Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15433 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 26/07/2016, (ud. 17/03/2016, dep. 26/07/2016), n.15433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4245-2011 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell’Avvocato SALVATORE

TRIFIRO’, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

S.W., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo studio dell’Avvocato BRUNO COSSU,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato SAVINA BOMBOI

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 697/2009 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 03/08/2010 R.G.N. 644/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/03/2016 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato GIUA LORENZO per delega verbale Avvocato TRIFIRO’

SALVATORE;

udito l’Avvocato BOMBOI SAVINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 697/2009, depositata il 3 agosto 2010, la Corte di appello di Venezia respingeva il gravame di Poste Italiane S.p.A. e confermava la sentenza del Tribunale di Treviso, che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto stipulato da S.W. in data 19/4/2001 (“a norma dell’art. 8 del CCNL del 26/11/94, come novellato dall’art. 25 CCNL 11/1/2001, per esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche, ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi”), dichiarando conseguentemente che tra le parti si era costituito un rapporto a tempo indeterminato e condannando la società a risarcire al ricorrente i danni in misura corrispondente alle retribuzioni, detratto l’aliunde perceptum, a decorrere dal 9 febbraio 2004, data di offerta della prestazione lavorativa.

La Corte osservava che il contratto in questione era da considerarsi illegittimo, in quanto stipulato successivamente al termine del 30/4/1998, stabilito (dopo successive proroghe) dagli accordi attuativi dell’accordo del 25/9/1997, e peraltro in epoca anteriore all’entrata in vigore della nuova normativa dei contratti a termine di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, così da risultare privo della “copertura” prevista dalla L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23; che, Inoltre, Il contratto non conteneva alcuna concreta e specifica indicazione delle ragioni della stipulazione a termine e, In particolare, dell’incidenza delle eccezionali esigenze dl riorganizzazione, rappresentate nel CCNL del 2001, con riferimento al luogo, al tempo, alle mansioni del lavoratore assunto o alla posizione di lavoro al medesimo attribuita; osservava, infine, à Corte che il S. aveva offerto la propria prestazione con lettera in data 6/2/2004, con la conseguenza che dal ricevimento della stessa, da parte di Poste Italiane S.p.A., era maturato il suo diritto alle retribuzioni.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza la S.p.A. Poste Italiane con otto motivi; il lavoratore ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La presente motivazione è redatta in forma semplificata, previa deliberazione del Collegio.

Deve, In primo luogo, essere disatteso il rilievo di improcedibilità, ex art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per omesso deposito del contratti collettivi, posto che nella parte espositiva del ricorso (cfr. “Fatto”, par. 3) risulta indicazione specifica dell’avvenuto deposito di essi, quali rilevanti ai fini della valutazione delle censure proposte, e altresì specifica indicazione dei luoghi, nei fascicoli di merito di primo e secondo grado, in cui gli stessi sono rinvenibili.

Ciò premesso, devono esaminarsi congiuntamente, in quanto connessi, il primo e il terzo motivo di ricorso.

Con tali motivi la S.p.A. Poste Italiane, deducendo violazione e falsa applicazione della L. 18 aprile 1962, n. 230, artt. 1 e 2 e della L. 26 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nonchè vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per avere erroneamente ritenuto che il potere riconosciuto dalla L. n. 56 del 1987, art. 23 ai contraenti collettivi di introdurre nuove ipotesi di assunzione a termine, In aggiunta a quelle previste dalla legge, fosse soggetto a limiti temporali, peraltro affermati senza che alcun elemento in tal senso fosse enucleabIle dalla norma citata; con la conseguenza che l’art. 25 del CCNL 2001, pur stipulato in attuazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, sarebbe da ritenersi “Irrilevante”, in quanto non idoneo a consentire la stipula di nuovi contratti a termine utilizzando la causale dell’art. 8 CCNL del 26/11/1994, avendo questa esaurito il suo corso alla data dell’ultima proroga (30 aprile 1998). Era invece da ritenersi, secondo la ricorrente, e in adesione a consolidata giurisprudenza di legittimità, che l’art. 25 CCNL del 2001 costituisse diretta attuazione di una delega piena rilasciata all’autonomia collettiva in ordine all’individuazione di nuove ipotesi di contratto a termine, in base a qualunque condizione di fatto.

I motivi in esame sono fondati e devono essere accolti.

Ed infatti questa Corte (cfr., fra le altre, Cass. 26 settembre 2007 n. 20162; 1 ottobre 2007 n. 20608), decidendo In casi analoghi, ha osservato, in linea generale, che la L. 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla L. 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 e successive modifiche nonchè dal D.L. 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, convertito con modificazioni dalla L. 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (principio ribadito dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza 2 marzo 2006 n. 4588). In forza della sopra citata delega in bianco, le parti sindacali hanno individuato, quale Ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, quella di cui al citato art. 25, comma 2, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001, che prevede, quale ipotesi legittimante la stipulazione di contratti a termine, la presenza di esigenze di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione dl nuove tecnologie, prodotti o servizi.

Tale orientamento, ancora ribadito di recente da Cass. 7 gennaio 2015 n. 30 (ord.), appare meritevole di conferma, con conseguente cassazione della sentenza impugnata, la quale, in difformità da esso, ha erroneamente negato all’art. 25 CCNL 2001 di costituire espressione della delega piena rilasciata ai contraenti collettivi ed altresì erroneamente considerato che, pur nel quadro delineato dalla L. n. 56 del 1987, fosse necessaria la presenza nel contratto individuale di specificazioni ulteriori rispetto a quelle menzionate nella norma collettiva (cfr. sul punto, fra le altre, Cass. 14 marzo 2008 n. 6988).

Restano assorbiti gli ulteriori motivi, con i quali è stata dedotta (2) motivazione contraddittoria circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, individuato nell’ambito temporale in cui era consentito alla società di assumere a termine ai sensi dell’Accordo del 25 settembre 1997; (4) violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23 e di varie previsioni di fonte collettiva, nonchè violazione degli artt. 1362 c.c. e ss., per avere la Corte territoriale desunto il limite temporale del 30/4/1998 da accordi aventi natura meramente ricognitiva di una situazione contingente; (5) motivazione insufficiente circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, non avendo la Corte spiegato come gli “accordi di proroga” potessero derogare al contratto collettivo e così introdurre un limite temporale da questo non stabilito; (6) violazione della L. n. 56 del 1987, art. 23, per avere la Corte erroneamente considerato che la società non fosse esonerata dalla dimostrazione del nesso causale fra l’ipotesi astratta e la singola assunzione a termine, non essendo sufficiente la prova della situazione giustificatrice contemplata dal CCNL; (7) violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per non avere la Corte tenuto conto del fatto che le circostanze richiamate nella lettera di assunzione costituivano fatti notori e non contestati dal lavoratore; (8) violazione e falsa applicazione dell’art. 1206 c.c. e di altre norme di legge, per avere la Corte fatto decorrere il diritto alle retribuzioni dall’offerta della prestazione lavorativa e non dal momento dell’effettiva ripresa del servizio.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al primo e al terzo motivo di ricorso, con assorbimento degli ulteriori motivi, e la causa rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Venezia in diversa composizione, la quale procederà a nuovo esame uniformandosi al principio di diritto sopra richiamato.

PQM

la Corte accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte dl appello di Venezia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 17 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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