Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15434 del 20/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 20/07/2020), n.15434

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15363-2019 proposto da:

D.M.A., rappresentata e difesa dall’Avvocato LUIGI

SALCIARINI, presso il cui studio a Pescara, piazza Ettore Troilo 18,

elettivamente domicilia, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO EDELWEISS, rappresentato e difeso dall’Avvocato ANDREA

MODESTI, presso il cui studio a Pescara, viale Muzii 19,

elettivamente domicilia, per procura speciale in calce alla memoria

difensiva;

– resistente –

per regolamento di competenza avverso ORDINANZA del TRIBUNALE DI

CHIETI depositata il 6/4/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/2/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale MARIO FRESA, il quale ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1.1. D.M.A., proprietaria di un’unità immobiliare all’interno del Condominio Edelweiss, ha impugnato la delibera con la quale, in data 27/10/2016, l’assemblea condominiale ha approvato il preventivo di spesa per i lavori di adeguamento dell’impianto termico nonchè il bilancio consuntivo dall’1/6/2015 al 31/5/2016 ed il bilancio preventivo dall’1/6/2016 al 31/5/2017, sostenendone l’invalidità per la mancata indicazione dei nominativi dei condomini favorevoli e di quelli contrari e delle relative quote millesimali, e per l’illegittimo addebito a suo carico delle spese inerenti il riscaldamento, relativamente ai consumi e all’adeguamento dell’impianto centralizzato, pur avendo la stessa distaccato il suo appartamento dell’impianto condominiale;

1.2. il Condominio Edelweiss si è costituito in giudizio ed ha eccepito, tra l’altro, l’incompetenza per valore del tribunale in favore del giudice di pace;

1.3. il tribunale, con l’ordinanza in epigrafe, ha dichiarato la propria incompetenza per valore a decidere sulla domanda, per essere competente il giudice di pace di Chieti;

1.4. il tribunale, in particolare, ha ritenuto che “la somma che con la delibera impugnata è stata posta a carico della sig.ra D.M. è pari complessivamente ad C 1.379,47 (tenendo conto sia delle spese di riscaldamento che delle spese ci adeguamento dell’impianto termico)”, per cui la domanda rientra tra quelle previste dall’art. 7 c.p.c., comma 1; nè, ha aggiunto il tribunale, può rilevare il fatto che l’attrice ha sollevato contestazioni relative alla irregolare modalità di redazione del verbale assembleare, posto che “il valore non può che essere pari all’importo dell’obbligazione pecuniaria posta a carico della attrice per effetto della adozione della delibera impugnata”; e neppure, infine, ha proseguito il tribunale, può rilevare l’importo complessivo delle spese per il riscaldamento o per l’adeguamento dell’impianto, posto che, ai fini della determinazione della competenza per valore, in relazione a una controversia avente a oggetto il riparto di una spesa approvata dall’assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l’inesistenza del suo obbligo di pagamento sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare, bisogna fare riferimento all’importo contestato, relativamente alla sua singola obbligazione e non all’intero ammontare risultante dal riparto approvato dall’assemblea di condominio, poichè, in generale, allo scopo dell’individuazione dell’incompetenza, occorre avere riguardo al thema decidendum, invece che al quid disputandum, con la conseguenza che l’accertamento di un rapporto che costituisce la causa petendi della domanda, in quanto attiene a questione pregiudiziale della quale il giudice può conoscere in via incidentale, non influisce sull’interpretazione e qualificazione dell’oggetto della domanda principale e, conseguentemente, sul valore della causa;

2.1. D.M.A., con ricorso notificato in data 9/5/2019, ha impugnato, con regolamento di competenza, la citata ordinanza, articolando un motivo;

2.2. la ricorrente, in particolare, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 7,9 e 10 c.p.c., e l’omesso esame di un fatto decisivo, ha censurato l’ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha dichiarato la propria incompetenza per valore sulla domanda in favore del giudice di pace;

2.3. così facendo, infatti, ha osservato la ricorrente, il tribunale ha omesso di considerare che l’attrice aveva proposto domanda di annullamento della deliberazione condominiale per due distinti motivi d’impugnazione, vale a dire, innanzitutto, la contestazione di violazioni formali (e cioè la mancata indicazione dei nominativi dei votanti e delle relative quote millesimali) che inficiano tutte le decisioni assunte nella riunione del 27/10/2016, ed, in secondo luogo, la contestazione dell’illegittimo addebito a suo carico delle spese inerenti il riscaldamento, relativamente ai consumi e all’adeguamento dell’impianto centralizzato;

2.4. in particolare, ha evidenziato la ricorrente: – il primo vizio della deliberazione che l’attrice ha dedotto non comporta una quantificazione economica che possa portare alla determinazione di un valore, implicandone, quindi, l’indeterminabilità e, per l’effetto, la competenza del tribunale; – il secondo vizio invocato dall’attrice, poi, ha aggiunto la ricorrente, coinvolge l’intero importo delle spesa per il riscaldamento in quanto l’accoglimento della domanda comporterebbe l’inevitabile aumento delle quote nei confronti di tutti gli altri condomini, per cui il valore della causa dev’essere determinato con riguardo all’importo complessivo delle spese per adeguamento dell’impianto di riscaldamento approvate dall’assemblea;

3.1. il condominio resistente ha depositato memoria difensiva con la quale ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso;

4.1. la Corte ritiene che il ricorso sia fondato e dev’essere, come tale, accolto;

