Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15432 del 13/07/2011
Cassazione civile sez. VI, 13/07/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 13/07/2011), n.15432
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato President – –
Dott. RORDORF Renato – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
EQUITALIA CERIT s.p.a., con domicilio eletto in Roma, via Panama n.
68, presso gli Avv.ti Cucchi Bruno e Giovanni Puoti che la
rappresentano e difendono come da procura in calce;
– ricorrente –
contro
ITALIANS FORNITURE di PAOLI SIMONE, fallita;
– intimata –
per la cassazione del decreto del tribunale di Pistoia n. 29/10 del
17 febbraio 2010.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 26 maggio 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanicheili.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Equitalia Cerit s.p.a., agente per la riscossione, ricorre per cassazione avverso il decreto del tribunale nella parte in cui, in sede di opposizione al decreto del giudice delegato al fallimento della Italians Forniture di Paoli Simone che aveva ritenuto inammissibile in quanto tardiva la domanda, ha ammesso allo stato passivo il credito IRAP solo in chirografo.
L’intimata curatela non ha proposto difese.
La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanicheili con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’unico motivo di ricorso con cui si denuncia violazione dell’art. 2752 c.c. per avere il tribunale negato il rango privilegiato al credito IRAP è manifestamente fondato alla luce del principio di recente affermato secondo cui “Il privilegio generale sui mobili, per quanto riguarda l’i.r.a.p., deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla intervenuta modifica dell’art. 2752 c.c., dovendosi ritenere la previsione di detto privilegio implicitamente inclusa in detta norma in base ad una consentita interpretazione estensiva della stessa. Pertanto il fatto che il legislatore, nel momento in cui ha introdotto nei 1997 l’i.r.a.p. ed ha soppresso l’ILOR, non abbia provveduto a modificare contemporaneamente l’art. 2752 c.c., non deve essere interpretato come volontà di escludere dal privilegio l’i.r.a.p., ma come una mera svista non infrequente quando vengono introdotte nell’ordinamento giuridico nuove disposizioni, cui lo stesso legislatore ha posto successivamente rimedio, eliminando ogni anomalia del sistema (Cassazione civile, sez. 1,1 marzo 2010, n. 4861)”.
Il ricorso deve dunque essere accolto e cassato il decreto impugnato.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto ammesso allo stato passivo il credito per IRAP con il privilegio generale sui mobili.
L’epoca in cui si è formata la richiamata giurisprudenza induce alla compensazione delle spese sia della fase di merito che di quella di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ammette allo stato passivo del fallimento Italians Forniture di Paoli Simone il credito per IRAP con il privilegio di cui all’art. 2752 c.c.; compensa le spese del giudizio di merito e di quello di legittimità.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2011.
Depositato in Cancelleria il 13 luglio 2011