Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 15431 del 26/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 26/07/2016, (ud. 08/03/2016, dep. 26/07/2016), n.15431

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9726-2010 proposto da:

P.P., C.F. (OMISSIS), già elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA MUGGIA 6, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

SPADARO, e da ultimo in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la cancelleria

della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dagli avvocati

FRANCESCOPAOLO RAGOZINI, ALFREDO APA giusta delega in atti;

– ricorrente-

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F, in persona del

Presidente legale rappresentante pro/tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA POMPEO MAGNO, 23 A, presso lo studio

dell’avvocato GIAMPIERO PROIA, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GUIDO ROSSI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 824/2009 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 01/04/2000 R.G.N. 3243/2006; udita la relazione della

causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2016 dal Consigliere

Dott. DE GREGORIO FEDERICO;

udito l’Avvocato APA ALFREDO;

udito l’Avvocato PETRASSI MARCO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità e in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO del PROCESSO

La Corte di Appello di NAPOLI con sentenza n. 824 del 10 febbraio – primo aprile 2009, in riforma della impugnata pronuncia di primo grado, in accoglimento dell’interposto gravame, revocava l’opposto decreto ingiuntivo n. 2542/04 e condannava l’appellato P.P. alla restituzione della somma di Euro 19.579,83, oltre interessi dalla domanda formulata con l’atto d’impugnazione, compensando tuttavia tra le parti le spese relative al doppio grado del giudizio. Avverso detta decisione il P. proponeva ricorso per cassazione con tre motivi, come da atto notificato il trenta marzo 2010.

L’I.N.P.S. ha resistito all’impugnazione avversaria mediante controricorso notificato il 10 maggio 2010, successivamente illustrato da memoria ex art. 378 c.p.c..

Infine, tutte le parti sono comparte alla pubblica udienza fissata all’otto marzo 2016, allorchè tra l’altro il difensore del P. ha fatto cenno a non meglio indicata rinuncia al ricorso da parte del suo assistito, rinuncia che invero non risulta in atti depositata.

Diritto

MOTIVI della DECISIONE

Con ricorso depositato il 4-4-06 l’INPS aveva impugnato la sentenza del Tribunale di Napoli, con la quale era stata respinta l’opposizione da esso proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 2542/04 emesso in di P.P., avvocato iscritto nell’elenco speciale degli avvocati dipendenti dell’istituto, per l’importo di Euro 29.131,54 a titolo di onorari relativi all’attività svolta in sede giudiziale a favore della Società di Cartolarizzazione dei Crediti INPS (S.C.C.I.) S.p.A. in relazione agli anni 2000 e 2001.

Infatti, con la L. del 23 dicembre 1998, n. 448, art. 13, era stata prevista la cessione a titolo oneroso ad una società di cartolarizzazione (la S.C.C.I. S.p.a.) dei crediti contributivi vantati dall’INPS già maturati e maturandi sino al 31-12-2001. Il comma 8 di tale articolo così disponeva: “nei procedimenti civili di cognizione e di esecuzione, pendenti alla data della cessione, il cessionario può intervenire fermo restando che l’INPS non può in ogni caso essere estromesso. Per i giudizi di opposizione all’esecuzione promossi avverso il ruolo, instaurati successivamente alla cessione dei crediti, sussiste litisconsorzio necessario nel lato passivo tra l’INPS ed il cessionario”.

Del D.M. 5 novembre 1999, art. 4, nel testo sostituito del D.M. 2 dicembre 1999, art. 9, (attuativo della suindicata legge), ha previsto: “L’INPS assume l’onere degli aggi, commissioni e spese di riscossione e recupero relative ai crediti contributivi ceduti, nonchè delle anticipazioni della remunerazione riconosciuta al concessionari in applicazione del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112, art. 17, comma 5. L’INPS trattiene ovvero ha diritto di ricevere dall’acquirente dei crediti un importo fino al 2% di qualunque somma riscossa o recuperata a valere sui crediti contributivi ceduti, a titolo di rimborso forfetario degli oneri di cui al presente comma”.

