Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15432 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 26/07/2016, (ud. 16/03/2016, dep. 26/07/2016), n.15432

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VENUTI Pietro – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11879/2015 proposto da:

D.A., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA

59, presso lo studio dell’avvocato AMOS ANDREONI, che lo rappresenta

e difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati SERGIO

PREDEN, ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO, LUIGI CALIULO, giusta

delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 446/2014 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 04/11/2014 r.g.n. 408/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16/03/2026 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito l’Avvocato ANDREONI AMOS;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SERVELLO Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 446/2014, depositata il 4 novembre 2014, la Corte di appello di Genova respingeva l’appello proposto da D.A. nei confronti della sentenza del Tribunale di Genova che ne aveva respinto la domanda di accertamento del diritto a percepire la pensione di anzianità con decorrenza dall’1/1/2013, previa totalizzazione dei periodi contributivi relativi al periodo di lavoro prestato in Romania e in Italia.

La Corte distrettuale osservava, a sostegno della propria decisione, che l’appellante non poteva usufruire del bonus di quattro anni e tre mesi di contribuzione riconosciutagli n Romania per lavori usuranti, sul rilievo che l’art. 11 del Regolamento CE n. 883/2004 del 29 aprile 2004 stabilisce che gli Stati membri, pur nel principio di totalizzazione, restano competenti per determinare le condizioni previste dalla loro legislazione nazionale per il riconoscimento delle prestazioni di sicurezza sociale e che in Italia il pensionamento anticipato è previsto solo per coloro che abbiano svolto attività usurante per almeno sette anni negli ultimi dieci (D.Lgs. n. 67 del 2011, art. 1, comma 2).

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il D., con tre motivi; l’INPS ha resistito con controricorso, assistito da memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente, denunciando la violazione degli artt. 1, 6 e 66 del Regolamento CE n. 883/2004 del 29 aprile 2004 In relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, deduce che la pensione di anzianità rientra nel campo applicativo dl detto Regolamento perchè pensione anticipata di vecchiaia e non pre-pensionamento.

Con il secondo motivo, denunciando falsa applicazione dell’art. 11 del Regolamento CE n. 883/2004 in combinato disposto con del D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, art. 1, nonchè violazione degli artt. 5 e 6 del medesimo Regolamento in combinato disposto con L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 59, comma 6, 2^ inciso, il ricorrente deduce che in regime di totalizzazione l’INPS non può neutralizzare la contribuzione aggiuntiva, accreditata in uno Stato membro, posto che nel sistema Italiano tutta la contribuzione eccedente i 35 anni è comunque utile per il diritto a pensione di anzianità.

Con il terzo motivo, proposto in subordine al precedente, il D. denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5), non avendo la Corte di appello considerato che il periodo di lavoro usurante era stato certificato dalla Romania non già in 4 anni e 3 mesi (corrispondenti alla contribuzione figurativa) ma in 17 anni, 6 mesi e 5 giorni.

Il ricorso non può essere accolto.

Il primo e il terzo motivo risultano inammissibili: il primo in quanto formula censure che non attengono alla ragione decisoria seguita nella sentenza impugnata; il terzo in quanto precluso dall’art. 348 ter c.p.c., u.c., in presenza di sentenza di appello che ha confermato la decisione di primo grado e di un giudizio di appello introdotto con ricorso depositato oltre il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della L. 7 agosto 2012, n. 134 di conversione del Decreto (n. 83 del 2012) che ha introdotto la disposizione richiamata.

Il secondo motivo è infondato.

L’art. 11 del Regolamento CE n. 883/2004 prevede, all’art. 11 comma 1, che le persone, alle quali si applica il presente Regolamento, sono soggette alla legislazione di un singolo Stato membro. Tale legislazione è determinata a norma del presente titolo”; prevede poi, al comma 3, lett. a), che “una persona che esercita un’attività subordinata o autonoma in uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato membro”. Su tale premessa non pare dubbio che la sentenza impugnata sl sottragga alla critica che le viene rivolta con il motivo in esame, atteso l’assoggettamento del ricorrente, occupato in Italia dal giugno 2002 al dicembre 2012, alla legislazione dello Stato italiano e il disposto del d.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67, art. 1, comma 2, lett. a), per il quale diritto ai trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori di cui al comma 1 abbiano svolto una o più delle attività lavorative di cui alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1, secondo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari ad almeno sette anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci anni di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017″.

Nè i principi di assimilazione e di totalizzazione, affermati nel medesimo Regolamento, possono condurre a conclusione diversa da quella fatta propria dalla Corte territoriale.

Ed infatti la Decisione N. H6 del 16 dicembre 2010 della Commissione amministrativa per il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, istituita presso la Commissione delle Comunità Europee in virtù del Regolamento CE n. 883/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 (art. 71) – decisione richiamata tanto nella pronuncia della Corte, come a corredo del secondo motivo di ricorso – dopo avere precisato, al punto 2, che “Il principio delta totalizzazione prevede che i periodi comunicati da altri Stati membri vengano totalizzati senza che la loro natura sia messa In discussione”, al successivo punto 3 ha cura di ribadire che “Gli Stati membri restano tuttavia competenti – dopo aver applicato il principio della totalizzazione di cui al punto 2 – per determinare le altre condizioni richieste dalla loro legislazione per la concessione delle prestazioni di sicurezza sociale, tenuto conto dell’art. 5 del Regolamento (CE) n. 883/2004 – purchè tali condizioni siano applicate In modo non discriminatorio – e tale principio non è pregiudicato dall’applicazione dell’art. 6 del regolamento (CE) n. 883/2004” e cioè dalla disciplina sulla “totalizzazione dei periodi”.

Tali nette conclusioni risultano, d’altra parte, in linea con i “considerando” n. 4 e n. 5, perchè se nel primo di essi è sottolineata la necessità che “quando si applica il principio della totalizzazione dei periodi, come stabilito dall’art. 6” del Regolamento sia garantito “che i periodi assicurativi comunicati in quanto tali da uno Stato membro siano accettati dallo Stato membro destinatario senza metterne in discussione la natura”; nel secondo (“considerando” n. 5) è sottolineata “al tempo stesso” la necessità che sia fatto salvo il “principio secondo il quale gli Stati membri restano competenti per determinare le condizioni previste dalla loro legislazione nazionale per il riconoscimento delle prestazioni di sicurezza sociale” e che tale principio non venga “messo in discussione dal principio della totalizzazione” così che “lo Stato membro destinatario deve, in primo luogo, accettare tutti i periodi comunicati in quanto tali per superare eventuali ostacoli all’apertura di un diritto e poi, in secondo luogo, determinare se vengono soddisfatti gli ulteriori requisiti previsti dalla sua legislazione nazionale”.

Ne deriva la correttezza della sentenza impugnata, la quale non ha escluso che il bonus per lavori usuranti esercitati in Romania potesse formare oggetto di totalizzazione, ma ha ritenuto che di esso si potesse tenere conto solo nel quadro della legislazione italiana e secondo i requisiti dalla stessa previsti.

Sussistono eccezionali ragioni per la compensazione delle spese di giudizio, tenuto conto delle peculiarità della fattispecie e della difficoltà di conoscenza delle fonti normative, anche comunitarie, implicate nella trattazione di essa.

PQM

la Corte rigetta il ricorso; compensa le spese del presente giudizio di cassazione.

Al sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza del presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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