Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15434 del 21/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 26/04/2017, dep.21/06/2017),  n. 15434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15322/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.I., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO PACE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 501/22/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata l’11/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/04/2017 dal Consigliere Dotti GIULIA IOFRIDA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

– L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di R.I. (che resiste con controricorso), avverso a sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 501/22/2015, depositata in data 11/05/2015, con la quale – in controversia l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Ufficio erariale ad un’istanza del contribuente, già dirigente dell’ENEL, di rimborso dell’IRPEF trattenuta e versata all’Erario, tramite ritenute operate dall’Enel in qualità di sostituto d’imposta sulla somma erogata, a titolo di capitalizzazione della pensione complementare di reversibilità, prevista dall’accordo collettivo del 16/04/1986 ENEL/Fndai, con l’aliquota superiore al 12,5% è stata, in sede di rinvio (a seguito di cassazione, con pronuncia di questa Corte n. 11177/2013, di pregressa decisione d’appello), parzialmente riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente;

– in particolare, i giudici del rinvio hanno sostenuto che sulle somme rivenienti dalla liquidazione del rendimento; quale risultante da “perizia riguardante la stima degli accantonamenti individuali effettuati a bilancio dall’ENEL per il finanziamento della PIA e dei rendimenti generati”” (“contro la quale l’Amministrazione nulla di specifico ha opposto”), deve essere applicata la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1995, art. 6, con conseguente spettanza del rimborso nei limiti della somma di Euro 89.290,39;

– A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che:

– risultano trattenuti in decisione, presso la Sezione Quinta Civile, all’udienza del 23/02/2017, i ricorsi nn. 11644/2014 e 9335/2015, inerenti questioni giuridiche connesse al presente ricorso, ed è opportuno attendere la pubblicazione delle due sentenze della sezione semplice.

PQM

 

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo dinanzi a questa Sesta Sezione Civile – T.

Così deciso in Roma, previa riconvocazione in medesima composizione, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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