Con contratti stipulati in data 29 novembre 1999, 31 maggio 2001 e in data 18 luglio 2002 l’INPS ha ceduto all’acquirente i crediti contributivi maturati rispettivamente al 31-12-99 al 31-12-00 ed al 31-12-01. In tali contratti alla clausola 9 era previsto che “l’INPS assume nel confronti dell’Acquirente gli impegni di cui alle clausole 9.2, 9.3, 9.4”.

Con la clausola 9.2 l’INPS, in ordine ai crediti contributivi ceduti oggetto di procedimento civile di cognizione, si impegnava a proseguire i relativi giudizi, a norma dell’art. 111 c.p.c., con la diligentia quam suis, con facoltà dell’acquirente d’intervenire in tali giudizi. In nessun caso, tuttavia, l’I.N.P.S. avrebbe potuto chiamare in causa l’Acquirente se non intervenuto, nè l’Acquirente avrebbe potuto chiedere la estromissione dell’INPS. La clausola 9.3 prevedeva, in ordine ai crediti contributivi ceduti per il quali fosse iniziata dall’INPS l’esecuzione forzata, che l’INPS si impegnasse a portare avanti le relative esecuzioni forzate a norma dell’art. 111 c.p.c., con la diligentia quam suis, ferma la facoltà dell’acquirente d’intervenire in tali esecuzioni.

La clausola 9.4 prevedeva che qualora i debitori avverso il ruolo promuovessero giudizi di merito e/o di opposizione all’esecuzione, l’INPS e l’Acquirente sarebbero stati litisconsorti necessari nei relativi giudizi in tal caso, l’INPS si impegnava a portare avanti la relativa lite anche per conto dell’Acquirente la cui difesa tecnica l’INPS si impegnava ad assumere con la diligentia quam suis.

La clausola 9.5 disponeva che in relazione a quanto previsto dalle clausole 9.2, 9.3 e 9.4, l’Acquirente con il presente contratto conferiva mandato con rappresentanza all’I.N.P.S., affinchè l’Istituto provvedesse, ove richiesto e tramite propri avvocati, alla rappresentanza e difesa tecnica dello stesso Acquirente dinanzi alle competenti autorità giudiziarie.

Solo nel secondo contratto di cessione alla clausola 9.5 era previsto che “per lo svolgimento delle attività indicate nella presente clausola 9, sarà corrisposto dall’Acquirente all’INPS un corrispettivo in conformità a quanto previsto dalla clausola 11 che segue”.

L’art. 11 di tutti i contratti di cessione prevedeva il diritto dell’INPS al rimborso forfettario dell’insieme degli oneri sostenuti per la riscossione ed il recupero del crediti in questione.

Con delibera n. 89 del 26 marzo 2002, il Consiglio di Amministrazione dell’I.N.P.S., richiamata la clausola 9.5 del secondo contratto, stabiliva di “attribuire il 2% dell’importo lordo dei crediti recuperati in via legale per l’anno 2000 all’Avvocatura, dedotte le spese forfetarie nella misura del 10% in applicazione della legge professionale, gli incentivi speciali per recupero ed incassi crediti già erogati per il 2000 e gli oneri riflessi” e riteneva “altresì di distribuire le somme spettanti secondo le quote, contrattualmente stabilite, di ripartizione di onorari e competenze legali”.

Con tale delibera, quindi, si prevedeva l’attribuzione agli avvocati dell’INPS dell’importo che, in base al D.M. 5 novembre 1999, ed ai contratti di cessione, la società di cartolarizzazione era tenuta a corrispondere all’INPS a titolo di rimborso forfetario per rifonderlo dell’onere degli aggi, commissioni e spese di riscossione e recupero relative al crediti contributivi”.

Tale delibera, su rilievi del collegio dei sindaci condivisi dai Ministeri vigilanti, veniva revocata dal Commissario Straordinario dell’Istituto con determinazione n. 805 del 17-7-2003, sul presupposto che il 2% dei crediti riscossi o recuperati costituiva il corrispettivo di pertinenza dell’Istituto e non dell’Avvocatura, perchè i legali, essendo iscritti all’Albo Speciale, potevano patrocinare solo in nome dell’I.N.P.S., al quale la S.C.C.I dovuto, infatti, conferire mandato con rappresentanza, perchè non rientrava nelle competenze del Consiglio di Amministrazione la determinazione del trattamento economico dei dipendenti, oggetto esclusivo della contrattazione collettiva, sia infine in considerazione dell’accordo sindacale del 4-6-03, che destinava all’Avvocatura solo una parte (Il 70%) del complessivo importo del 2% dei contributi recuperati per via legale, afferenti agli anni 2000 e 2001 e la restante parte alla contrattazione integrativa relativa al personale amministrativo.

