Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15431 del 30/06/2010
Cassazione civile sez. trib., 30/06/2010, (ud. 08/04/2010, dep. 30/06/2010), n.15431
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –
Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –
Dott. CARLEO Giovanni – rel. Consigliere –
Dott. DIDOMENICO Vincenzo – Consigliere –
Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11347/2007 proposto da:
AGRICOLA G. PICO DI BENASSI FRANCIOSI ISOLDA & C. SAS, in persona
del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA
VIALE PARIOLI 43, presso lo studio dell’avvocato D’AYALA VALVA
Francesco, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
MASSIMO TURCHI giusta delega in calce;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MIRANDOLA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo studio
dell’avvocato FURITANO Marcello, che lo rappresenta e difende
unitamente agli avvocati FURITANO CECILIA, ZANASI MARCO giusta delega
in calce;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 6/2006 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,
depositata il 20/02/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza
dell’08/04/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI CARLEO il quale
informa che è stata depositata istanza di rinuncia al ricorso con
accettazione;
udito per il resistente l’Avvocato ZANASI che si riporta agli
scritti;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE
NUNZIO Wladimiro, che ha concluso per l’estinzione del ricorso per
rinuncia.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Visto l’atto del 15 marzo 2010, pervenuto dopo la fissazione dell’udienza di discussione, con cui l’Agricola G. Pico s.a.s. di Benassi Franciosi Isolda & C., in persona del legale rapp.te pro tempore ha dichiarato di voler rinunciare ex art. 390 c.p.c., al ricorso ed ha chiesto la compensazione delle spese di giudizio;
vista l’adesione ed accettazione alla richiesta di compensazione delle spese di giudizio da parte del Comune di Mirandola, in persona del Sindaco in carica, previa sottoscrizione in calce all’atto di rinuncia;
udita la difesa del Comune di Mirandola che ha concluso per l’estinzione del processo con compensazione delle spese;
Udito il P.G. in persona del Dr. Wladimiro De Nunzio che ha concluso per l’estinzione del processo;
ritenuta l’esistenza di giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il processo. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 8 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 giugno 2010