Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15433 del 20/07/2020

Cassazione civile sez. VI, 20/07/2020, (ud. 20/02/2020, dep. 20/07/2020), n.15433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MARCHEIS BESSO Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8115-2019 proposto da:

F.F., rappresentato e difeso dall’Avvocato CLAUDIO

CONTI, presso il cui studio a Roma, via Stimigliano 5, elettivamente

domicilia, per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

ROMA CAPITALE, rappresentata e difesa dall’Avvocato PIER LUDOVICO

PATRIARCA ed elettivamente domiciliata a Roma, via del Tempio di

Giove 21, per procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

nonchè

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE

– intimato –

avverso la SENTENZA n. 17576/2018 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata

il 19/9/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/2/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe, ha dichiarato inammissibile l’appello che F.F. aveva proposto avverso la sentenza con la quale, in data 3/12/2015, il giudice di pace aveva rigettato l’opposizione che lo stesso aveva formulato avverso una cartella di pagamento.

Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che l’atto d’appello risultava del tutto carente dei requisiti prescritti dall’art. 342 c.p.c.. L’appellante, infatti, ha osservato il tribunale, “non ha in alcun modo provveduto ad indicare espressamente il diverso contenuto della sentenza di primo grado ed il progetto alternativo alla stessa, risultando l’atto di appello del tutto generico e non in grado di porre il Giudicante nella condizione di valutare l’erroneità del provvedimento impugnato”.

F.F., con ricorso notificato in data 25/2/2019, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza, dichiaratamente non notificata.

Roma Capitale ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con l’unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione dell’art. 342 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha dichiarato l’inammissibilità dell’atto d’appello sul rilievo che l’appellante non aveva in alcun modo provveduto ad indicare espressamente il diverso contenuto della sentenza di primo grado ed il progetto alternativo alla stessa, risultando l’atto di appello del tutto generico e non in grado di porre il giudicante nella condizione di valutare l’erroneità del provvedimento impugnato.

1.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha considerato il principio secondo il quale l’atto d’appello, a norma degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, deve contenere, a pena d’inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, ma non anche la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.

2. Il motivo è fondato. La sentenza impugnata, infatti, ha violato il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo il quale gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Cass. SU n. 27199 del 2017; conf. Cass. n. 13535 del 2018; Cass. n. 10916 del 2017).

3. Il ricorso dev’essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile – 2, il 20 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2020

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