L’appellato aveva sostenuto che il credito azionato con la procedura monitoria trovava la propria fonte non solo nelle delibere del Consiglio di Amministrazione dell’I.N.P.S., ma soprattutto del D.P.R. n. 411 del 1976, art. 30, trattandosi di compensi dovuti agli avvocati dell’istituto per l’attività legale svolta anche in favore della S.C.C.I., senza, quindi, la necessità di una nuova contrattazione sugli stessi; che, in ogni caso, con l’accordo del 4 giugno 2003, era stato ribadito e riconosciuto che il suo diritto al compenso per l’attività legale svolta per il recupero dei crediti ceduti era a titolo di onorari senza alcuna riserva da parte dell’Istituto.

Secondo la Corte d’Appello, tale tesi, condivisa dal primo giudice, non poteva essere accolta, in quanto fondata sull’erronea convinzione che la percentuale del 2% riconosciuta all’INPS costituisse esclusivamente una competenza di procuratore ed onorario di avvocato dell’ente. Come evincibile anche dalla lettura dei contratti di cessione succedutisi nel tempo, la percentuale del 2% riconosciuta all’INPS, per rifonderlo dell’onere degli aggi, commissioni e spese di riscossione e recupero relative ai crediti contributivi, (clausola 11.1. del primo contratto di cessione perfettamente conformata alle disposizioni del decreto ministeriale) era destinata funzionalmente a conformata una serie composita di attività svolte dall’Istituto quale mandatario con rappresentanza della società cessionaria; tale importo costituiva, infatti, un compenso forfetario corrisposto da un terzo per i compiti svolti per suo conto, che non comprendevano solo attività strettamente processuali e richiedenti necessariamente l’Intervento di un avvocato dell’ente, bensì anche altri oneri ed attività accessorie e complementari a quelle legali, che potevano, ad esempio, impiegare il personale amministrativo degli uffici legali (mancava nelle convenzioni INPS – S.C.C.I la previsione per l’attività di recupero legale di un compenso distinto da quello previsto per l’attività di recupero in via amministrativa, risultando per converso un importo unitario ed onnicomprensivo natura e funzione unitarie).

Il dato testuale della previsione, a parere della Corte partenopea, non consentiva una diversa lettura, sicchè non era sostenibile l’assunto attoreo, secondo il quale tale rimborso forfetario, in quanto riferito alle competenze di procuratore ed onorari di avvocato riscosso dall’Ente, fosse spettante agli avvocati ai sensi del D.P.R. n. 411 del 1976, art. 30. Tale ultima normativa, infatti, si riferiva a somme ontologicamente diverse, che ab origine avevano natura di compensi professionali, liquidate in favore dell’INPS secondo tariffe professionali (di regola in giudizio) e poste a carico di controparti soccombenti nel confronti dell’Istituto.

Dal momento che la destinazione dell’importo in questione (2%) era collegata allo svolgimento di molteplici attività svolte in favore del cessionario, spettante all’Istituto in base ai relativi contratti di cessione, doveva categoricamente escludersi che la normativa invocata (D.P.R. n. 411 del 76) potesse essere idonea a disciplinare la relativa diretta distribuzione ai legali medesimi. Tanto precisato, a fronte dell’indiscutibile attività di rappresentanza, difesa tecnica e recupero dei crediti contributivi ceduti a seguito dell’operazione di cartolarizzazione, svolta dagli avvocati dell’Istituto per conto ed in nome della S.C.C.I. S.p.A., non poteva escludersi in astratto il diritto degli stessi a che una parte anche consistente del detto rimborso fosse destinata a compensare tale ulteriore attività. Trattavasi, tuttavia, di un compenso diverso ed aggiuntivo rispetto a quanto gli stessi legali percepivano per l’attività professionale svolta per l’Istituto, che in quanto forma di “retribuzione accessoria” richiedeva una regolamentazione negoziale specifica e non suscettibile di attribuzione diretta, come invece preteso dall’Istante.

