionata legge conferisce una delega piena all’autonomia collettiva in ordine all’individuazione di ipotesi ulteriori, oltre quelle già previste, in cui è consentito apporre un termine di durata del contratto di lavoro subordinato, senza che possa esserne sindacata nel merito l’opportunità.

3. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione alla L. n. 56 del 1987, art. 23, art. 25 CCNL 11/1/2001, artt. 1362 c.c. e ss. e L. n. 230 del 1962, art. 3 D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 (art. 360 c.p.c.). Rileva che, in forza dell’insegnamento della Corte di legittimità a Sezioni Unite, non è necessario che il contratto individuale contenga specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella norma collettiva.

4. Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1, commi 1 e 2, D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 4, comma 2, art. 12 preleggi, art. 1362 c.c. e ss. e artt. 1325 e ss. c.c. (art. 360 c.p.c., n. 3). Rileva che la causale del termine apposto al secondo contratto prevede il richiamo alle previsioni degli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001, 11 gennaio 2002. Osserva che dei menzionati accordi è stato omesso l’esame, pur potendo le ragioni giustificative del termine risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro, per relationem in altri scritti accessibili alle parti.

5. Con il quarto motivo di ricorso Poste deduce erronea e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, rappresentando che la sentenza ha erroneamente e insufficientemente motivato circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, cioè sulla idoneità della compresenza, in seno al contratto, di più ragioni, fra esse non incompatibili, a costituire elemento di sufficiente specificazione delle esigenze sottese al contratto.

6. Tali motivi sono fondati e vanno accolti.

7. I primi due motivi, attinenti al primo dei contratti oggetto del giudizio, possono essere trattati unitariamente in ragione dell’intima connessione. In proposito va rilevato che, come questa Corte ha precisato in più occasioni (si veda, tra le altre, Sez. L, Sentenza n. 20162 del 26/09/2007, Rv. 599420), “In materia di assunzione a termine dei lavoratori subordinati, la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, contenente una vera e propria “delega in bianco” a favore dei sindacati, consente alla contrattazione collettiva di individuare nuove ipotesi di legittima apposizione di un termine al contratto di lavoro, senza che sussista alcun vincolo che imponga l’individuazione di figure di contratto omologhe a quelle previste dalla legge; deve pertanto ritenersi che l’autonomia contrattuale può legittimare il ricorso al contratto di lavoro a termine, per causali di carattere oggettivo ed anche – alla stregua di esigenze riscontrabili a livello nazionale o locale – per ragioni di tipo meramente “soggettivo”, in quanto l’esame congiunto delle parti sociali, in ordine alle necessità del mercato, costituisce idonea garanzia per i lavoratori ed efficace salvaguardia dei loro diritti (Nella specie, sulla scorta del principio enunciato, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale, avuto riguardo all’interpretazione dell’art. 25 del c.c.n.l. dell’11 gennaio 2001, relativo all’assunzione a termine di dipendenti postali, si era ritenuto che il suddetto accordo avesse autorizzato la stipulazione dei contratti di lavoro a termine solo nella sussistenza concreta di un preciso ambito territoriale, di un preciso collegamento tra l’assunzione del singolo lavoratore e le esigenze eccezionali od il nuovo processo produttivo, conseguente ai processi di riorganizzazione)”. Alla luce dei principi enunciati nessuna specificazione ulteriore, oltre quella indicata in contratto, era richiesta, nè occorreva un collegamento concreto tra le esigenze individuate dalla contrattazione collettiva e l’assunzione, fatto salvo il rispetto dei limiti percentuali.

8. Riguardo agli altri due motivi, allo stesso modo connessi perchè entrambi relativi al secondo contratto oggetto del giudizio ed attinenti alla questione relativa alla specificità delle ragioni indicate dal datore di lavoro a sostegno della temporaneità del rapporto, osserva il Collegio, per un verso, in conformità ai principi affermati da questa Corte di legittimità, che “l’indicazione di due o più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non è in sè causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della causa giustificatrice dello stesso, restando tuttavia impregiudicata la valutazione di merito dell’effettività e coerenza delle ragioni indicate” (v. Cass. 17-6-2008 n. 16396), poichè anche nel nuovo regime ex D.Lgs. n. 368 del 2001 la legittimità della apposizione del termine al contratto di lavoro richiede l’esistenza di una condizione legittimante, “ma se nel caso concreto concorrono due ragioni legittimanti è ben possibile che le parti, nel rispetto del criterio di specificità, le indichino entrambe ove non sussista incompatibilità o intrinseca contraddittorietà, nè ridondando ciò di per sè solo, salvo un diverso accertamento in concreto, in incertezza della causa giustificatrice dell’apposizione del termine”. Per altro verso va rilevato, in conformità a Cass. 1-2-2010 n. 2279, che “in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle “specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo”, ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia, un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto; tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso “per relationem” ad altri testi scritti accessibili alle parti” (come accordi collettivi richiamati nello stesso contratto individuale). In particolare, poi, come è stato precisato da Cass. 27-4-2010 n. 10033, l’apposizione di un termine al contratto di lavoro, consentita dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 “a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, che devono risultare specificate, a pena di inefficacia, in apposito atto scritto, impone al datore di lavoro l’onere di indicare in modo circostanziato e puntuale, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto, le circostanze che contraddistinguono una particolare attività e che rendono conforme alle esigenze del datore di lavoro, nell’ambito di un determinato contesto aziendale, la prestazione a tempo determinato, sì da rendere evidente la specifica connessione fra la durata solo temporanea della prestazione e le esigenze produttive ed organizzative che la stessa sia chiamata a realizzare e la utilizzazione del lavoratore assunto esclusivamente nell’ambito della specifica ragione indicata ed in stretto collegamento con la stessa. Spetta al giudice di merito accertare, con valutazione che, se correttamente motivata ed esente da vizi giuridici, resta esente dal sindacato di legittimità, la sussistenza di tali presupposti, valutando ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificatamente indicate con atto scritto ai fini dell’assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi intervenuti fra le parti sociali e richiamati nel contratto costitutivo del rapporto”. Con riguardo a questi ultimi questa Corte ha altresì chiarito che, “seppure nel nuovo quadro normativo… non spetti più un autonomo potere di qualificazione delle esigenze aziendali idonee a consentire l’assunzione a termine, tuttavia, la mediazione collettiva ed i relativi esiti concertativi restano pur sempre un elemento rilevante di rappresentazione delle esigenze aziendali in termini compatibili con la tutela degli interessi dei dipendenti, con la conseguenza che gli stessi debbono essere attentamente valutati dal giudice ai fini della configurabilità nel caso concreto dei requisiti della fattispecie legale” (in tal senso, da ultimo, Cass. Sez. L, Sentenza n. 2680 del 11/02/2015 (Rv. 634282). Una valutazione nei termini indicati non è stata effettuata dalla Corte di merito.

9.La sentenza, pertanto, va cassata, con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di cassazione, restando assorbito l’esame degli ulteriori motivi di ricorso e di quelli svolti nel controricorso, tutti attinenti ai profili risarcitori eventualmente conseguenti alla declaratoria di nullità del termine apposto al contratto.

PQM

La Corte accoglie i primi quattro motivi di ricorso, assorbiti gli altri, nonchè il ricorso incidentale. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA