Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15433 del 22/07/2015


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Civile Decr. Sez. 6 Num. 15433 Anno 2015
Presidente:
Relatore:

Data pubblicazione: 22/07/2015

DECRETO
sul ricorso 12160-2015 proposto da:
FALLIMENTO 820/2013 TRIBUNALE ORDINARIO
ROMA DELLA OPERAE . SPA IN LIQUIDAZIONE, in
persona

del

Curatore,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CAIO •MARIO 8,
presso lo studio dell’avvocato LEONARDO
PALLOTTA, che lo rappresenta e difende
giusta procura speciale a margine;
– ricorrente nonché contro

BANCA INTERMOBILIARE INVESTIMENTI GESTIONI
SPA ;
2015

– intimata –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA,

hnp://10.2.239.81/SICCivileWEB/redazionesentenzavis.jsp

15/07/2015

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depositata il 03/03/2015;

http://10.2.239.81/S1CCivileWEB/redazionesentenzavisjsp

15/07/2015

Il Coordinatore Consigliere Delegato

nel ricorso RG 12160/15;
ritenuto che la rinuncia ha i requisiti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.;
ritenuto che l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c. come
modificato con l’art. 15 del d.lgs n. 40 del 2006;
P.Q.M.

la corte dichiara estinto il giudizio.
Dichiara non luogo a provvedere sulle spese.
Dispone che del presente decreto sia data comunicazione al difensore della parte costituita e lo
avvisa che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può chiedere che sia fissata
l’udienza.
Così deciso in Roma il 13.07.2015

Letta la rinuncia proposta da FALLIMENTO n. 820/2013 do TRIBUNALE ORDINARIO ROMA

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