Contrariamente a quanto affermato dal primo giudice, il principale elemento in contestazione tra le parti, la c.d. “res dubia” del giudizio, ad avviso della Corte napoletana, consisteva principalmente nella diversa natura attribuita dalle parti in giudizio alla percentuale del 2% di cui sopra e non solo alla disciplina da applicare per l’erogazione di tale importo, attinente ad un momento logicamente successivo (solo se fosse riconosciuta la natura di “onorari” destinati ai legali dell’istituto per l’ulteriore attività legale svolta, infatti, poteva porsi il problema delle modalità di distribuzione dell’importo).

Le ampie argomentazione sostenute dal primo giudice in ordine all’applicabilità del D.P.R. n. 411 del 1976, art. 30 – con particolare riferimento alla categoria degli “onorari giudizialmente liquidati” – al caso di specie, dovevano pertanto ritenersi fondate sul presupposto, tutt’altro che pacifico tra e parti ed escluso dalla Corte, che il 2% del rimborso forfetario in questione fosse destinato esclusivamente a compensare l’ulteriore attività legale svolta dagli avvocati dell’Istituto anche per conto della S.C.C.I. S.p.A..

A questo punto occorreva verificare la fondatezza della richiesta attorea alla luce dell’accordo sindacale del 4 ghigno 2003 -e successiva determinazione n. 805 del 2003 del Commissario Straordinario- con il quale l’INPS, la CGIL-FP, la CISL-FPS e la UIL-PA regolavano la materia prevedendo di destinare direttamente agli avvocati solo una quota parte (pari al 70%) del complessivo 2% dei contributi riscossi in via legale destinando la restante quota ad incrementare le risorse per la contrattazione integrativa relativa al personale amministrativo. Ribadito che le somme In questione non costituivano “onorari”, esse non potevano essere attribuite agli avvocati, nè ai sensi del D.P.R. n. 411 del 1976, art. 30, nè sulla base dell’accordo sindacale suddetto, recepito nella determina n. 805 del 2003.

La contrattazione collettiva del pubblico impiego, invero, era rigidamente regolata dalla legge, anche a garanzia dell’interesse pubblico al controllo della spesa, oltrechè dei generali principi di imparzialità e buon andamento ex art. 97 Cost., come peraltro ribadito dal D.Lgs. 165 del 2001, art. 2 cit..

L’accordo sindacale del giugno 2003 esorbitava dalle “materie” riservate dal contratto collettivo nazionale alla contrattazione integrativa, tra le quali non era prevista la corresponsione diretta di trattamenti economici in favore del personale.

Non poteva, dunque, affermarsi la fondatezza del rivendicato diritto alla stregua di tale accordo il quale, peraltro, non avendo in alcun modo stabilito quali fossero le quote di ripartizione tra gli avvocati, in ogni caso avrebbe avuto bisogno di un atto applicativo da parte dell’istituto, non rinvenibile nella determina n. 805 del 2003, mai messa in esecuzione dal Direttore Generale ancor prima che venisse sospesa e poi annullata.

In conclusione, esclusa la natura di “onorari” del rimborso forfetario dell’onere degli aggi, commissioni e spese di riscossione e recupero relative ai crediti contributivi ceduti alla S.C.C.I., e ribadito che l’attribuzione di trattamenti economici a dipendenti pubblici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste mediante contratti individuali”, doveva ritenersi che nel caso in esame non sussistevano i presupposti prospettati dall’appellato del rivendicato diritto alla attribuzione diretta del rimborso medesimo a titolo di competenze legali per l’ulteriore attività svolta in favore della S.C.C.I. S.p.a..

Ogni altra questione, egregiamente prospettata nei rispettivi atti difensivi da entrambe le parti in lite, restava assorbita dalla sopra esposte considerazioni.

Quanto al CCNL del 19-12-05 – volto a regolamentare la destinazione delle risorse derivanti dall’attività di riscossione dei crediti contributivi ceduti alla S.C.C.I. S.p.A svolta dai professionisti dell’Istituto nel quinquennio 2000-2004 primo semestre 2005- rilevava la Corte distrettuale l’inapplicabilità di detto contratto all’istante avv. P., essendo stato previsto che l’applicazione dello stesso ai singoli avvocati presupponeva la loro espressa e libera adesione ad esso, da formularsi ai sensi e nelle forme di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 65 e 66 e degli artt. 410 e 411 c.p.c., “entro 60 giorni dalla data di stipula definitiva del presente accordo, con conseguente rinuncia all’azione giudiziale e impegno alla cessazione dell’eventuale giudizio In corso con compensazione delle spese”.

