Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15433 del 21/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.21/06/2017),  n. 15433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 11510/2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

FABIO PACE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1680/02/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 21/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 06/04/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

PREMESSO IN FATTO

che:

– L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti di R.F. (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 1680/02/2015, depositata in data 21/04/2015, con la quale in controversia l’impugnazione del silenzio rifiuto opposto dall’Ufficio erariale ad un’istanza del R., già dirigente dell’ENEL, di rimborso dell’IRPEF trattenuta e versata all’Erario, tramite ritenute operate dall’Enel in qualità di sostituto d’imposta sulla somma erogata, a titolo di capitalizzazione della pensione complementare di reversibilità, prevista dall’accordo collettivo del 16/04/1986 ENEL/Fndai, con l’aliquota superiore al 12,50% – è stata, in sede di rinvio (a seguito di cassazione, con pronuncia di questa Corte n. 20503/2013, di pregressa decisione d’appello), riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente;

– In particolare, i giudici del rinvio hanno sostenuto che suine somme rivenienti dalla liquidazione del rendimento, quale risultante da “certificazione ENEL”, deve essere applicata la ritenuta del 12,50%, prevista dalla L. n. 482 del 1995, art. 6, con conseguente spettanza del rimborso nei limiti della somma di Euro 76.318,91;

– A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

RILEVATO IN DIRITTO

che:

– risultano trattenuti in decisione, presso la Sezione Quinta Civile, all’udienza del 23/02/2017, i ricorsi nn. 11644/2014 e 9335/2015, inerenti questioni giuridiche connesse al presente ricorso, ed è opportuno attendere la pubblicazione celle due sentenze della sezione semplice.

PQM

 

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo dinanzi a questa Sesta Sezione Civile – T.

Così deciso in Roma, previa riconvocazione in medesima composizione, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2017

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