4.2. l’atto di citazione che ha introdotto il giudizio, infatti, dimostra che la ricorrente ha proposto domanda volta alla declaratoria dell’invalidità (per nullità e/o annullabilità e/o inefficacia) della deliberazione assunta dall’assemblea condominiale in data 27/10/2016, articolando a tal fine due distinti motivi d’impugnazione: con il primo, intitolato “invalidità nella redazione del verbale”, l’attrice ha dedotto che “tutte le decisioni/deliberazioni assunte nella riunione del 27/10/2016” erano “state verbalizzate non rispettando i requisiti che la giurisprudenza ha da tempo individuato per tale operazione”, risultando, infatti, “totalmente mancanti le indicazioni dei nominativi sia dei condomini favorevoli sia di quelli contrari rispetto alle decisioni assunte, nonchè l’indicazione delle relative quote millesimali”, e che “tale insuperabile carenza” determinava “l’invalidità dell’intero deliberato”; con il secondo, intitolato “illegittimo addebito delle spese inerenti l’impianto di riscaldamento centralizzato”, l’attrice ha dedotto che l’assemblea, nella riunione in questione, aveva illegittimamente “addebitato alla ricorrente le spese afferenti all’impianto centralizzato per il riscaldamento nonostante la medesima abbia da tempo comunicato il suo distacco”;

4.3. l’attrice, in corrispondenza delle doglianze così articolate, ha, quindi, proposto due distinte domande giudiziali: ed infatti, se un condomino, impugnando una delibera assembleare, denuncia una pluralità di vizi che ne possono determinare l’invalidità, propone contestualmente una pluralità di domande giudiziali, con in comune il petitum (la declaratoria di nullità e/o la pronuncia di annullamento della deliberazione assembleare) ma con distinte causae petendi, corrispondenti a ciascuno dei vizi dedotti (cfr. Cass. n. 2758/2012, in materia di impugnazione di delibera di assemblea societaria; Cass. n. 4806 del 2017);

4.4. ora, come ha correttamente ricordato il pubblico ministero, in tema di azione di annullamento delle deliberazioni delle assemblee condominiali, la legittimazione ad agire attribuita dall’art. 1137 c.c., ai condomini assenti e dissenzienti non è subordinata alla deduzione ed alla prova di uno specifico interesse diverso da quello alla rimozione dell’atto impugnato, Reg. comp. 2019 n. 15363 – Sez. 6-2 – c.c. 20 febbraio 2020 essendo l’interesse ad agire, richiesto dall’art. 100 c.p.c., come condizione dell’anzidetta azione di annullamento, costituito proprio dall’accertamento dei vizi formali di cui sono affette le deliberazioni (Cass. n. 2999 del 2010): l’azione di annullamento di una delibera assembleare, quindi, può essere proposta al solo fine di determinarne la rimozione, pur quando il vizio abbia carattere meramente formale e la delibera impugnata non abbia ex se alcuna incidenza diretta sul patrimonio dell’attore; in tal caso, però, la domanda proposta in giudizio, avendo ad oggetto solo l’accertamento del vizio formale dedotto e non anche della lesione ad un interesse dell’attore suscettibile di essere quantificato, per il danno ingiustamente subito ovvero per la maggior spesa indebitamente imposta, in una somma di denaro, ha valore indeterminabile ed appartiene, pertanto, alla competenza residuale del tribunale (cfr., sul punto, Cass. n. 22943 del 2007, secondo la quale la domanda giudiziale che abbia ad oggetto solo l’accertamento di un diritto di per sè insuscettibile di stima economica, ove non sia accompagnata dalla richiesta di una somma di denaro, ha, in mancanza di un’apposita norma che detti un criterio al riguardo, valore indeterminabile con la conseguente applicazione del principio residuale della competenza per valore del tribunale);

4.5. stabilito, allora, che, in ragione del primo vizio articolato, l’azione di annullamento della delibera assembleare spetta alla competenza del tribunale, tale competenza, evidentemente, si estende, secondo i principi desumibili dal comb.disp. dell’art. 9 c.p.c., comma 1 e dell’art. 10 c.p.c., comma 2, anche alla domanda giudiziale corrispondente alla seconda ed autonoma doglianza, sebbene quest’ultima, in ragione del suo valore (pari ad Euro 1.379,47), sarebbe, ai sensi dell’art. 7 c.p.c., comma 1, di competenza del giudice di pace: in effetti, come ricordato nella stessa ordinanza impugnata, ai fini della determinazione della competenza per valore, in relazione a una controversia avente a oggetto il riparto di una spesa approvata dall’assemblea di condominio, anche se il condomino agisce per sentir dichiarare l’inesistenza del suo obbligo di pagamento sull’assunto dell’invalidità della deliberazione assembleare, bisogna fare riferimento all’importo contestato, relativamente alla sua singola obbligazione e non all’intero ammontare risultante dal riparto approvato dall’assemblea di condominio (Cass. n. 21227 del 2018; Cass. n. 16898 del 2013; Cass. n. 6363 del 2010);

5. l’ordinanza impugnata dev’essere, quindi, cassata e le parti, per l’effetto, rimesse innanzi al tribunale di Chieti.

P.Q.M.

la Corte così provvede: accoglie il ricorso e dichiara competenza del tribunale di Chieti;

cassa l’ordinanza impugnata e rimette le parti innanzi al tribunale di Chieti.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2020

Reg. comp. 2019 n. 15363 – Sez. 6-2 – c.c. 20 febbraio 2020

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