Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15433 del 30/06/2010

Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 27/04/2010, dep. 30/06/2010), n.15433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. SOTGIU Simonetta – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. MARIGLIANO Eugenia – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 707-2006 proposto da:

SISA (SOCIETA’ ITAL. SERVIZI AUTOMOBILISTICI) SPA, in persona del

Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SARDEGNA, 38,

presso lo studio dell’avvocato CAPORALE ANTONIO MICHELE, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato FRAU GIOVANNI, giusta

delega a margine;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE DI LODI in persona del Direttore pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO CENTRALE DI ROMA in persona

del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 50/2004 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 11/11/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/04/2010 dal Consigliere Dott. CARLO PARMEGGIANI;

udito per il resistente l’Avvocato GENTILI, che dichiara di accettare

rinuncia con compensazione delle spese;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE

NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’estinzione del ricorso per

rinuncia.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

SISA, Società Italiana Servizi automobilistici s.p.a. impugnava nel 2001 il silenzio-rifiuto della Amministrazione Finanziaria al rimborso di parte dell’IRAP versato per il 1999 sostenendo che i contributi pubblici ricevuti, finalizzati al conseguimento dell’equilibrio economico della impresa,esercente attività di pubblico trasporto, non potevano essere ricompresi nella base imponibile per il calcolo della imposta, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 11, comma 3 ed art. 11 bis, comma 1.

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate, ufficio di Lodi, contestando la fondatezza della pretesa del Consorzio. La Commissione Tributaria Provinciale di Lodi, accoglieva il ricorso, ritenendo che i contributi in questione non fossero soggetti ad IRAP, in forza della interpretazione normativa sostenuta dalla ricorrente.

Appellava l’Agenzia delle Entrate, e la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 50/31/04, in data 10-11- 04, depositata in data 11-11-04, sulla base di una diversa lettura delle norme di legge di cui sopra alla luce della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 5, u.c. nel frattempo entrata in vigore di interpretazione autentica del citato art. 11, accoglieva il gravame, riformando la decisione impugnata.

Avverso la sentenza proponeva ricorso per cassazione la società, con cinque motivi.

Resistevano il Ministero della Economia e delle Finanze e la Agenzia delle Entrate con controricorso.

Con dichiarazione depositata in data 19-4-2010 la società ricorrente, con atto sottoscritto sia dal legale rappresentante della società che dai difensori, dichiarava di rinunciare al ricorso.

Alla odierna udienza, la Amministrazione dichiara di accettare la rinuncia, con compensazione di spese.

Poichè la rinuncia e la accettazione sono rituali ai sensi dell’art. 391 c.p.c..

deve essere dichiarata la estinzione del giudizio.

Non deve pronunciarsi sulle spese ai sensi dell’ultimo capoverso di detta disposizione di legge.

P.Q.M.

La Corte dichiara la estinzione del giudizio. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 27 aprile 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010

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