Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15434 del 20/06/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 3 Num. 15434 Anno 2013
Presidente: PETTI GIOVANNI BATTISTA
Relatore: SCRIMA ANTONIETTA

SENTENZA
sul ricorso 1711-2008 proposto da:
STRIANO VINCENZO STRVCN51A13H431Q, considerato
domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato
SABBATINI GIANPAOLO con studio in 10122 TORINO, VIA
CERN AIA 14 giusta procura in atti;
– ricorrente contro
AZIENDA SANITARIA OSPEDALIERA C.T.O. C.R.F. MARIA
ADELAIDE;
– intimata –

Data pubblicazione: 20/06/2013

avverso la sentenza n. 1803/2006 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata il 15/11/2006, R.G.N. 1149/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/03/2013 dal Consigliere Dott. ANTONIETTA SCRIMA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

subordine per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato nel 2000 Striano Vincenzo conveniva in giudizio,
innanzi al Tribunale di Torino, l’Azienda Sanitaria Ospedaliera C.T.O.
C.F.R. Maria Adelaide ed esponeva di aver sofferto di lombosciatalgia
sin dal 1986, di essere stato sottoposto presso il C.T.O. di Torino, in
data 10 giugno 1995, ad intervento chirurgico, dopo il quale i sintomi
della sua patologia si erano aggravati, di essere stato nuovamente
operato presso l’Istituto Rizzoli di Bologna nel 1997 e di essersi
sottoposto successivamente a fisioterapia senza miglioramenti.
Deducendo che la sua situazione patologica derivava da un errore
occorso nella prima operazione chirurgica eseguita presso il CTO e che
tale errore medico gli aveva procurato danni, chiedeva la condanna
della parte convenuta al risarcimento di tali danni, che quantificava in
391.560.000, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
Si costituiva l’Azienda Sanitaria convenuta, impugnando la domanda e
rilevando che in citazione non si indicava l’addebito in concreto mosso
ai sanitari/ il cui comportamento andava esente da censure.
Il Tribunale di Torino, con sentenza del 6 aprile 2004, rigettava la
domanda, essendo risultata priva di riscontro probatorio.
Avverso tale decisione il soccombente proponeva appello, cui resisteva
l’Azienda appellata.

2

TOMMASO BASILE che ha concluso per l’inammissibilità, in

La Corte di appello di Torino, con sentenza del 15 novembre 2006,
rigettava il gravame.
Avverso la sentenza della Corte di merito Striano Vincenzo ha
proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
L’intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede

1. Con il primo motivo, denunciando vizi motivazionali (art. 360,
primo comma, n. 5, c.p.c.), il ricorrente rappresenta che, secondo il
c.t.p. Donelli (v. p. 8 della relazione di consulenza di parte), “il quadro
clinico presentato dallo Striano avrebbe dovuto portare un chirurgo
prudente a rioperare subito il periziando. Purtroppo la patologia si è
evoluta…” e che in relazione a tale rilievo il c.t.u. (p. 30, n. 5.8, della
relazione) avrebbe apoditticamente affermato che “non vi é alcuna
indicazione ad un intervento per eliminare la raccolta siero-ematica,
fatto compatibile con un recente intervento chirurgico; il reintervento
può anche aggravare la situazione locale”. Striano Vincenzo censura,
inoltre, la sentenza impugnata per aver la Corte di merito escluso il
danno biologico risultando le condizioni “finali” del paziente identiche
a quelle “iniziali”. Il ricorrente oltre a contestare tale affermazione,
deduce che il mancato drenaggio, nella fase post-operatoria, avrebbe
impedito la fruizione dei risultati di un intervento che, “senza l’errore
post-operatorio, avrebbe dato ben altro e più felice esito” e che,
inoltre, proprio il mancato drenaggio avrebbe reso inutile il nuovo
intervento presso il Rizzoli. Striano Vincenzo rappresenta, altresì, che
il danno biologico, pur a voler ritenere l’insussistenza
dell’aggravamento delle sue condizioni iniziali, comunque sarebbe da
rapportare “a tutto il periodo delle vicende chirurgiche e riabilitative
inutili” cui sarebbe stato sottoposto.
1.1. Il motivo è infondato.
3

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.2. Deve anzitutto evidenziarsi che il ricorrente, oltre a lamentare
l’insufficienza della motivazione impugnata si duole, anche della
contraddittorietà della stessa senza, a tale ultimo riguardo, trascrivere le
proposizioni che assume siano contraddittorie, sicché, sotto tale
profilo, il motivo è inammissibile (Cass. 2 marzo 2012, n. 3248),

motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e
tali da non permettere di comprendere la ratio decidendi che sorregge il
decisum adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria
allorché – come nel caso all’esame — dalla lettura della sentenza non
sussistano incertezze di sorta su quella che é stata la volontà del giudice
(Cass., sez. un., 22 dicembre 2010, n. 25984).
1.3. La motivazione adottata dal Giudice del merito risulta, inoltre,
sufficiente e congrua. Precisato che, nell’esaminare il motivo in parola,
anche in relazione al profilo dell’insufficienza della motivazione,
occorre far riferimento al cd. quesito di fatto formulato, si evidenzia
che le doglianze sul punto avanzate dal ricorrente si fondano sul
preteso errore post-operatorio (mancato drenaggio) che é stato, invece,
sulla base delle risultanze della c.t.u., argomentatamente escluso dalla
Corte di merito la quale, contrariamente all’assunto del c.t.p., ha
affermato che non sussisteva “alcuna indicazione positiva per un
reintervento … a fronte di una raccolta siero-ematica che è
sostanzialmente normale rispetto ad un intervento complesso quale
quello descritto ed a fronte del rischio, anche maggiore”, di un
aggravamento della situazione locale che poteva essere determinato da
un reintervento.
I giudici del secondo grado hanno escluso ogni colpa a carico dei
chirurghi operatori, evidenziando la necessità del primo intervento
eseguito, la piena conformità del protocollo d’intervento alle
4

evidenziandosi, comunque, che il vizio della contraddittorietà della

IP`

conoscenze scientifiche del momento e specificando, peraltro, che la
raccolta siero-ematica era esito normale dell’intervento eseguito ed era
– del pari in via normale – evoluta in tessuto cicatriziale e che, essendo,
tuttavia, sconsigliabile il reintervento per i rischi connessi già
evidenziati, tale esito normale non era imputabile per colpa agli

1.4. Va, inoltre, evidenziato che, con il motivo all’esame, il ricorrente
tende tende inammissibilmente ad una rivalutazione del merito della
causa, non consentita in questa sede.
2. Con il secondo motivo, dolendosi di vizi motivazionali (art. 360,
primo comma, n.5), il ricorrente lamenta che sia stata ritenuta tardiva
la lagnanza per carenza di consenso informato.
3. Il motivo è inammissibile.
Oltre ad essere stato formulato in relazione al mezzo all’esame un
quesito del tutto generico e privo di attinenza al caso concreto, va,
comunque, rilevato che la lagnanza, così come illustrata, non attiene
alla motivazione della sentenza impugnata ma, riferendosi ad un error in

procedendo, andava censurata in relazione all’art. 360, primo comma, n.
4, c.p.c..
4. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Non vi é luogo a provvedere per le spese, non avendo l’intimata svolto
attività difensiva in questa sede.

La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza
Civile della Corte Supreml di Cassazione, il 20 marzo 2013.
Il P esiden

operatori.

CORTE SUPREMA D! CASSMONE

Si attesta la registrazione presso

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA