Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15434 del 22/07/2015
Civile Decr. Sez. 6 Num. 15434 Anno 2015
Presidente:
Relatore:
Data pubblicazione: 22/07/2015
DECRETO
sul ricorso 28981-2013 proposto da:
CURATELA
FALLIMENTO
PERRONE
PIERO
00952340758, in persona del Curatore,
eléttivamente domiciliato in ROMA, ‘VIA
OSLAVIA 6, presso lo studio dell’avvocato
PIERLUIGI ACQUARELLI, rappresentata e
difesa dall’avvocato FABRIZIO PLENTEDA
giusto mandato a margine del ricorso;
– ricorrente contro
BANCA POPOLARE PUGLIESE, gAPOGRUPPO GRUPPO
BANCARIO BANCA POPOLARE PUGLIESE,
in
2015
persona
112
rappresentante, elettivamente domiciliata
del
Presidente
http://10.2.239.8 1/SICCivileWEB/redazionesentenzavis.jsp
e
Legale
15/07/2015
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in ROMA, VIA SAN SEBASTIANELLO 6, presso lo
studio dell’avvocato RAFFAELE CAPPIELLO,
rappresentata e difesa dagli avvocati
RAFFAELE DELL’ANNA e GIUSEPPE DELL’ANNA
MISURALE giusta procura speciale a margine
del controricorso;
– controricorrente
–
avverso la sentenza n. 613/2013 della CORTE
D’APPELLO di LECCE, del 24/07/2013
depositata il 16/09/2013;
http://10.2.239.81/SICCi vi I eWEB/redazionesentenzavisj sp
15/07/2015
Il Coordinatore Consigliere Delegato
28981/13;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. come
modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
ritenuto che le spese debbano essere compensate;
P.Q.M.
la corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Dispone che del pre’sente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite e li
avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata
l’udienza.
Così deciso in Roma il 13.07.2015
Letta la rinuncia proposta da CURATELA FALLIMENTO PERRONE PIERO nel ricorso RG