Nel caso di specie non era stata neppure stata allegata dall’appellato l’adesione, nei sensi sopra precisati, all’accordo in oggetto.

L’accoglimento dell’appello comportava, quindi, l’accoglimento dell’opposizione proposta dall’INPS al decreto Ingiuntivo n. 2542/04, che conseguentemente andava revocato.

In ordine alla richiesta di restituzione, avanzata dall’Istituto appellante, delle somme corrisposte all’avvocato P. in esecuzione dell’Impugnata sentenza, la stessa poteva trovare accoglimento nei limiti in cui risultavano effettivamente versate, e cioè nella misura di 19.579,83 Euro, che l’avvocato P. aveva dichiarato di avere ricevuto (cfr. pag. 63 e 64 della memoria di costituzione in appello), a fronte del maggior importo indicato in appello -presumibilmente calcolato al lordo delle ritenute di legge- Il cui versamento non risultava ex adverso dimostrato. Tenuto conto della complessità delle questioni trattate, stimavasi infine equo compensare Interamente le spese del doppio grado di giudizio.

Orbene, i primi due motivi del ricorso per cassazione nell’interesse del P. (pagg. 12/20 dell’atto di cui alla relata di notifica in data 30 marzo 2010) riguardano entrambi l’asserita violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per quanto ivi chiarito ed illustrato, ma senza formulazione di alcun quesito di diritto. Parimenti, il 3 e ultimo motivo di ricorso, risulta così testualmente delineato: “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo della controversia art. 360, n. 5 (rectius: art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Con l’atto di appello l’I.N.P.S., in via preliminare, ha depositato il CCNI del 19.12.2005. L’Avv. P., in via del tutto subordinata, nel caso in cui il gravame dall’I.N.P.S. fosse stato accolto, come peraltro 8 avvenuto, manifestava in sede di discussione, la volontà di voler aderire a detto accordo. La Corte, invece, motivava il rigetto di tale Istanza, assumendo che la manifestazione di volontà doveva intervenire ai sensi e nelle forme del D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 65 e 66. Come poteva essere manifestata l’adesione in modo espresso e libero se era in corso un giudizio in cui era sub iudice la natura del diritto in questione ? Il D.Lgs. n. 165 del 2001, artt. 65 e 66, infatti, al pari degli artt. 410 e 411 c.p.c., riguardano la fase preliminare del giudizio e non un accordo da stipularsi a giudizio in corso. Invero, nelle conclusioni dell’atto di appello, io stesso Istituto previdenziale, in via subordinata, chiede compensarsi parzialmente le somme riscosse dall’avv. P. con le minor somme che gli spetterebbero in applicazione dell’intesa del CCNI del 19-12-2005”.

Pertanto, il ricorrente ha chiesto di ritenere applicabile nella fattispecie in esame il combinato disposto della L. n. 70 del 1975, art. 26 e D.P.R. n. 411 del 1976, art. 30; in subordine, di ritenere valido ed efficace l’accordo del 4 giugno 2003; in via ulteriormente gradata, ritenere valida ed efficace la manifestazione di volontà espressa da esso avv. P., in sede di discussione, davanti alla Corte di Appello di Napoli, sezione lavoro, di adesione all’accordo del 19-12-2005.

Orbene, a parte indubbi difetti di autosufficienza e di allegazione, rilevanti soprattutto ex art. 366, comma 1, n. 6, nonchè art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, con le conseguenti sanzioni processuali ivi contemplate (il ricorso è sprovvisto tra l’altro di indice riferito alla relativa documentazione, quanto poi al contratto del 19-12-05, per il quale l’istante assume di aver chiesto in via gradata l’applicazione, parte ricorrente si è limitata, come visto, ad assumerne il suo deposito dall’I.N.P.S. a suo tempo appellante, senza nemmeno poi chiarire le modalità in forza di cui in sede di discussione, neppure indicando l’udienza, avrebbe manifestato la volontà di aderire a tale accordo), alla stregua dei menzionati motivi il ricorso è senz’altro inammissibile per violazione di quanto previsto in materia dall’art. 366 bis c.p.c., norma quest’ultima nella specie di sicuro ancora ratione temporis applicabile, visto che il ricorso de quo riguarda sentenza pubblicata, mediante deposito in cancelleria, il primo aprile 2009.

