Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15433 del 03/06/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/06/2021, (ud. 16/03/2021, dep. 03/06/2021), n.15433

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29615-2019 proposto da:

B.N., in proprio e quale tutore di B.G.,

B.E., elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato VINCENZO BREGOLA;

– ricorrenti –

contro

V.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE

CASTRENSE 7, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI TAGLIALATELA,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MONICA

TAGLIALATELA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3589/2019 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 27/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO

PORRECA.

 

Fatto

CONSIDERATO

Che:

V.S. si opponeva a un’esecuzione immobiliare promossa in suo danno da Edil Bienne Costruzioni soc. coop. a r.l., deducendola nullità del pignoramento per incompetenza territoriale dell’ufficiale giudiziario, incertezza del bene pignorato, insussistenza del credito azionato perchè già riscosso;

in fase sommaria il giudice dell’esecuzione non sospendeva la stessa, a differenza di quanto fatto dal Tribunale che, in sede di reclamo, rilevava l’intervenuta carenza di legittimazione della società creditrice procedente in quanto sciolta con atto dell’autorità amministrativa;

nel merito il Tribunale dichiarava inammissibili le deduzioni ex art. 617 c.p.c., tardivamente sollevate, e rigettava l’opposizione osservando che alla società erano succeduti “ex lege” i soci, la contestazione della qualità di socio successore era tema inammissibile in quanto estraneo al perimetro preclusivo degli originari motivi, mentre i pretesi pagamenti erano indeducibili atteso che intervenuti prima della formazione del titolo;

la Corte di appello riformava la decisione di prime cure accogliendo l’opposizione e rilevando che, premessa l’ammissibilità delle nuove domande nella distinta fase di pieno merito dell’opposizione, in ipotesi di mancata nomina del liquidatore sociale anche lo statuto prevedeva la devoluzione del residuo patrimonio al fondo mutualistico;

avverso questa decisione ricorrono per cassazione B.N., in proprio e quale tutore di B.G., B.E., quali già soci della cooperativa, articolando sei motivi;

resiste con controricorso V.R., indicato erede del defunto padre V.S..

Diritto

RILEVATO

Che:

con il primo e secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 183,617 c.p.c., art. 360 c.p.c., n. 5, poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare l’inammissibilità delle nuove domande introdotte nella fase di pieno merito;

con il terzo motivo si prospetta la violazione dell’art. 615 c.p.c., poichè la Corte di appello avrebbe errato obliterando la “mancata contestazione di parte opponente che aveva omesso di promuovere opposizione all’esecuzione”;

con il quarto motivo si prospetta l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso poichè, con l’opposizione, non sarebbe stata contestata la decisiva qualità di soci e quindi successori, dei deducenti;

con il quinto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione della L. n. 59 del 1992, art. 11, giacchè la devoluzione al fondo mutualistico evocata dalla Corte territoriale avrebbe dovuto essere eseguita dai soci cui “comunque spettavano capitale e dividendi”;

con il sesto motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 100 e 105 c.p.c., perchè, quali soci e dunque successori, i deducenti sarebbero stati titolati al recupero del credito “benchè devoluto al fondo mutualistico una volta recuperato”;

Ritenuto che:

il ricorso è inammissibile per tardività;

non applicandosi la c.d. sospensione feriale dei termini, alle opposizioni esecutive quale quella in scrutinio, il termine per il ricorso per cassazione scadeva il 30 agosto 2019, e la notifica risulta del 29 settembre seguente;

spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 4.500,00, oltre a 200,00 Euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti in solido, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 16 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 giugno 2021

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