Ed invero, l’art. 366-bis c.p.c., in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione (inserita dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, e, per espressa previsione dell’art. 27, comma 2, D.Lgs. cit., applicabile ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo, avvenuta il 2 marzo 2006), è stato in seguito abrogato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d). Tuttavia, per espressa previsione dell’art. 58, comma 5, L. cit.: “Le disposizioni di cui all’art. 47 si applicano alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione è stato pubblicato, nei casi in cui non sia prevista la pubblicazione, depositato successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”, avvenuta il 4 luglio 2009, di guisa che tale abrogazione non opera nella specie, con riferimento alla sentenza pubblicata il primo aprile, perciò ancor prima del 4 luglio 2009 (cfr. tra le altre Casa. n. 24597 del 19/11/2014, secondo cui l’art. 366 bis cod. proc. civ., Introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, e contenente la previsione della formulazione del quesito di diritto, come condizione di ammissibilità del ricorso per cessazione, si applica “ratione temporis” ai ricorsi proposti avverso sentenze e provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006, data di entrata in vigore del menzionato decreto, e fino al 4 luglio 2009, data dalla quale opera la successiva abrogazione della norma, disposta dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47.

V. pure Cass. lav. n. 26364 del 16/12/2009: in tema di quesito di diritto, la L. n. 69 del 2009, art. 47, con il quale è stato abrogato l’art. 366-bis cod. proc. civ., si applica, per effetto della disposizione transitoria contenuta nell’art. 58, comma 5, della medesima legge, solo con riferimento alle controversie nelle quali il provvedimento impugnato con il ricorso per cassazione sia stato pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore della legge, dovendosi ritenere manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale di tale disposizione per contrasto con l’art. 3 Cost., in quanto rientra nella discrezionalità del legislatore disciplinare nel tempo l’applicabilità delle disposizioni processuali e non appare irragionevole il mantenimento della pregressa disciplina per i ricorsi per cassazione promossi avverso provvedimenti pubblicati prima dell’entrata in vigore della novella. Conforme, Cass. 3 civ. n. 15718 del 18/07/2011).

Orbene, il citato art. 366-bis, nella specie ancora applicabile, così testualmente stabilisce: “Nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara Indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidoneo a giustificare la decisione”.

Nel caso del ricorso per l’avv. P., come già anticipato, i primi due motivi sono assolutamente carenti del prescritto quesito, mentre il terzo succitato motivo non integra all’evidenza la sintesi prescritta dalla seconda parte dell’art. 366 bis (cfr. Cass. 5, civ. n. 5858 08/03/2013, secondo cui in tema di ricorso per cassazione, con cui si deduca il vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto, ovvero le ragioni per le quali la motivazione è Insufficiente, imposto dall’art. 366-bis cod. proc. civ., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto alla illustrazione del motivo, cosi da consentire al giudice di valutare immediatamente la ammissibilità del ricorso stesso. Tale sintesi non si identifica con il requisito di specificità del motivo ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, ma assume l’autonoma funzione, volta alla immediata rilevabilità del nesso eziologico tra la lacuna o incongruenza logica denunciata ed il fatto ritenuto determinante, ove correttamente valutato, ai fini della decisione favorevole al ricorrente. Conforme Cass. n. 8897 del 2008. Parimenti, secondo Cass. sez. un. civ. n. 20603 del 1/10/2007: in tema di formulazione dei motivi del ricorso per cassazione avverso i procedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed Impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, poichè secondo l’art. 366 bis c.p.c., introdotto dalla riforma, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi -omologo del quesito di diritto- che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. Conforme Cass. n. 16002 del 2007.

V. ancora Cass. 5 civ. n. 24255 del 18/11/2011, secondo cui è inammissibile, al sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., per le cause ancora ad esso soggette, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione qualora non sia stato formulato il c.d. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, anche quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la “ratio” che sonando la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l’errore commesso dal giudice di merito.

Cfr. pure Cass. 3 civ. n. 27680 del 30/12/2009: è manifestamente Infondata la questione di legittimità costituzionale – sollevata con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. e art. 111 Cost., comma 7, relativa all’art. 366-bis cod. proc. civ., nella parte in cui sancisce l’obbligo, a pena di inammissibilità, in ordine alla proposizione di ciascun motivo riconducibile all’art. 360 c.p.c., n. 5, di indicare – in modo sintetico, evidente ed autonomo, secondo l’univoca interpretazione della S.C. – chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, poichè la suddetta norma di cui all’art. 366-bis, applicabile nella specie “ratione temporis”, come interpretata costantemente dalla stessa giurisprudenza di legittimità – non discrimina, in alcun modo, i cittadini, non lede il loro diritto di agire in giudizio e, infine, non impedisce il ricorso per cassazione).

Dunque, nessuno specifico momento di sintesi è riscontrabile nel terzo motivo di ricorso, peraltro formulato in termini alquanto sintetici ed incompleti, visto che la Corte di Appello evidenziava, tra l’altro, l’impossibilità di applicare favorevolmente il contratto in data 19-12-05 all’istante avv. P., mancando apposita istanza, secondo le formalità indicate e con l’osservanza del termine di giorni sessanta dalla data di stipula definitiva dell’accordo collettivo, con conseguente rinuncia all’azione giudiziale ed impegno alla cessazione dell’eventuale giudizio in corso.

Nella specie, però, non è stata nemmeno ritualmente allegata l’adesione all’accordo in parola, nei sensi anzidetti richiesti. Come si vede, il motivo sorvola completamente su tali essenziali circostanze, invece correttamente evidenziate dalla Corte di merito, sicchè anche il terzo motivo si appalesa formulato in termini assolutamente irrituali ed incompleti per la loro estrema genericità ed inconferenza.

Quanto, infine, alla rinuncia cui parte ricorrente ha fatto genericamente cenno nel corso della discussione, la già rilevata carenza sul punto neanche può dirsi superata dalle deduzioni al riguardo svolte da parte controricorrente con la sua memoria ex art. 378 c.p.c.. Infatti, a tal riguardo, l’Istituto si è limitato ad assumere che con raccomandata a.r. del 5 marzo 2012, ricevuta 11 data 9 marzo 2012, l’avv. P. ha comunicato la propria rinuncia al ricorso per cassazione da egli proposto. Di conseguenza, l’I.N.P.S., pur prendendone atto, ha fatto presente di avere interesse a che si pervenga da una decisione di merito, anche ai fini del regolamento delle spese del giudizio, stante – come già rilevato con il controricorso e di seguito ribadito con la memoria, la manifesta inammissibilità e comunque, l’infondatezza del ricorso ex advesso proposto; comunque, senza minimamente dar atto di aver esso Istituto provveduto al deposito dell’asserita rinuncia in data 5/9 marzo 2012.

Pertanto, alla luce di tali lacune e carenze, attesa l’impossibilità di esaminare direttamente l’anzidetta rinuncia dell’avv. P., non sussistono le condizioni per far luogo alla declaratoria di estinzione di cui all’art. 391 c.p.c. (secondo cui, tra l’altro, il decreto o la sentenza che dichiara l’estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese; condanna peraltro non pronunciabile, soltanto se alla rinuncia hanno aderito le altre parti personalmente o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale). Dunque, non risultando in atti prodotta la suddetta rinuncia, ancorchè l’Istituto controricorrente ne abbia accusato la ricezione in data 9 marzo 2012, il collegio neanche può verificare il rispetto delle formalità minime a tal uopo richieste dall’art. 390 c.p.c. (… La rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche da questo solo se è munito di mandato speciale a tale effetto…).

Pertanto, il ricorso va disatteso con la condanna del soccombente alle spese.

PQM

la Corte dichiara INAMMISSIBILE il ricorso e condanna il ricorrente alle relative spese, che liquida in favore di parte controricorrente nella misura di complessivi 3.600,00 (tremilaseicento/00) Euro, di cui 3500,00 per compensi professionali, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, nonchè accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2016

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